ORDINANZA N. 86
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, II parte, legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e art. 7 legge 27 febbraio 1978, n. 41, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1982 dal Pretore di Foggia nel procedimento civile Centola Francesco ed altro c/Servizio unico per i contributi agricoli unificati, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Rilevato che il Pretore di Foggia, con ordinanza del 1 ottobre 1982, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952, n. 991 e 7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, relativi ai contributi agricoli unificati, in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost.;
considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi idonei a individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
ritenuto, pertanto, che non é stata osservata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;
che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 140, 257, 259 e 344 del 1983, 37 del 1984), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost. dal Pretore di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.