Ordinanza n.37 del 1984

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ORDINANZA N. 37

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

         Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1982 dal Pretore di Ravenna, nel procedimento penale a carico di Farabegoli Maurizio, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il giudice relatore Giovanni Conso.

 

Rilevato che il Pretore di Ravenna, con ordinanza del 4 maggio 1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, "posto che il reato ivi previsto comporta un minimo di pena incongruo nei confronti di altre ipotesi delittuose più gravi (detenzione di armi comuni da sparo) punite con pene inferiori nel minimo"(artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificati dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), "considerato anche che tali ultime disposizioni consentono un'ulteriore riduzione di pena in caso di fatti di lieve entità, riduzione viceversa non contemplata dalla norma in esame";

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299, 298, 281, 259 e 257 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ravenna con ordinanza del 4 maggio 1982.

Così deciso in Rogna, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.