ORDINANZA N. 231
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 31 gennaio 1949, n. 21 (Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia) e dell'art. 5 dello Statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dal Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Sechi Anna Maria ed altri e l'Opera nazionale assistenza agli orfani dei Sanitari italiani - ONAOSI, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 29 dicembre 1979.
Visti l'atto di costituzione dell'ONAOSI e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza 15 maggio 1979, ha proposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI, con sede in Perugia) e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Ritenuto che l'ordinanza di rinvio non contiene la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
Considerato, pertanto, che non é stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice "a quo" di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 26, 27, 51, 60 del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Considerato, inoltre, che sussiste altro motivo di manifesta inammissibilità perché l'impugnato art. 5 dello Statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, é atto privo di forza di legge e, quindi, non é assoggettabile al controllo di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da Pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia) e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, proposta dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.