ORDINANZA N. 26
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria) promossi con due ordinanze emesse il 24 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, sui ricorsi proposti da Cerera Angelo e da Boccalari Edoardo, rispettivamente iscritte ai nn. 131 e 132 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17 giugno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Monza, con due ordinanze - identicamente motivate - emesse il 24 maggio 1978 (ma pervenute alla Corte il 18 febbraio 1981), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, "nella parte in cui imputa i redditi dei figli minori a ciascuno dei coniugi in parti uguali nel solo caso in cui entrambi siano titolari di redditi propri", in riferimento agli artt.3 e 53 Cost.;
e che nei due giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la proposta impugnativa.
Considerato che i giudizi vanno riuniti, dal momento che in entrambi si tratta di un'identica questione di legittimità costituzionale;
e che, per altro, le due ordinanze non recano alcun cenno sulla rilevanza dell'impugnativa da esse sollevata, né sulle fattispecie sottoposte all'esame del giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN -Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.