ORDINANZA N. 27
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 3 marzo 1963, n. 246 (Istituzione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili) promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1977 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. ARO - Agricola Romana e il Comune di Monte Porzio Catone, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Monte Porzio Catone;
Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 3 marzo 1963, n. 246 (rectius: 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili), in riferimento agli artt. 3 e 24 (rectius: 3 e 53) della Costituzione: argomentando in tal senso "che il processo inflazionistico può dar luogo all'imposta anche nel caso in cui il meccanismo di determinazione del plusvalore non opera"; e configurando pertanto la questione medesima in termini dichiaratamente analoghi a quella riguardante gli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'INVIM, che varie altre ordinanze sottoponevano allora alla Corte (ma che
- per questa parte - la Corte stessa ha ritenuto non fondata, mediante la sentenza n. 126 del 1979);
e che nel presente giudizio si é costituito il Comune di Monte Porzio Catone, per chiedere, invece, la reiezione dell'impugnativa.
Considerato che l'ordinanza di rimessione si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della proposta questione, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie in esame, dal quale risulti per quali ragioni ed in quali termini le varie norme impugnate dovessero trovare applicazione nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN -Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.