Ordinanza n. 60 del 1983

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ORDINANZA N. 60

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1976 dal Pretore di Rimini, nel procedimento penale a carico di Antonelli Alberto ed altro, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di remissione non dà motivazione adeguata della rilevanza della questione proposta, limitandosi ad affermarla apoditticamente;

che in tal modo non si é ottemperato al disposto dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano riferiti i termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione é manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO -  Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 16 marzo 1983.