Ordinanza n. 196 del 1983

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ORDINANZA N. 196

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e degli artt. 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché del combinato disposto delle norme medesime (Disciplina penale in materia di urbanistica) e dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1980 dal pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Epifani Leonida Secondino, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 1980;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Leonida Secondino Epifani il pretore di Nardò ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale relativamente:

a) al combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge n. 765 del 1967 (indicati nel dispositivo dell'ordinanza come artt. 31 e 41 della legge urbanistica del 1967) e 15 e 17 della legge n. 10 del 1977, nella parte in cui ne risulta la sottoposizione alla stessa pena di diversi comportamenti atti a produrre modificazioni del territorio, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost., considerato che le modifiche normative verificatesi avrebbero posto in rilievo, accanto al profilo formale della concessione, anche la tutela sostanziale del territorio, cosa questa che dimostrerebbe l'irragionevolezza di una normativa che sottopone alla stessa pena edittale sia chi edifica senza licenza in zona non edificabile che chi edifica in mancanza di licenza in zona considerata edificabile dal piano regolatore generale;

b) alle stesse norme, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., laddove prevedono che l'eventuale inerzia della pubblica amministrazione nell'emanazione dei piani e dei programmi attuativi dello strumento urbanistico generale non sia correlata alla corresponsione di adeguato indennizzo; da tale rilievo conseguirebbe la violazione della funzione sociale della proprietà, in danno di taluni cittadini, senza che tale violazione sia sorretta da ragioni tali da giustificare la rilevata discriminazione;

c) all'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 per preteso contrasto con gli artt. 3,79,83 e ss., 101 e ss. Cost..

Considerato che per quanto riguarda le censure di illegittimità del combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge n. 1150 del 1942 nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge n. 765 del 1967 e degli artt. 15 e 17 della legge n. 10 del 1977, la questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 47 del 1979 della Corte e che il pretore di Nardò, pur dichiarandosi a conoscenza di tale sentenza, non prospetta profili sostanzialmente nuovi o comunque tali da indurre a modificare tale giurisprudenza, tenuto anche conto che la Corte, quando pronunciò la detta sentenza, aveva presente anche la legge n. 10 del 1977 alla quale i giudici a quibus avevano fatto riferimento;

considerato che la censura delle stesse norme per preteso contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, in quanto esse non prevedono che il ritardo nell'emanazione dei piani e programmi di attuazione del piano regolatore generale dia luogo alla corresponsione di un adeguato indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato edificabile nel piano regolatore generale é palesemente irrilevante nel giudizio a quo, nel quale si trattava di accertare la responsabilità penale di un imputato di costruzione senza concessione;

considerato che la questione, subordinatamente sollevata dal pretore, della pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, é stata dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 49 del 1980 in relazione agli artt. 3 e 79 della Costituzione e manifestamente infondata con ordinanza n. 129 del 1980 in relazione agli artt. 3, 79 e 111 della Costituzione, e che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun profilo nuovo che possa indurre la Corte a mutare giurisprudenza, tenuto conto che il riferimento agli artt. 83 e seguenti della Costituzione (aggiunto ai parametri sopra indicati) non muta i termini della questione del rapporto fra legge delegante e provvedimento di clemenza emanato dal Presidente della Repubblica, già esaminato dalla Corte nella citata sentenza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;

c) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, per contrasto con gli artt. 3, 79, 83 e ss., 101 e ss. della Costituzione;

questioni tutte sollevate dal pretore di Nardoò con l'ordinanza 22 febbraio 1980 (n. 505 del reg. ord. 1980).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 giugno 1983.