Ordinanza n.129 del 1980
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ORDINANZA N.129

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. l, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) e dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di delegazione), promosso con ordinanze emesse il 9 aprile e il 4 ottobre 1979 rispettivamente dai pretori di Canelli e di Roma, nei procedimenti penali a carico di Pavese Pietro e di Sapienza Lidia, iscritte al n. 507 del registro ordinanze 1979 e al n. 13 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 1979 e n. 78 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di Canelli e di Roma hanno rispettivamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) e dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di delegazione); dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, e della legge 3 agosto 1978, n. 405, con riferimento entrambi agli artt. 3, 79 e 101 della Costituzione; che, in effetti, entrambe le ordinanze impugnano il n. 1 dell'art. 2, lett. c, del citato d.P.R. n. 413 del 1978 e della legge di delegazione; che, nei relativi giudizi, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; che i giudizi medesimi, attesa la identità della questione sollevata, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 79 Cost., è stata ritenuta infondata con la sentenza n. 49 del 1980;

che, sotto tali aspetti, le ordinanze di rimessione non prospettano profili sostanzialmente nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; che, peraltro, il riferimento all'art. 101 Cost. non fa che riproporre la medesima questione già esaminata dalla Corte con riguardo all'art. 3 Cost., atteso che la violazione del principio della sottoposizione del giudice soltanto alla legge si sostanzierebbe in una attività creativa della norma che la genericità del precetto imporrebbe al giudicante in sede applicativa, cosa questa già esclusa dalla su ricordata sentenza;

che non sussistono perciò elementi idonei a giustificare un mutamento della decisione adottata con la sentenza n. 49 del 1980;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. l, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, e dell'art. 2, lett. c, n. l, della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe dai pretori di Canelli e di Roma, con riferimento agli artt. 3, 79 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23/07/80.