Ordinanza n. 11 del 1983

 

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ORDINANZA N. 11

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Pretore di La Spezia, nel procedimento penale a carico di Secchi Luciano ed altra, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 18 ottobre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.

Rilevato che il pretore di La Spezia, con ordinanza del 28 aprile 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 l. 26 aprile 1934 n. 653 (tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., in quanto, stabilendo in caso di orario superiore alle sei ore un riposo intermedio di un'ora, presupporrebbe un'inferiorità biologica e sociale della donna, discriminandola ingiustificatamente nella partecipazione all'attività lavorativa senza che ricorrano ragioni di tutela della maternità.

Che la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e, in subordine, la sua infondatezza.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione é affermata in modo apodittico, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 n. 108 e 109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24 novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione stessa.

Visto l'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 l. 26 aprile 1934 n. 653 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost. dal pretore di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.