SENTENZA N. 109
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e dell'art. 6, in relazione all'art. 2 della stessa legge, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Castiglione Angelo, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1977 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di Genovese Giuseppe, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977;
3) ordinanza emessa l'8 maggio 1978 dal Pretore di Sora nel procedimento penale a carico di Piccirilli Massimo, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978;
4) ordinanza emessa l'11 maggio 1978 dal Tribunale di Sciacca nel procedimento penale a carico di Calandra Baldassare ed altro, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978;
5) ordinanza emessa il 26 luglio 1979 dal Tribunale di Mondovì nel procedimento penale a carico di Grillo Gianfranco iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 9 gennaio 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Castiglione Angelo, imputato di porto illegale di una pistola lanciarazzi, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 23 dicembre 1975 (R.O. 164/76), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 109 (rectius: n. 110) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Premesso che, secondo le risultanze peritali, la pistola sequestrata all'imputato non può esplodere proiettili metallici che la sua vampa é normale all'asse di tiro e che, quindi, la sua potenzialità offensiva é praticamente nulla, il giudice a quo rileva che, malgrado ciò, alla stregua della norma impugnata, la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge n. 110, non può escludere l'attitudine di tale congegno a recare offesa alla persona e, conseguentemente, non può far venir meno "l'antigiuridicità" del relativo porto o detenzione.
Una tale disciplina sarebbe contraria al principio di eguaglianza giacché l'esame dell'attitudine offensiva é invece previsto dalla disposizione denunciata per le armi ad aria compressa, notoriamente più pericolose per la persona di quanto non lo siano gli strumenti lanciarazzi; ne conseguirebbe una disparità di trattamento non razionalmente giustificabile in quanto la disposizione impugnata sottopone a diverso rigore normativo due fattispecie omogenee, in ragione inversa della loro pericolosità.
Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'Avvocatura il legislatore, in considerazione della intrinseca idoneità degli strumenti lanciarazzi (e degli altri oggetti indicati nella disposizione censurata: armi da bersaglio da sala o ad emissione di gas) a recare offesa alla persona, li ha equiparati, insieme alle armi ad aria compressa alle armi comuni da sparo, sottoponendoli, pertanto, alla stessa disciplina. Ha ammesso, però, soltanto per le armi ad aria compressa la possibilità di accertare che, per le loro caratteristiche tecniche, non sono adatte ad offendere la persona: ciò dimostra che la legge, nell'ambito di un apprezzamento latamente discrezionale rimesso alla sua esclusiva competenza (sempre, ovviamente, nel rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali), ha ritenuto che tutti gli strumenti lanciarazzi sono di per sé pericolosi.
Ed é da escludere - prosegue l'Avvocatura - che, così operando, il legislatore abbia determinato un'ingiustificata discriminazione nei confronti delle armi ad aria compressa, solo perché ha ritenuto che fra queste ve ne possano essere alcune non pericolose per l'incolumità della persona.
Mentre gli strumenti lanciarazzi, infatti, proprio perché destinati ad imprimere ai razzi di segnalazione la forza necessaria per raggiungere notevoli distanze, hanno senz'altro, se rivolti direttamente contro la persona, la capacità di recare offesa, le armi ad aria compressa possono, in alcuni casi, presentare caratteristiche tali da escludere nel modo più assoluto che, anche se rivolte da breve distanza contro la persona, il proiettile abbia un'energia sufficiente ad arrecare offesa.
Identica questione hanno sollevato la Corte d'appello di Torino (30 marzo 1977; R.O. 235/77), il Pretore di Sora (8 maggio 1978; R.O. 347/78), il Tribunale di Sciacca (11 maggio 1978; R.O. 390/78) e il Tribunale di Mondovì (26 luglio 1979; R.O. 780/79) nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Genovese Giuseppe, Piccirilli Massimo, Piccione Antonio e Grillo Gianfranco, imputati di porto o detenzione abusiva di strumenti lanciarazzi.
I giudici a quibus insistono, in particolare, sulla maggiore(o, quanto meno, pari) pericolosità per la persona delle armi ad aria compressa rispetto agli strumenti lanciarazzi dei quali, anzi (R.O. 780/79), lo stesso art. 2, ultimo comma, consente sia il porto che la detenzione nelle ipotesi previste da determinate disposizioni legislative o regolamentari, con ciò implicitamente escludendo, in tali particolari circostanze, la loro potenzialità offensiva.
Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo, con argomentazioni identiche a quelle sopra illustrate, che la questione venga dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sollevano un'identica questione di legittimità costituzionale; i relativi giudizi vengono, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - La Corte é chiamata a decidere se l'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, là dove non prevede che la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 possa escludere anche per gli strumenti lanciarazzi l'attitudine a recare offesa alla persona, contrasti con l'art. 3 della Costituzione, data la disparità di trattamento rispetto alle armi ad aria compressa, per le quali soltanto la disposizione censurata conferisce alla commissione consultiva il potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie delle medesime, l'idoneità ad offendere la persona.
Ad avviso dei giudici a quibus, tale disparità di trattamento sarebbe del tutto irragionevole, posto che le armi ad aria compressa sarebbero "innegabilmente più pericolose per la persona degli strumenti lanciarazzi" (ordinanze del Tribunale di Torino, della Corte di appello di Torino, del Pretore di Sora e del Tribunale di Sciacca) o, comunque, potrebbero avere "una capacità offensiva, se non superiore quanto meno pari, a quella degli strumenti lanciarazzi" (ordinanza del Tribunale di Mondovì). Peraltro, le ordinanze della Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca, prive come sono di ogni precisazione in ordine alla fattispecie concreta, costringono la Corte ad una declaratoria di inammissibilità per difetto di rilevanza.
3. - Premesso che l'interpretazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975 concordemente accolta, per il profilo qui dedotto, dalle ordinanze in esame (solo quella del Tribunale di Torino fa cenno anche all'eventualità che l'aggettivo "escluse", con cui ha inizio la seconda parte del comma - quella concernente appunto il particolare potere della commissione consultiva - possa intendersi riferibile a tutte le armi elencate nella parte iniziale del comma, anziché unicamente alle armi ad aria compressa, le ultime di tale elenco) corrisponde alla interpretazione ormai dominante e che, quindi, nella materia in esame sussiste effettivamente una disciplina differenziata, la questione sta tutta nel verificare se la diversità di trattamento sia, come perentoriamente ritenuto dai giudici a quibus, davvero ingiustificata, così da far apparire arbitrarie le scelte che il legislatore del 1975, nell'integrare la precedente disciplina delle armi alla stregua delle nuove esigenze (necessità di un maggior controllo), ha operato al riguardo.
4. - É in questa prospettiva che tiene conto dell'aggiornamento delle valutazioni di politica legislativa in tema di armi che va inquadrato il nuovo trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi.
Non contemplati espressamente da nessuna delle disposizioni in materia vigenti prima della legge n. 110 del 1975, gli strumenti in parola erano oggetto di valutazioni disparate, a seconda che la nozione di arma venisse o no riferita alla destinazione naturale ad offendere la persona, con esclusione dei soli strumenti destinati a meri fini di segnalazione. La giurisprudenza, in sostanza, pur riconoscendo che le pistole lanciarazzi erano in grado di offendere la persona se usate a distanza ravvicinata, appariva orientata nel senso di non riscontrare in esse la natura di arma, proprio in considerazione della loro destinazione principale a mezzo segnaletico. In una prospettiva opposta, prescindendo cioè dalla destinazione naturale, gli strumenti lanciarazzi venivano ricondotti tra le armi da sparo o, addirittura, tra le armi da fuoco, in quanto in esse la spinta del proiettile avviene a mezzo di gas prodotto dall'esplosione di una capsula.
A fronte di tante incertezze, il legislatore del 1975, muovendo dalla constatazione che sempre più spesso strumenti lanciarazzi venivano in concreto utilizzati, anziché a fini segnaletici (o sportivi), a fini veri e propri di offesa, optava per l'esplicita inclusione di tali strumenti nell'ambito di quelli "considerati da sparo", in ciò seguendo, fra l'altro, il modello offerto da non pochi ordinamenti stranieri.
Peraltro, la legge n. 110 del 1975, non dimentica delle utilizzazioni "genuine", ed in taluni casi addirittura necessarie, degli strumenti lanciarazzi, ha inserito nell'art. 2 un quinto ed ultimo comma, che espressamente esclude l'applicabilità delle disposizioni sanzionatorie relative alla detenzione ed al porto delle armi "nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego é previsto da disposizioni legislative o regolamentari", quali erano in quel momento contenute nella legge 5 giugno 1962, n. 616, nella legge 26 maggio 1966, n. 538, e nel d.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154, cui successivamente si é aggiunto il d.P.R.15 settembre 1977, n. 533. In particolare, l'art. 5 di quest'ultimo decreto precisa, nel suo primo comma, che le disposizioni relative alla detenzione e al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi "il cui impiego é previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative e regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti".
Tutto ciò conduce a ritenere che, ai fini della comparazione con il trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi rispetto alle armi ad aria compressa, non ci si possa limitare alla differenza risultante dalla formulazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110, del 1975, occorrendo valutare, invece, la disciplina complessiva vigente nella materia.
5. - Tra le cinque ordinanze di rimessione unicamente quella del Tribunale di Mondovì presta attenzione all'art. 2,quinto comma, ma in termini e con finalità che non si possono condividere. Ad avviso di tale Tribunale, le deroghe ivi contemplate implicitamente escluderebbero, in quelle particolari circostanze, la potenzialità offensiva degli strumenti lanciarazzi, con il che lo stesso legislatore verrebbe a riconoscere che questi strumenti sarebbero in definitiva meno pericolosi delle armi ad aria compressa. In realtà, le deroghe di cui all'art. 2, quinto comma, non trovano ragione nel riscontro di una intrinseca carenza di potenzialità offensiva (se così fosse, non si comprenderebbe allora perché tale potenzialità verrebbe meno soltanto nell'ambito di determinate attività), sibbene in un'operazione legislativa preordinata al contemperamento di contrapposti interessi che, in situazioni ben precisate, porta a privilegiare le esigenze insite nella segnalazione rispetto a quelle di tutela della pubblica incolumità. In tutte le altre ipotesi, sono queste seconde a prevalere tassativamente, in base ad una presunzione assoluta di pericolosità, come si legge in un'altra ordinanza, quella del Tribunale di Torino. Ne rappresenta ulteriore conferma il fatto della legge n. 533 del 1977, emanata a completamento del sistema, si preoccupa di subordinare la non applicabilità delle disposizioni sanzionatorie nelle ipotesi ivi consentite di uso di lanciarazzi al "previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti".
6. - Le precisazioni che precedono inducono la Corte a ritenere non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale, e ciò perché le differenze fra i due trattamenti posti a confronto, una volta che non ci si limiti al solo aspetto collegato all'art. 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975,fanno escludere che si sia in presenza di una differenziazione priva di ragionevolezza. E le relative scelte discrezionalmente demandate al legislatore, anche se passibili di eventuali critiche, non si traducono certo in arbitrio.
Per quanto riguarda, più in particolare, l'asserzione su cui insistono i giudici a quibus, e cioè la pretesa non maggiore pericolosità degli strumenti lanciarazzi rispetto alle armi ad aria compressa, l'Avvocatura dello Stato non ha mancato di rilevare nei suoi atti di intervento che gli strumenti lanciarazzi, proprio perché destinati ad imprimere ai razzi di segnalazione la forza necessaria per il raggiungimento di notevoli distanze, avrebbero inevitabilmente, se rivolte direttamente contro una o più persone, la capacità di recare offesa, mentre altrettanto non si può dire per tutte le armi ad aria compressa.
Ma, a rendere non accettabile l'asserzione comune alle ordinanze di rimessione, é soprattutto la sua indiscriminata generalizzazione. Deve, infatti, ritenersi inesatto l'affermare che gli strumenti lanciarazzi sarebbero meno pericolosi, o almeno non più pericolosi, delle armi ad aria compressa, così come sarebbe inesatto sostenere il contrario: vi sono armi ad aria compressa più pericolose di certi tipi di lanciarazzi, mentre vi sono tipi di lanciarazzi più pericolosi di certe armi ad aria compressa. Il sistema vigente sarebbe viziato da irrazionalità soltanto se in ogni caso alle armi ad aria compressa fosse riservato un trattamento più favorevole: per regola, invece, anch'esse, allo stesso modo degli strumenti lanciarazzi, sono considerate armi comuni da sparo. Eccezioni sul piano della non punibilità sono previste per le une come per gli altri, in base ai criteri non irrazionali di cui si é detto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità Costituzionale dell'art. 2, terzo Comma, della legge 18 aprile1975, n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze della Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle altre ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1982.