Ordinanza n. 10 del 1983

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ORDINANZA N. 10

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1978 dal Pretore di Brescia, nel procedimento civile vertente tra Tinebra Nicolò e l'ENPAS, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979.

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;

rilevato che il pretore di Brescia, con ordinanza del 18 settembre 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto disponendo, ai fini del trattamento di quiescenza, un aumento nel computo del servizio a favore dei sottufficiali o militari di truppa del Corpo della Guardia di finanza che hanno prestato servizio ai confini di terra, costituirebbe un'irrazionale disparità di trattamento nei confronti dei sottufficiali o militari di truppa che non hanno prestato il detto servizio.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione é affermata in modo apodittico senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 nn. 108 e 109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24 novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione stessa.

Visto l'art. 23 l.11 marzo 1953 n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 sollevata in riferimento all 'art. 3 Cost. dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.