Ordinanza n. 225 del 1982
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ORDINANZA N. 225

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente 

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), del combinato disposto degli artt. 59 e 65 della stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 e degli artt. 20, 21 e 22 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con tre ordinanze emesse il 24 novembre 1979 dal Giudice conciliatore di Casavatore, nel procedimento civile vertente tra Donatiello Antonietta ed altri e Esposito Luigi ed altra, iscritte al n. 438 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 16 luglio 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con tre ordinanze in data 24 novembre 1979 - regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella G. U. n. 194 del 16 luglio 1980 - emesse nel corso di un procedimento civile di sfratto per improrogabile necessità del locatore (contratto in corso al 30 luglio 1978 con conduttore avente reddito inferiore a otto milioni di lire) il conciliatore di Casavatore ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle seguenti norme:

a) legge 11 marzo 1953 n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) (scilicet: art. 23), in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto ingiustificatamente limiterebbe la tutela costituzionale del cittadino al solo caso di rilevanza della questione di legittimità costituzionale in un procedimento giurisdizionale;

b) art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), in riferimento agli artt. 24, 25, 47, 101 Cost., in quanto, abolendo gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti, priverebbe di tutela giurisdizionale situazioni che richiedono accertamenti da parte di un organo imparziale e indipendente, quale il giudice dell'esecuzione, sostituendo di fatto l'ufficiale giudiziario e l'autorità di pubblica sicurezza all'organo giurisdizionale:

c) artt. 59 e 65 della citata legge n. 392 del 1978, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., in quanto, attribuendo al locatore il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per necessità, ove questo sia soggetto a proroga, e cioé se il reddito del conduttore sia inferiore a otto milioni di lire, ed escludendo lo stesso diritto ove il contratto non sia soggetto a proroga, ossia se il reddito del conduttore sia superiore a otto milioni di lire, attribuirebbero una ingiustificata posizione deteriore al conduttore meno abbiente e contrasterebbero così col principio di eguaglianza;

d) artt. 20, 21, 22 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 51, 101, 104 Cost., per difetto di previsione, salvo casi eccezionali, di un compenso al conciliatore;

che le parti private non si sono costituite;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiede dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza delle esposte questioni;

considerato che le ordinanze di rimessione vanno riunite e decise con unico provvedimento;

che la questione relativa all'art. 23 della legge n. 87 del 1953 é manifestamente infondata, essendo stata già decisa da questa Corte con ordinanza 4 giugno 1971 n. 130, con cui già ne venne dichiarata la manifesta infondatezza, nella considerazione che il citato art. 23 si uniforma all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio", con ciò risultando palesemente esclusa la facoltà di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso;

che, quanto alla questione relativa all'art. 56 della legge n. 392 del 1978, l'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con l. 25 marzo 1982 n. 94 ed entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione, ha stabilito che il conduttore, assoggettato a provvedimento di rilascio con termine non ancora scaduto, può chiedere al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, cod. proc. civ. (ossia al giudice dell'esecuzione) una nuova fissazione del giorno dell'esecuzione, da stabilire per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni dalla scadenza del detto termine (secondo comma);

che lo stesso art. 10 aggiunge doversi applicare le dette disposizioni anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.l., un provvedimento esecutivo di rilascio (terzo comma);

che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della nuova norma ora citata;

che la questione relativa agli artt. 59 e 65 della legge n. 392 del 1978 é manifestamente infondata, essendo stata già decisa da questa Corte con sentenza 22 febbraio 1980 n. 22, la quale, dichiarando la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli citati, nella parte in cui escludeva il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga, ed eliminando espressamente ogni irrazionale disparità di trattamento tra locatori, ha, per necessità logica, escluso altresì la sussistenza della stessa disparità tra conduttori;

che la stessa questione é stata già dichiarata manifestamente infondata dalla ordinanza 5 marzo 1981 n. 45 (con riferimento al solo art. 59, che in quella fattispecie era il solo impugnato) e dalle ordinanze 17 luglio 1980 n. 130 e 5 giugno 1980 n. 88;

che la questione relativa agli artt. 20, 21 e 22 del regio decreto n. 12 del 1941 é inammissibile per manifesta irrilevanza nel giudizio a quo, come peraltro é riconosciuto nella stessa ordinanza di rimessione (v. anche sent. 24 novembre 1982 n. 196).

Visti gli artt. 23 e 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara manifestamente infondata, in quanto già ritenuta tale con ordinanza n. 130 del 1971, la questione dell'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui prevede la tutela costituzionale del cittadino per il solo caso di rilevanza della questione di legittimità costituzionale in un procedimento giurisdizionale, sollevata dal conciliatore di Casavatore, in riferimento all'art. 24 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;

b) ordina la restituzione degli atti al conciliatore di Casavatore per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata dallo stesso conciliatore in riferimento agli artt. 24, 25, 47 e 101 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;

c) dichiara manifestamente infondata in quanto già decisa con sentenza n. 22 del 1980, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non escludeva il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e soggetti a proroga, sollevata dal conciliatore di Casavatore, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;

d) dichiara inammissibile per irrilevanza sul giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21, 22 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sollevata dal conciliatore di Casavatore in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 51, 101, 104 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1982.