ORDINANZA N.130
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58, 59 n. l, e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) promossi con le ordinanze emesse dai giudici conciliatori di Castel d'Ario il 7 aprile 1979, di Monte Sant'Angelo il 27 aprile 1979, di Milano il 7 novembre 1979, di Palermo il 5 dicembre 1979, di Torino il 29 agosto 1979, di Palermo il 16 febbraio 1979, di Napoli-Miano il 31 dicembre 1979, di Fiorenzuola d'Arda il 19 luglio 1979, dal pretore di Padova il 26 e il 29 ottobre 1979 e dal giudice conciliatore di Livorno il 12 marzo 1979, rispettivamente iscritte ai nn. 708, 894, 1011 del registro ordinanze 1979 ed ai nn. 24, 73, 80, 135, 152, 184, 185, 200 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 1979 e nn. 36, 71, 78, 92, 98, 112 e 131 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto:
1) che con le ordinanze nn. 894, 1011/79, 24, 73, 80, 184, 185, 200/80 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso per necessità del locatore dai contratti di locazione con conduttori il cui reddito annuo superi gli otto milioni di lire;
2) che con le ordinanze nn. 708/79 e 135, 152/80 è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle norme sopra citate censurandosi la discriminazione esistente in tema di recesso ed in particolare la previsione della suddetta facoltà solo nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto milioni annui.
Considerata la connessione delle questioni proposte con le ordinanze di rimessione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica ordinanza.
Considerato che ambedue le questioni, tra loro alternative, sono state già prospettate alla Corte la quale, con la sentenza n. 22 del 1980, le ha risolte nel senso di riconoscere la fondatezza della questione indicata sub 1) e l'infondatezza di quella formulata sub 2) e, con la successiva ordinanza n. 88 del 1980, le ha conseguentemente dichiarate manifestamente infondate: la prima in quanto le norme impugnate erano già state dichiarate illegittime dalla citata sentenza n. 22 del 1980, la seconda in quanto già ritenuta non fondata dalla stessa sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65, della legge 27 luglio 1978, n. 392, già dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza n. 88 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23/07/80.