ORDINANZA N.88
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58, 59 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) promossi con ordinanze emesse dal giudice conciliatore di Mirabello il 14 aprile 1979, dal pretore di Venezia il 6 dicembre 1978, dal giudice conciliatore di Scandicci il 4 maggio 1979, dal giudice conciliatore di Ravenna il 24 maggio 1979, dal giudice conciliatore di Busto Arsizio il 7 giugno 1979, dal giudice conciliatore di Torino il 29 marzo 1979, dal tribunale di Pescara il 30 maggio 1979, dal giudice conciliatore di Ariccia il 13 giugno 1979, dal giudice conciliatore di Bari il 28 marzo (numero due ordinanze) e il 14 marzo 1979, dal giudice conciliatore di Udine il 30 marzo e il 5 aprile 1979, dal pretore di Pizzo il 13 giugno 1979, dal giudice conciliatore di Milano il 28 maggio 1979, dal pretore di Agrigento il 10 maggio 1979, dal giudice conciliatore di Castelveccana il 5 luglio 1979, dal pretore di Lucca il 24 giugno 1979, dal giudice conciliatore di Peschiera Borromeo il 20 giugno 1979, dal giudice conciliatore di Manfredonia il 25 giugno 1979, dal pretore di Cagliari il 5 luglio 1979, dal giudice conciliatore di Genova-Bolzaneto il 18 luglio 1979, dal pretore di Atessa il 26 luglio 1979, dal giudice conciliatore di Bitonto il 13 luglio 1979, dal giudice conciliatore di Prato il 3 ottobre 1979, dal giudice conciliatore di Gorizia il 29 settembre 1979, dal giudice conciliatore di Salsomaggiore Terme il 30 luglio 1979, dal giudice conciliatore di Parma il 24 ottobre 1979, dal giudice conciliatore di Cinisello Balsamo il 18 giugno 1979, dal giudice conciliatore di Gorizia il 27 ottobre 1979, dal giudice conciliatore di Cologno Monzese il 20 giugno 1979, dal pretore di Potenza il 19 ottobre 1979 e dal pretore di Firenze il 10 ottobre 1979, rispettivamente iscritte ai nn. 543, 545, 556, 562, 574, 578, 582, 584, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 627, 628, 657, 665, 730, 771, 779, 781, 804, 805, 863, 864, 874, 910, 912, 919, 927, 931 e 981 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 251, 258, 265, 284, 291, 298, 304, 318, 332 e 353 del 1979 e nn. 8, 15, 36, 43, 50 e 64 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto:
1) che con trenta delle ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, in riferimento agli artt. 3, 42 e 47 della Costituzione, denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso per necessità del locatore dai contratti di locazione con conduttori il cui reddito annuo superi gli otto milioni di lire;
2) che con altre tre delle ordinanze indicate in epigrafe (nn. 601, 602 e 657/79) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del citato art. 59 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, censurandosi la discriminazione esistente in tema di recesso ed in particolare la previsione della suddetta facoltà nei confronti di coloro che abbiano un reddito inferiore agli otto milioni annui.
Considerata la connessione delle questioni proposte con le ordinanze di rimessione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica ordinanza.
Considerato che ambedue le questioni, tra loro alternative, sono state già prospettate alla Corte la quale, con la sentenza n. 22 del 1980, le ha risolte nel senso di riconoscere la fondatezza della questione indicata sub 1) e l'infondatezza di quella formulata sub 2); detta sentenza, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 citata legge n. 392 del 1978, ha chiaramente indicato che la disparità di trattamento in tema di recesso dovesse essere eliminata estendendosi il diritto anche ai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga anziché eliminandosi in ogni caso la facoltà di recesso;
che l'accoglimento della questione sub 1) è motivata in termini tali da escludere la fondatezza della questione prospettata sub 2) e che il dispositivo adottato comporta necessariamente la non fondatezza delle censure formulate a sostegno della questione prospettata sub 2).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge ll marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga, perchè già dichiarato illegittimo con sentenza n. 22 del 1980;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978 sollevata con le ordinanze di remissione nn. 601, 602 e 657 del 1979, perchè già ritenuta non fondata con la suddetta sentenza della Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.