Sentenza n.180 del 1981
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SENTENZA N. 180

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Edoardo VOLTERRA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del modello unico di Statuto di cui all'allegato B del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1975 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Tarocco Ferruccio e la Cassa di soccorso tra il personale della Soc. A.T.A., iscritta al n 477 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di una causa di lavoro tra il dipendente Ferruccio Tarocco e la Cassa di soccorso per il personale della Società Aziende Trasporti Autoferrotranviari s.p.a. di Biella (A.T.A.), il pretore di quella città sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 dell'All. B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, contenente lo schema di statuto per le Casse di soccorso a favore del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, affermando che il detto articolo "(al quale deve farsi riferimento nella fattispecie) appare in contrasto con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione laddove rimette alla discrezionalità della commissione amministratrice di sospendere o ridurre il sussidio "per tutta la durata della malattia o per parte di essa" all'assistito che non si attenga alle prescrizioni mediche, senza neppure prevedere eventuali casi di forza maggiore".

Il pretore, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dichiara che la stessa è rilevante e non manifestamente infondata.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; non si costituivano le parti private, mentre spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

Ad avviso dell'Avvocatura, la disposizione impugnata deve essere necessariamente interpretata nel senso che le eventuali conseguenze pregiudizievoli per il dipendente possono scaturire solo da comportamenti imputabili all'agente; sarebbe da escludere, alla luce dei principi generali vigenti, che possa essere fatto carico ad un soggetto di comportamenti ad esso non imputabili. Seguendo questa logica linea interpretativa, la questione proposta sarebbe priva di fondamento; se ne chiede pertanto la reiezione per infondatezza.

Considerato in diritto

La questione è inammissibile.

L'ordinanza con la quale è proposta non contiene alcuna indicazione del fatto cui si riferisce la causa (essa si limita in proposito alle parole "visti gli atti di causa"), né alcuna motivazione della rilevanza della questione sollevata (essa si limita all'affermazione che all'art. 18 dello Statuto impugnato "deve farsi riferimento nella fattispecie").

É palese la inosservanza delle prescrizioni dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pertanto, in conformità della giurisprudenza della Corte (confr. da ultimo sentenze nn. 49 e 134/1980 e 119/1981), dev'essere dichiarata la inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 dell'All. B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata con riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione dal pretore di Biella con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.

Edoardo VOLTERRA - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1981.