ORDINANZA N. 164
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Massa Carrara, sul ricorso proposto da Bigi Alfonso, iscritta al n. 785 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 del 21 gennaio 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di Consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Livio Paladin;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1976 (ma pervenuta alla Corte il 24 ottobre 1980), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza della questione predetta.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., è stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20 aprile 1977, n. 63, e con le ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144, 11 giugno 1980, n. 85, e 27 novembre 1980, n. 162: la prima delle quali ne ha dichiarato la non fondatezza, mentre le seconde l'hanno ritenuta manifestamente infondata;
che nell'ordinanza in esame non sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara - in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1981.