ORDINANZA N.85
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), e degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge di delegazione), promossi con ordinanza emessa il 25 novembre 1977 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano sul ricorso proposto da Ronchi Elena ed altri e con 4 ordinanze emesse i1 15 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Oristano sui ricorsi proposti da Bozano Luigi, rispettivamente iscritte ai nn. 539,848,849,850 e 851 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 9 settembre 1979 e n. 36 del 6 febbraio 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sol levata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario);
che con le ordinanze nn. 848-851/1979 della Commissione tributaria di secondo grado di Oristano è stata altresì sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 44, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto il legislatore delegante avrebbe omesso di dettare, in ordine alla istanza per fissazione d'udienza di cui all'art. 44 del decreto delegato, < i principi e i criteri direttivi con la doverosa, massima precisione che l'art. 76 Cost. gli imponeva di indicare >.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli arti coli 3,24 e 76 Cost., è già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63;
che in particolare, anche per quanto concerne la irreparabilità degli effetti della mancata proposizione dell'istanza per fissazione di udienza,dato che i termini di decadenza e di prescrizione che à sensi dell'art. 44, terzo comma, decorrono o riprendono a decorrere dalla data di notificazione dell'ordinanza presidenziale di estinzione del processo, sono, secondo la costante interpretazione della Commissione tributaria centrale, unicamente quelli concernenti la realizzazione dell'obbligazione tributaria da parte dell'amministrazione finanziaria, e non i termini processuali interni del processo, concernenti impugnazioni ormai esaurite, la questione deve dichiararsi infondata in base alle considerazioni già svolte nell'ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144, in quanto la sanzione della estinzione del procedimento per inattività del contribuente trova giustificazione nelle speciali esigenze connesse alla prima attuazione della riforma, già illustrate nella motivazione della sentenza di questa Corte, < mentre come precisato nella ricordata ordinanza non integra ulteriore profilo di contrasto con l'art. 24 Cost. la circostanza che nel processo tributario, diretto all'annullamento di atti di imposizione o di comportamenti equipollenti della pubblica amministrazione, il termine per ricorrere sia sempre termine di decadenza, e non possa trovare applicazione il principio sancito, per le azioni civili, dall'art. 310 del codice di procedura civile >;
che infine, per quanto concerne la prospettata violazione dell'art. 76 Cost., questa Corte ha già dichiarato che le norme della legge di delegazione < non contengono alcuna determinazione specifica rispetto alla quale possa ravvisarsi contrasto o esorbitanza nelle disposizioni dei primi tre commi dell'art. 44 del decreto legislativo > (sentenza n. 63 del 1977); mentre per converso la ampiezza delle enunciative degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15 della legge di delegazione, in ordine alla riforma del procedimento contenzioso davanti alle nuove commissioni tributarie, e alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie e di attuazione, non appare tale da integrare inesistenza di principi e criteri direttivi, non potendosi pretendere che la legge di delega, preordinata ad una generale riforma del sistema fiscale, provvedesse alla puntuale specificazione della disciplina processuale idonea a soddisfare l'esigenza di una ricognizione dello stato dei numerosissimi giudizi pendenti;
che d'altra parte, per le considerazioni già svolte nella ricordata sentenza, l'introduzione di un adempimento a carico dei contribuenti per ottenere dalle nuove commissioni tributarie la trattazione di giudizi in corso, evitandone la comminata estinzione, non confligge con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, sancita dall'art. 24 della Costituzione; che nelle ordinanze non sono prospettati altri profili né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, e già decise con la sentenza n. 63 e con l'ordinanza n. 144 del 1977.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.