ORDINANZA N.162
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge di delegazione), promossi con ordinanze emesse l'8 e il 15 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina sui ricorsi proposti da Felici Giuseppe ed altri e dalla s.r.l. CO.L.A.BO. rispettivamente iscritte ai nn. 254 e 255 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 152 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Commissione tributaria di secondo grado di Latina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.
Considerato che i due giudizi devono essere riuniti, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione prospettano, nei medesimi termini, identiche censure;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del1972, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., è stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20 aprile 1977, n. 63, e con le ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144, ed 11 giugno 1980, n. 85: la prima delle quali ne ha dichiarato la non fondatezza, mentre le seconde l'hanno ritenuta manifestamente infondata;
che nelle ordinanze in esame non sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15/12/80.