Sentenza n.102 del 1981
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SENTENZA N. 102

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le ordinanze emesse dal giudice del lavoro del tribunale di Rovigo il 4 aprile 1975, dal tribunale di Genova il 30 dicembre 1975, dal tribunale di Rovigo il 20 agosto 1976, dalla Corte di cassazione il 30 giugno 1976, dal tribunale di Arezzo il 14 ottobre 1976, dal pretore di Savona il 21 giugno 1977, dal pretore di Genova il 17 giugno 1977, dal pretore di Avellino l'11 luglio 1977, dal pretore di Pisa il 1 luglio 1977, dal tribunale di Potenza il 2 febbraio 1978, dalla Corte di cassazione il 5 aprile 1978, dal pretore di Savona il 16 giugno 1978, dal pretore di Genova il 26 marzo 1979, dal pretore di Venezia il 16 settembre 1977, dal pretore di Cagliari il 17 maggio 1979, dal pretore di Savona il 19 giugno 1979 e dal pretore di Roma il 22 gennaio 1979, rispettivamente iscritte al n. 235 del registro ordinanze 1975, ai nn. 206, 658 e 667 del registro ordinanze 1976, ai nn. 7, 357, 368, 446 e 580 del registro ordinanze 1977, ai nn. 210, 450 e 513 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 423, 497, 566, 644 e 662 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 1975, nn. 112, 333 e 340 del 1976, nn. 51, 272 e 320 del 1977, nn. 53, 186 e 347 del 1978 e nn. 17, 196, 237, 265, 304 e 325 del 1979.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della S.p.a ICOMAR e della S.p.a. Aziende agricole Piave Isonzo;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi gli avvocati Mario Lamanna per l'INAIL ed Ermanno Belardinelli per la Soc. ICOMAR.

Ritenuto in fatto

1. - Con dieci ordinanze emesse rispettivamente dal giudice del lavoro del tribunale di Rovigo (r.o. 235/75), dai tribunali di Genova e Rovigo (r.o. 206 e 658/76) e dai pretori di Savona (r.o. 357/77, 513/78 e 644/79), Avellino (r.o. 446/77), Pisa (r.o. 580/77), Cagliari (r.o. 566/79) e Roma (r.o. 662/79) è sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 e 10 del t.u. sugli infortuni sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui esclude l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro dell'infortunato, ove la responsabilità penale dell'imprenditore o di un suo dipendente sia stata esclusa (in tutto o in parte) in un giudizio penale cui l'INAIL sia rimasto estraneo, perchè non posto in condizione di intervenirvi. In tutte le predette ordinanze viene prospettato il dubbio che gli effetti preclusivi del giudicato penale ledano il diritto di azione e di difesa dell'Istituto che è rimasto estraneo a quel processo.

I giudici a quibus premettono che nel vigente sistema, l'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro non opera a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, come pure quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia imputabile ai dipendenti del datore di lavoro. Nei casi menzionati l'INAIL, anche se deve comunque erogare le indennità previste dalla legge, ha però diritto di regresso per le somme così pagate verso le persone civilmente responsabili. Di conseguenza tale diritto viene ad essere condizionato alla sorte di un procedimento penale cui l'Istituto sia rimasto estraneo.

Nelle ordinanze di rimessione si rileva, a questo punto, che a seguito delle dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 25,27,28 c.p.p. - per effetto delle quali l'autorità del giudicato penale nel giudizio di danno o in altri giudizi civili non può operare nei confronti di coloro che rimasero estranei al processo penale (sentenze della Corte nn. 165/1975,99/1973 e 55/1971) - sorge un forte dubbio sulla legittimità costituzionale delle impugnate disposizioni del t.u. 1124 del 1965, giacché le medesime contraddicono, in subiecta materia, quei principi di tutela del diritto di azione e di difesa e di contraddittorio che hanno determinato l'accoglimento, da parte della Corte costituzionale, delle censure mosse ai predetti articoli del codice di procedura penale.

Ad avviso dei giudici a quibus, pur non potendo dette sentenze operare direttamente nei rapporti che subordinano il diritto di regresso dell'INAIL all'esito del processo penale, tuttavia le ragioni che hanno indotto la Corte a limitare gli effetti del giudicato penale salvaguardando, a tutela del diritto costituzionale di difesa, gli estranei al processo stesso, valgono egualmente a dimostrare la denunciata illegittimità delle norme oggi impugnate.

Alcune delle ordinanze predette prospettano profili particolari di illegittimità, come le ordinanze nn. 235/75 e 658/76, le quali censurano che ove in sede penale sia stata accertata una lesione personale grave (art. 583, n. 1, c.p.) ma non produttiva di inabilità permanente (art. 583, n. 2, c.p.), quest'ultima deve essere parimenti esclusa in sede civile, anche quando le prove acquisite dovrebbero indurre a dichiararne l'esistenza; o come le ordinanze nn. 206/76 e 357/77 e, rispettivamente, 513 del 1978, le quali denunciano che ove vi sia stata archiviazione, o sentenza istruttoria di proscioglimento, l'azione civile di regresso sarebbe preclusa, mancando la sentenza penale di condanna richiesta dall'impugnato art. 10 t.u. citato, pur non avendo avuto l'Istituto alcuna possibilità di far valere in sede penale i propri interessi; o, infine, come l'ordinanza n. 580/77, la quale censura l'impossibilità del giudice civile di accertare liberamente l'infortunio sul lavoro, ostandovi il quinto comma dell'art. 10 citato, qualora all'imputato sia stato concesso il perdono giudiziale in sede istruttoria considerato non parificabile a quello concesso in sede dibattimentale.

2. - Con cinque ordinanze di rimessione, emesse rispettivamente dalla Corte di cassazione (r.o. 667/76 e 450/78), dai tribunali di Arezzo e di Potenza (r.o. 7/77 e 210/78) e dal pretore di Venezia (r.o. 497 del 1979) è stata, invece, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dello stesso combinato disposto dei citati artt. 11 e 10 t.u. n. 1124 del 1965, secondo cui il datore di lavoro, civilmente responsabile di un infortunio sul lavoro, rimane soggetto imprescindibilmente agli effetti della sentenza penale di condanna di un suo dipendente nel cui procedimento non abbia potuto intervenire in veste di responsabile civile, e perciò pronunciata tra terzi, con la preclusione per il giudice civile, chiamato a pronunciarsi sull'azione di regresso dell'INAIL, di una valutazione dei fatti eventualmente diversa da quella effettuata in sede penale.

I giudici a quibus osservano che le norme impugnate contrastano con il principio di eguaglianza e di difesa, in quanto determinano effetti pregiudizievoli per un soggetto che, non avendo, in ipotesi, potuto partecipare al processo penale nel quale è stato accertato un fatto che costituisce il fondamento per la sua responsabilità civile, non è stato posto in grado di difendersi facendo valere in contraddittorio le sue istanze. Soggiungono che le medesime ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare la parziale illegittimità degli artt. 27 e 28 c.p.p. - nella parte in cui producevano autorità di cosa giudicata anche nei confronti del responsabile civile che fosse rimasto estraneo al giudizio penale perchè non posto in condizione di parteciparvi - dovrebbero valere a dimostrare l'illegittimità, per contrasto con l'art. 24 Cost., nelle norme denunciate, che determinano, in subiecla materia, i medesimi effetti. La violazione del principio d'eguaglianza deriverebbe dalla ingiustificata diversità di disciplina, escludendosi l'applicazione dei principi generali nella materia particolare dell'azione di regresso dell'INAIL.

Alcune delle ordinanze hanno risolto negativamente il quesito se non potesse prevalere sul tenore delle norme impugnate il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p., osservando che vi osta l'autonomia forza giuridica delle disposizioni censurate, facenti parte del t.u. degli infortuni sul lavoro.

L'ordinanza n. 450/78 della Cassazione prospetta l'esigenza di una reductio ad legitimitatem anche del comma quinto dell'art. 10 t.u. 1965, argomentando che - una volta eliminata l'efficacia vincolante della decisione penale nei sensi predetti - occorrerebbe pur sempre poi superare la tassatività delle ipotesi previste dalla disposizione sopra citata, per consentire, da parte del giudice civile, un autonomo accertamento del dato reato, come presupposto dell'azione di regresso.

3. - Con due ordinanze del pretore di Genova (r.o. 368/77 e 423/79) è denunciato, infine, lo stesso combinato disposto degli artt. 10 e 11 del citato t.u. n. 1124/1965, nella parte in cui subordina l'azione di regresso dell'INAIL all'esito di un processo penale cui esso non può partecipare, perchè sarebbe esclusa in diritto la possibilità dell'Istituto di costituirsi parte civile.

Si osserva da parte del giudice a quo che tale efficacia del giudicato penale, e l'impossibilità dell'INAIL di far sentire le sue istanze in quella sede, contrasterebbero, altrochè con il diritto di azione e di difesa, tutelati dall'art. 24 Cost. con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 27 Cost., per l'ingiustificata posizione di vantaggio in cui verrebbe a trovarsi l'imputato di siffatti reati rispetto ai soggetti sottoposti a procedimento penale per gli altri tipi di reato. Si assume, invero, che è proprio, in generale, della parte civile la funzione di concorrere all'accertamento della verità, non partecipando essa al processo per esclusivi fini civilistici. Invero dalla partecipazione della parte civile consegue un certo equilibrio nello svolgimento del processo penale; equilibrio che invece verrebbe a mancare in questi tipi di procedimenti originati da infortuni sul lavoro. Secondo le ordinanze di rimessione, l'unico soggetto titolare di una posizione sostanzialmente corrispondente a quella della parte civile sarebbe l'INAIL che però non può assumere tale veste, mentre tale diritto è attribuito all'infortunato o ai suoi eredi il cui diritto risarcitorio sarebbe comunque garantito dalla disciplina dell'assicurazione obbligatoria. Di qui la lesione degli invocati artt. 27, 3, primo e secondo comma, Cost., per l'ingiustificata posizione di vantaggio che ne deriverebbe a favore di siffatti imputati e per la maggiore difficoltà di vincere la presunzione di non colpevolezza.

4. - Si è costituito nei giudizi introdotti con le ordinanze illustrate sub 1) il presidente dell'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Massimo Paolo Ungaro e Mario Lamanna, con atti depositati il 4 agosto 1975, 18 maggio 1976, 4 gennaio 1977, 24 ottobre 1977, 13 dicembre 1977, 14 marzo 1978, 6 febbraio 1979, 16 ottobre 1979, 26 novembre 1979, 17 dicembre 1979, dichiarando di voler assumere un atteggiamento di imparzialità sulla questione di fondo, per la quale l'Istituto attende in definitiva un chiarimento risolutivo da parte della Corte.

Autonome argomentazioni, in linea con l'ipotesi di illegittimità della normativa denunciata, svolge invece l'INAIL in riferimento alla ordinanza n. 357 del 1977.

Sostiene infatti in quel caso che ove fosse esatta la tesi del giudice a quo - prospettata come accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza 165/1975 - secondo cui l'Istituto non può costituirsi parte civile nel processo penale contro il datore di lavoro (processo che nella specie non c'è nemmeno stato), in tal caso le note censure mosse agli impugnati artt. 10 e 11 citato t.u., sarebbero fondate e rilevanti (atto di costituzione del 24 ottobre 1977).

Quanto alla questione particolare posta dalla ordinanza n.580/77 (concessione del perdono giudiziale in istruttoria), sembra all'INAIL che "i dubbi di legittimità costituzionale possano essere seriamente avanzati" nei confronti della norma impugnata, che preclude all'Istituto di partecipare al processo penale, per la prospettata violazione degli artt. 24 e 3 Cost. Tale dubbio diventa certezza di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, nelle deduzioni relative al procedimento originato dall'ordinanza 523/78, pronunciata dal pretore di Savona investito dall'azione di regresso per l'infortunio causato da un dipendente del datore di lavoro prosciolto con sentenza istruttoria perchè il fatto non costituisce reato. Osserva infatti questa volta la difesa dell'Ente che, non essendo l'INAIL "legittimato a costituirsi parte civile nel processo contro il datore di lavoro o i suoi dipendenti" accade, "in patente contrasto con l'art. 24 Cost.", che l'azione di regresso sia "subordinata all'esito di un altro giudizio cui l'Istituto stesso non può partecipare".

Nel caso, del tutto particolare, di cui all'ordinanza n. 566 del 1979,l'Istituto eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione sollevata per difetto assoluto di rilevanza. Nella specie taluni dipendenti di un datore di lavoro erano stati condannati in primo grado per omicidio colposo in danno di altro dipendente defunto per infortunio sul lavoro, assolti dubitativamente in appello, e prosciolti definitivamente in Cassazione per prescrizione del reato. Pertanto, ad avviso dell'INAIL, il pretore di Cagliari, in chiara applicazione del quinto comma dell'art. 10 cit. t.u., avrebbe potuto liberamente valutare ex novo il fatto ai fini dell'azione di regresso avanzata contro i suddetti e contro il datore di lavoro. Nel merito l'Istituto si rimette alla "decisione chiarificatrice" della Corte in ordine alla prospettata questione, già sopra enunciata in termini generali.

5. - Anche nei giudizi originati dalle ordinanze illustrate sub 2) si è costituito il presidente dell'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Massimo Paolo Ungaro, Lucio Mancini e Mario Lamanna, con atti di deduzioni depositati il 7 febbraio e 15 marzo 1977, il 20 luglio 1978, il 2 gennaio e il 18 settembre 1979, concludendo per l'infondatezza delle questioni sollevate e rimettendosi, peraltro, alla decisione della Corte in "posizione di imparziale remissività" negli atti relativi ai procedimenti conseguiti alle ordinanze 667/1976 e 450/1978.

La difesa dell'Istituto osserva, relativamente alle questioni sollevate dalla Corte di cassazione (con le ordinanze da ultimo indicate) che occorre verificarne in primo luogo la rilevanza, posto che il giudice a quo non avrebbe dovuto applicare direttamente le norme impugnate ma annullare la sentenza della Corte d'appello, unico giudice chiamato, nella specie, ad avviso dell'INAIL, ad applicare le norme denunciate.

Nel merito viene affermato che l'art. 10 è stato già esaminato dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 del 1967, con la quale ne è stata estesa la efficacia, disponendosi che il datore di lavoro dovesse rispondere civilmente anche per i casi di condanna irrevocabile di dipendenti non incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro. Onde la possibilità di affermare la piena legittimità della disciplina di diritto sostanziale della responsabilità civile del datore di lavoro in subiecta materia, e del diritto di regresso dell'INAIL. Per quanto attiene alle note citate sentenze della Corte dichiarative della parziale illegittimità costituzionale degli artt. 25, 27, 28 c.p.p., la difesa dell'Ente svolge le medesime argomentazioni già riportate sub 4).

6. - L'INAIL si è ugualmente costituito in entrambi i giudizi introdotti dalle ordinanze illustrate sub 3), rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Massimo Paolo Ungaro e Mario Lamanna, con atti di deduzioni depositati, rispettivamente, il 24 ottobre 1977 ed il 1 agosto 1979, rimettendosi alla decisione chiarificatrice di questa Corte, per quanto attiene alla denunciata violazione degli artt. 3 e 27 Cost., e prospettando l'eventualità della fondatezza della questione in riferimento all'art. 24 Cost.

Osserva invero la difesa dell'Istituto che le norme impugnate potrebbero ledere il principio di azione di cui all'art. 24 Cost. in quanto prevedono, come presupposto per l'esercizio di un'azione civile di regresso da parte dell'INAIL, l'avvenuta qualificazione di un fatto come reato in un processo nel quale l'Istituto non si sia trovato ad essere parte.

In ordine alla prospettata violazione degli artt. 3 e 27 Cost., la difesa dell'Ente rileva che le ordinanze di rimessione hanno supposto come dimostrata l'impossibilità dell'INAIL di costituirsi parte civile in tali processi richiamandosi alla sentenza n. 165/1975 della Corte costituzionale, mentre non sembrerebbe che ciò risulti da tale decisione, né da una giurisprudenza costante o da dottrina uniforme.

7. - In alcuni procedimenti si sono costituite anche le parti private. In quello introdotto con l'ordinanza n. 357/77 (ved. sopra sub 1) si è costituita la S.p.A. ICOMAR, rappresentata e difesa dagli avvocati Gastone Morelli ed Ermanno Belardinelli, con atto di deduzioni depositato il 22 ottobre 1977, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata dal pretore di Savona su eccezione proposta dall'Istituto ricorrente in quella sede, nell'esercizio del diritto di regresso.

La difesa della parte privata osserva che la censura formulata va inquadrata in una ampia visione della disciplina sostanziale della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e del noto rapporto trilatero cui essa dà luogo. Ad avviso della ICOMAR l'assicurazione antinfortunistica esonera l'imprenditore per le responsabilità da infortunio, salvi i casi eccezionali nei quali essa perdura per effetto dell'accertata colpa penale del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, onde la netta distinzione tra diritto generale di surroga, ricollegantesi all'art. 1916 cod. civ., e diritto di regresso, che suppone la prova della colpevolezza, la cui ratio va individuata nell'art. 2087 c.c.

Così inquadrato l'istituto, ne deriverebbe che le limitazioni poste dal legislatore al diritto di regresso rappresentano una particolare disciplina di diritto sostanziale, che prescinde totalmente dai rapporti tra giudicato penale ed azione risarcitoria - e dagli insegnamenti in proposito della Corte costituzionale - come sarebbe confermato dal quarto comma del citato art. 10 che deroga ai principi vigenti quando "per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato, sia necessaria la querela della persona offesa". Pertanto la difesa della ICOMAR aderisce alla tesi secondo cui l'azione di risarcimento e di regresso è stata subordinata dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, ad una "condizione obbiettiva di proponibilità", individuata in una sentenza penale di condanna nei confronti del datore di lavoro e dei suoi dipendenti. Dalla formulazione letterale del secondo comma dell'art. 11 citato t.u. - secondo cui "la sentenza che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente" - si ritiene di poter dedurre che il diritto di regresso dell'assicuratore sorge propriamente con la sentenza penale di condanna.

Da ciò deriverebbe l'infondatezza della questione proposta perchè l'accertamento della colpa penale, producendo la perdita di un beneficio altrimenti spettante all'imprenditore e costituendo presupposto "di fatto" del diritto di regresso, costituisce un elemento oggettivo la cui formazione non deve necessariamente attuarsi attraverso il contraddittorio delle parti. Onde l'estraneità alla normativa denunciata dei principi consacrati nell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Anche nel procedimento originato dall'ordinanza 497/79 (ved. sopra sub 2), si è costituita in giudizio la ditta "Aziende agricole Piave Isonzo" S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Levis e Giorgio Franco, con atto di deduzioni depositato il 6 ottobre 1977, chiedendo dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, citato t.u. 1124 del 1965, nella parte in cui dichiara il datore di lavoro vincolato nei confronti dell'INAIL in base ad una sentenza penale pronunciata in un giudizio in cui non sia stato citato a partecipare quale responsabile civile.

Osserva la difesa della ditta che le medesime ragioni enunciate dalla Corte costituzionale nelle sentenze 55 del 1971 e 99 del 1973, dichiarative della parziale illegittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 c.p.p., appaiono decisive per dimostrare il contrasto delle norme impugnate con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.

Invero l'art. 11 citato avrebbe eguale contenuto normativo dell'art. 27 c.p.p., tanto da poterne apparire una ripetizione, costituendone in ogni caso quanto meno una applicazione al particolare settore dei rapporti tra infortunato, INAIL e datore di lavoro. Di qui attesa l'autonomia formale delle norme denunciate, la necessità di un'apposita pronuncia della Corte, di tenore conseguente ai principi già precedentemente enunciati.

Infine nel procedimento introdotto con l'ordinanza 368 del 1977, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1977, si è costituita in giudizio la impresa GELFI S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianguido Scalfi ed Enrico Degli Uberti, con atto di deduzioni depositato fuori termine il 4 novembre 1977.

Considerato in diritto

1. - Le diciassette ordinanze in epigrafe indicate propongono questioni analoghe o comunque connesse tra loro, pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a decidere - per effetto di un primo gruppo di ordinanze analiticamente descritte in narrativa - se contrasti o meno con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 11 e 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che preclude l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro quando la responsabilità penale dell'imprenditore o di un suo dipendente non sia stata affermata nel giudizio penale cui l'INAIL sia rimasto estraneo in quanto non posto in condizioni di intervenirvi. Si dubita che, in tal caso, risulti violato il diritto di azione e di difesa, costituzionalmente garantiti.

Analogo effetto lesivo è prospettato da talune ordinanze di rimessione come conseguenza di una sentenza penale che accerti una lesione personale grave ma non produttiva di inabilità permanente (ord. 235/1975 e 658/1976) o a seguito di un provvedimento di archiviazione (ord. 206/1976 e 357/ 1977) o di sentenza di proscioglimento istruttorio (ord. 513/ 1978) o di quella che, sempre in sede istruttoria, conceda il perdono giudiziale (ord. 580/1977).

3. - La Corte ritiene di prendere innanzitutto in esame il primo gruppo di tali casi, in cui il difetto del presupposto per l'esercizio del regresso dipende in particolare dall'accertamento negativo del reato nella competente sede, in fase di giudizio: i casi, cioè, in cui una sentenza penale esiste, ma non di condanna e l'INAIL è rimasto estraneo al relativo giudizio, in quanto non posto in grado di intervenire.

Le norme impugnate stabiliscono che allorquando non opera l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro - quando cioè il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato - l'Istituto assicuratore deve ugualmente pagare le previste indennità, salvo il diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili per le somme a tal titolo pagate e per le spese accessorie (art. 10, secondo e terzo comma, del citato t.u. n. 1124 del 1965). Trattasi di disposizioni operanti in un sistema improntato al criterio della cosiddetta unicità della giurisdizione, di cui erano espressione i principi stabiliti dagli artt. 27 e 28 c.p.p. nel testo antecedente alle pronunzie della Corte che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale.

Con le sentenze n. 55 del 1971 e 99 del 1973, ma particolarmente con la prima di esse, si è affermato invece che il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, quando in esso si controverta di un diritto il cui riconoscimento dipenda dai fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, contrasta con il diritto di difesa allorché rende vincolante l'accertamento dei fatti emersi in sede penale anche nei confronti dei terzi che si siano trovati nella impossibilità giuridica o di fatto di partecipare al giudizio penale svoltosi nei confronti di altri soggetti.

Invero la Corte dopo aver considerato il diritto di difesa nel suo nucleo "sostanziale e irriducibile", nel suo contenuto "pieno ed effettivo", nella sua qualità "inviolabile", ha concluso che la subordinazione, anche per i terzi rimasti estranei, dell'esercizio di diritti civilistici all'accertamento che ne sia risultato in sede penale, viene a violare non soltanto il diritto di difesa ma anche il diritto di azione, inibendo la possibilità di dare la prova dei fatti posti a fondamento del proprio diritto.

In una situazione del tutto analoga a quella ora descritta viene a trovarsi l'INAIL quando intenda esercitare il diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro. Infatti l'Ente assicuratore rimasto estraneo - secondo il vigente sistema giuridico - al processo penale perchè non direttamente danneggiato dal reato infortunistico e quindi ritenuto privo del diritto di costituirsi parte civile subisce inevitabilmente le conseguenze della decisione assolutoria emessa dal giudice penale nella fase del giudizio.

Appare pertanto evidente che la normativa impugnata contrasta con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con conseguente illegittimità costituzionale della stessa nella parte in cui non consente al giudice civile di valutare liberamente i fatti nei riguardi dell'INAIL quando questi fatti hanno costituito oggetto di giudizio penale nel quale l'INAIL non sia stato posto in grado di partecipare al giudizio e questo si sia concluso senza condanna penale del datore di lavoro.

Tale conclusione non risulta scalfita dal contrario rilievo, svolto da taluna delle parti costituite, secondo cui sarebbe fuor di luogo invocare nella specie l'art. 24 Cost., cioè la tutela del diritto di azione, giacché, nella previsione della normativa impugnata, la sentenza penale di condanna del datore di lavoro o di un suo dipendente sarebbe una condizione di diritto sostanziale del regresso, costitutiva del diritto dell'INAIL.

Tale tesi non appare ancorata ad alcun preciso supporto di diritto positivo, sicché appare più corretto interpretare gli impugnati artt. 10 e 11 del citato testo unico n. 1124 del 1965 alla stregua del principio generale espresso dall'art. 185 c.p. nel senso che il titolo giuridico della responsabilità del datore di lavoro, e il conseguente diritto di regresso dell'INAIL, va individuato nella sentenza di condanna come atto di accertamento che i fatti da cui deriva l'infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo.

Così intesa la normativa impugnata e tenuto conto delle preclusioni che nascono dal procedimento penale cui l'Ente rimane estraneo, appare evidente la violazione del diritto di azione e di difesa dell'INAIL.

Le stesse considerazioni sin qui svolte per pervenire alla conclusione di fondatezza della questione sollevata in fattispecie di esistenza di giudicato penale non di condanna, valgono a fondare analoga conclusione con riguardo all'ipotesi (cui fanno riferimento le ordinanze 235/75 e 658/76 cit.) di esistenza di sentenza penale affermativa della responsabilità del datore di lavoro (o suo dipendente), ma con limitazioni pregiudizievoli per il contenuto dell'azione di regresso.

4. - Nel secondo gruppo di ordinanze indicate in apertura la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. 1965 n. 1124 è sollevata in fattispecie in cui la preclusione all'esercizio dell'azione di regresso è fatta dipendere non da una precedente sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro, ma dall'esistenza di un provvedimento di proscioglimento istruttorio, di concessione del perdono giudiziale in istruttoria o di archiviazione (rispettivamente ordinanze 513/78; 580/77; 206/76; 357/77). Va in proposito rilevato che, pur non essendovi qui da rimuovere alcun vincolo di giudicato penale (formatosi senza partecipazione dell'INAIL al relativo giudizio), la normativa denunziata osta, comunque, all'esercizio dell'azione di regresso per la parte in cui (comma quinto, art. 10) circoscrive alle sole ipotesi di estinzione del reato la possibilità di ottenere dal giudice civile un autonomo accertamento del fatto reato, dal quale dipenda l'infortunio subito dal lavoratore.

Ora, se per il principio della normale prevalenza della giurisdizione penale - rispetto all'accertamento di un fatto (come nella specie è quello imputabile all'imprenditore o ad un suo dipendente) che costituisca nell'un tempo reato e presupposto per il sorgere di una responsabilità civile - si giustifica che l'azione civile non sia proponibile in pendenza del processo penale, non trova invece alcuna razionale giustificazione che sia anche - come sopra detto - limitata ad ipotesi tassative la possibilità di chiedere al giudice civile, ai fini dell'azione di sua competenza, l'accertamento dell'illecito; precludendolo in altri casi, come quelli che vengono qui in esame, di precedente proscioglimento istruttorio o perdono giudiziale in istruttoria (dell'imprenditore o del suo dipendente) ovvero di archiviazione della notitia criminis.

E se è pur vero che in detti casi (salvo però per quello di concessione del perdono giudiziale) il procedimento penale può essere riaperto per fatti sopravvenuti, ciò rappresenta comunque una mera eventualità verificabile anche a notevole distanza di tempo entro il limite prescrizionale del reato.

Per cui contrasta appunto con le esigenze di tutela del diritto di azione e di difesa garantite dall'art. 24 Cost. che, in dipendenza di tale eventualità, resti preclusa l'azione sulle conseguenze civili dell'eventuale reato.

Una volta consentita invece tale azione è comunque sufficiente, a salvaguardare il principio di prevalenza della giustizia penale, il meccanismo processuale della sospensione del processo civile in caso di sopravvenuta riapertura del processo penale sui fatti costituenti il presupposto dell'azione di regresso.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione.

5. - Resta ancora da rilevare, relativamente alla questione sollevata dal pretore di Cagliari (ordinanza n. 566 del 1979) che essa appare inammissibile per irrilevanza. Invero, poiché il giudice a quo era stato investito dell'azione di regresso dopo che in sede penale era stata applicata la prescrizione, lo stesso giudice a quo avrebbe potuto liberamente valutare ex novo il fatto, ai fini della azione di regresso, in base al quinto comma dell'art. 10 del già citato t.u. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967). Di qui l'assenza di ogni preclusione per l'INAIL e la irrilevanza della questione sollevata.

6. - La Corte deve altresì decidere se contrasti o meno con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, il coordinato disposto degli artt. 10 e 11 del t.u. 1124 del 1965, secondo cui l'imprenditore, civilmente responsabile di un infortunio sul lavoro, rimane imprescindibilmente soggetto agli effetti della sentenza penale di condanna di un suo dipendente - quando nel relativo procedimento esso datore di lavoro non sia potuto intervenire quale responsabile civile e la sentenza risulti quindi pronunciata tra terzi - senza che il giudice civile, investito dell'azione di regresso avanzata dall'INAIL, possa valutare diversamente i fatti da come sono risultati in sede penale.

Anche in questa ipotesi viene sollevato il dubbio da parte del giudice a quo, e questa volta facendo riferimento alla posizione del datore di lavoro, che ciò leda il diritto di difesa e realizzi nella materia in esame una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al sistema generale dei rapporti tra giudicato penale e procedimento civile quale ora risulta delineato per effetto degli articoli 27 e 28 c.p.p. (come debbono leggersi a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 55 del 1971 e 99 del 1973).

Talune delle cinque ordinanze che propongono tale questione, prospettano l'eventualità che debba essere dichiarata "l'illegittimità derivata" del quinto comma dell'art. 10 del t.u. n. 1124 del 1965 che consente il riesame in sede civile dell'infortunio soltanto quando il reato sia estinto.

Intanto va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza sollevata dall'INAIL relativamente alle questioni prospettate dalla Corte di cassazione (ord. 667/76 e 450/78) deducendo che le norme denunciate avrebbero dovuto essere applicate dalla Corte di appello in sede di rinvio, anziché dalla Cassazione stessa. Osserva al riguardo questa Corte che il giudice a quo nell'annullare la sentenza di secondo grado doveva enunciare il principio di diritto cui il giudice di appello avrebbe dovuto uniformarsi per decidere il merito della controversia; e se, come nella specie, la Corte di cassazione aveva seri dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme da porre a fondamento del principio di diritto da formulare, doveva necessariamente sollevare - come ha fatto - la relativa questione, non potendo - evidentemente - enucleare da esse un principio di dubbia costituzionalità.

Nel merito la questione è fondata.

Va innanzitutto osservato che per il combinato disposto delle norme impugnate, il datore di lavoro che non sia stato posto in condizione di essere parte di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente per un infortunio sul lavoro deve ugualmente risponderne civilmente.

Il combinato disposto degli articoli 10 e 11 del più volte citato t.u. n. 1124 del 1965 produce necessariamente siffatte conseguenze, attesa la autonomia di tali disposizioni rispetto agli artt. 27 e 28 c.p.p., nonostante la dichiarazione di illegittimità parziale di questi ultimi articoli.

In tal senso è la comune opinione della dottrina e la interpretazione giurisprudenziale.

Ciò premesso, le ragioni già esposte nel paragrafo 2 conducono, logicamente, a ravvisare il vizio denunciato anche sotto questo diverso profilo, per la illegittimità degli effetti pregiudizievoli che ne derivano (questa volta) a carico del datore di lavoro.

Infatti quando l'imprenditore - come nei casi esaminati dai giudici che hanno sollevato la relativa questione - non è stato posto in grado, per le ragioni già indicate nella sentenza n. 99/1973, di essere parte nel processo penale a carico di un proprio dipendente, rimane pregiudicato dagli accertamenti effettuati in quella sede. Proprio tale effetto, conseguente alla applicazione delle norme impugnate, contrasta con il diritto di difesa giacché impedisce al datore di lavoro di instaurare un contraddittorio con le altre parti volto a far valere la fondatezza delle proprie ragioni e necessario all'accertamento dei fatti ad opera del giudice.

Pertanto le norme impugnate vanno dichiarate illegittime nella parte in cui precludono al giudice civile di valutare i fatti dinanzi a lui dedotti in maniera diversa da quella ritenuta in sede penale, anche nei confronti del datore di lavoro che non sia stato posto in condizioni di partecipare al relativo procedimento.

Quanto al profilo particolare di illegittimità derivata del comma quinto dell'art. 10, prospettato nelle ordinanze n. 667/ 76 e n. 450/78 della Corte di cassazione, questo trova già risposta nella pronuncia adottata sul punto al paragrafo che precede, la quale va logicamente estesa al caso in esame e cioè alle predette ipotesi, in cui, in dipendenza della dichiarazione di incostituzionalità che precede, la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'INAIL.

7. - Alla Corte è stata infine prospettata dal pretore di Genova, con le ordinanze 368/77 e 423/79, di identico contenuto, la questione se il combinato disposto degli artt. 10 e 11 citato t.u. n. 1124 del 1965 contrasti o meno con il diritto di difesa dell'INAIL laddove non consente che nel processo penale, al cui esito è subordinata l'azione di regresso, l'Istituto possa partecipare pur essendo secondo il giudice a quo il solo soggetto che, quale titolare di un interesse "sostanziale" all'esito di quel processo, dovrebbe potersi costituire parte civile.

Le norme sono altresì censurate sotto un altro profilo e cioè se l'assenza dell'INAIL dal processo penale venga a creare (tenendo presente che nel relativo processo il lavoratore infortunato che viene integralmente o quasi risarcito dall'INAIL al momento dell'infortunio non vedrebbe alcun particolare interesse a intervenire) un ingiustificato vantaggio rispetto ad altri imputati in processi diversi che invece avrebbero di fronte una parte civile interessata alla punizione del colpevole. Il che concreterebbe violazione quindi dell'art. 3 Cost. e altresì dell'art. 27 Cost. perchè l'impossibilità per l'INAIL di costituirsi parte civile nel processo penale renderebbe più difficile il superamento della presunzione di non colpevolezza dell'imputato datore di lavoro.

Le censure sopra enunciate appaiono inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto prospettate nel corso di giudizi civili mentre sarebbero attinenti, invece, ad eventuali profili di illegittimità da cui potrebbero essere affetti procedimenti penali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 e 10 d.P.R. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perchè non posto in condizione di intervenire;

4) dichiara ex art. 27 legge n. 87/1953 la illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'INAIL;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate sollevate dal pretore di Cagliari in riferimento all'art. 24, primo e terzo comma, Cost. e dal pretore di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1981.