ORDINANZA N.9
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. L0 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, sui ricorsi riuniti proposti da Fabris Ettore, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 14 maggio 1980.
Visti l'atto di costituzione di Fabris Ettore e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Padova con ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 (ma pervenuta alla Corte il 4 marzo 1980) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che nel giudizio si è costituito il ricorrente Ettore Fabris, per sostenere la fondatezza delle predette questioni: che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo invece che la Corte dichiari manifestamente infondate le questioni stesse.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento all'art. 76 Cost., è stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20 aprile 1977, n. 63 e con l'ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144 (cui hanno fatto seguito, nel medesimo senso, le ordinanze n. 48 del 1978, n. 85 e n. 162 del 1980): la prima delle quali ne ha dichiarato la non fondatezza, mentre le seconde l'hanno ritenuta manifestamente infondata;
che, d'altra parte, anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, con particolare riguardo al n. 14 del secondo comma, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (in ordine alla riforma del procedimento contenzioso davanti alle nuove commissioni tributarie ed alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie e di attuazione) sempre sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., per pretesa carenza dei principi e criteri direttivi della delega è stata dichiarata manifestamente infondata con la predetta ordinanza 11 giugno 1980, n. 85: < non potendosi pretendere che la legge di delega, preordinata ad una generale riforma del sistema fiscale, provvedesse alla puntuale specificazione della disciplina processuale idonea a soddisfare l'esigenza di una ricognizione dello stato dei numerosissimi giudizi pendenti >;
che l'ordinanza in esame non addice motivi, i quali possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt . 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/81.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28/01/81.