SENTENZA N.184
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1978 dal pretore di Milano, nel procedimento penale a carico di Had Hassan Mustafa, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 26 luglio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del codice di procedura penale nella parte in cui prescrive che, nei confronti dell'imputato dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto, al quale sia stata inviata e risulti recapitata la lettera raccomandata contenente l'avviso del procedimento pendente a suo carico con l'invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale e che non abbia provveduto in proposito, decorso un congruo termine, sia emesso il decreto previsto dall'art. 170 dello stesso codice, per effetto del quale le (ulteriori) notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede.
La questione non è fondata.
2. - Con le precedenti sentenze n. 31 del 1965, n. 70 del 1967, n. 177 del 1974 e n. 178 del 1980, questa Corte, pur incidendo sulla normativa dell'art. 177 bis c.p.p., non ha mai negato che il fatto di risiedere all'estero pone l'imputato in una situazione particolare ed anzi ha affermato che, proprio per questo, il legislatore è tenuto a predisporre, discrezionalmente, una disciplina specifica atta a garantire l'esercizio del diritto dl difesa, senza, pero, compromettere quello della giurisdizione penale, in armonia con il principio della territorialità della giurisdizione stessa.
Il sistema definito dall'art. 177 bis c.p.p., che esige l'invio, a mezzo di lettera raccomandata, all'imputato residente all'estero ad indirizzo conosciuto, dell'avviso di procedimento e dell'invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale, con l'avvertimento che, in difetto, sarà provveduto ai sensi dell'art. 170 c.p.p.; le ulteriori garanzie derivanti dalle pronunzie di questa Corte, per cui occorre la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata, contenente l'avviso e l'invito, e non può provvedersi ai sensi dell'art. l70 c.p.p. se non decorso un congruo termine; tutto ciò assicura in modo adeguato l'esercizio del diritto di difesa, dal momento che l'imputato e posto in grado, con l'elezione o dichiarazione di domicilio nel territorio nazionale, di venire a conoscenza degli ulteriori atti e del corso del procedimento.
I rilievi mossi dal giudice a quo, in ordine alle difficoltà derivanti all'imputato dalla sinteticità dei dati contenuti nel l'avviso di procedimento che, normalmente, non gli consentirebbero di < rendersi conto di che cosa sia accaduto e sovente di essere accusato di qualche cosa > non sono certo riferibili alla norma denunziata, ma, se mai, ai modi burocratici della sua applicazione, che nulla impedisce al giudice di modificare rendendo più facilmente comprensibile l'indicazione dei fatti addebitati e (l'oggetto) degli articoli della legge sostanziale e processuale menzionati nell'avviso stesso.
3. - Come già ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 178 del 1974, la specificità della situazione in cui versa l'imputato dimorante all'estero, ad indirizzo conosciuto, giustifica una altrettanto specifica disciplina normativa del modo con cui l'imputato stesso viene posto in condizione di conoscere l'esistenza di un procedimento penale pendente nei suoi confronti per l'esercizio del diritto di difesa. Non pertinente appare, di conseguenza, la comparazione, operata dal giudice a quo, con la situazione dell'imputato dimorante nel territorio nazionale, ai fini della dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni, quale disciplinata dall'art. 171, primo cpv. del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 534.
Vero è che il legislatore ma soltanto il legislatore, tenendo conto delle possibilità offerte dal servizio postale nazionale e dalle convenzioni internazionali in materia nonché di quelle consentite dalle convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria in materia penale recepite nell'ordinamento interno e quindi sin d'ora praticabili (tra le quali si può citare la Convenzione europea firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961, n. 215), ben potrebbe disciplinare anche in modo diverso il rapporto tra l'autorità procedente e l'imputato dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto. Questa considerazione non incide però sulla legittimità costituzionale della norma in vigore e qui denunziata, che garantisce in modo adeguato e su un piano di uguaglianza tra tutti i soggetti che versano nella medesima situazione, l'esercizio del diritto di difesa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/12/80.