SENTENZA N. 177
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1972 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Lahcen Ben Mohamed, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1972 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Brotto Giovanni ed altro, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Brotto Antonio e altro il pretore di Bassano del Grappa con ordinanza del 9 dicembre 1972 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui detta norma consente che il giudice emetta il decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato all'estero, ove non risulti dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza disporre previamente quelle ulteriori ricerche che sono invece richieste quando l'imputato si trovi nel territorio dello Stato.
Ciò si risolverebbe, a giudizio del pretore, in una palese violazione del principio di uguaglianza, nell'esercizio del diritto di difesa, di cui agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.
2. - Analoga questione é stata sollevata dal pretore di Milano con ordinanza emessa il 10 luglio 1972 nel corso del procedimento penale a carico del cittadino marocchino Lahcen Ben Mohamed. In questa seconda ordinanza la questione viene prospettata anche con riferimento all'art. 10 della Costituzione.
Nei due giudizi non vi é stata costituzione di parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con le ordinanze di cui in epigrafe del pretore di Milano e del pretore di Bassano del Grappa vengono sollevate identiche questioni, che vanno risolte con unica sentenza, previa riunione dei relativi giudizi.
2. - La Corte é chiamata a decidere se contrasti con gli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione l'art. 177 bis c.p.p. nella parte in cui consente che il giudice e il p.m. emettano il decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato all'estero, ove non risulti dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza disporre previamente quelle ulteriori indagini che sono invece richieste quando l'imputato si trovi nel territorio nazionale (art. 170, secondo comma, c.p.p.).
3. - La questione é fondata.
In effetti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione (che trova il suo fondamento, oltre che nella lettera della norma impugnata, nei lavori preparatori di questa, introdotta con la novella nel 1955), quando dagli atti processuali non risulti notizia precisa del luogo di dimora all'estero dell'imputato, e manchi un recapito nel territorio nazionale, il magistrato procedente non ha altro compito che quello di ordinare la notificazione secondo i modi prescritti dall'art. 170, secondo comma, c.p.p. senza essere tenuto a disporre prima dell'emissione del decreto di irreperibilità nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita o in quello di ultima dimora.
Orbene, questa Corte ha riconosciuto che la notificazione col rito degli irreperibili (i cui effetti sono in dottrina ricondotti o nell'ambito delle presunzioni legali di conoscenza ovvero nella creazione di una più o meno intensa probabilità di conoscenza degli atti che ne costituiscono l'oggetto) in tanto può essere ritenuta costituzionalmente legittima - in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione - in quanto sia disposta dopo che non sia rimasto intentato alcun mezzo idoneo ad assicurare che l'imputato sia reso edotto degli atti processuali che la legge stabilisce siano portati nella sua sfera di disponibilità (sent. n. 54 del 1971). Pertanto la notificazione col rito degli irreperibili deve ritenersi prescritta dal legislatore quale ultimo e necessario strumento processuale onde rendere comunque possibile l'ulteriore svolgimento del giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117 del 1970).
4. - Se questa é la ratio dell'istituto, non é dato individuare quali siano le ragioni per le quali deve ritenersi consentita l'automatica emissione del decreto di irreperibilità nel caso previsto dalla norma impugnata, specie se si considerano i gravi pregiudizi che possono derivare ad un imputato dallo svolgimento di un processo nel quale non sia a lui garantito il massimo di probabilità di conoscenza degli atti del giudizio, e che potrebbe anche essere stato promosso a sua insaputa in base ad accuse infondate o addirittura calunniose formulate ai suoi danni magari traendo profitto dalla sua assenza dal territorio nazionale.
La dimora all'estero, invero, non é di ostacolo all'esperimento di indagini volte ad individuare l'esatto recapito dell'imputato. Esse saranno infatti sempre possibili, senza alcuna limitazione, nel territorio nazionale e, fuori di questo, nei limiti consentiti dal diritto internazionale. D'altra parte non vi sarebbe motivo di considerare con sfavore la dimora all'estero in quanto l'espatrio é spesso determinato, specie nel nostro Paese, da ragioni di lavoro e non può quindi presumersi nella generalità dei casi che chi si trovi in tale situazione, anche se abbia omesso di lasciare indicazioni sul proprio recapito, sappia necessariamente di avere conti da rendere alla giustizia del suo Paese. Come invece si afferma apoditticamente nella relazione al progetto preliminare del codice del 1930 (p. 38).
Va aggiunto, come dato di comune esperienza, che le ulteriori ricerche (e fra esse quelle nel luogo di nascita e in quello di ultima dimora) non può affermarsi siano destinate a sicuro insuccesso e ciò nei riguardi sia del cittadino sia, ancorché in grado minore, nei confronti dello straniero. Oltretutto non può escludersi che nel corso del giudizio si verifichino spostamenti o ritorni del notificando. É appena poi il caso di rammentare che il principio di eguaglianza, pur essendo nell'art. 3 della Costituzione riferito ai cittadini, é da ritenersi esteso agli stranieri allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti anche ad essi in conformità dell'ordinamento internazionale (sent. n. 104 del 1969).
5. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 177 bis c.p.p. nella parte in cui consente che il magistrato procedente emetta il decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato all'estero, ove non risulti dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza previamente disporre le ulteriori ricerche di cui sopra.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177 bis, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che il giudice o il pubblico ministero emetta il decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato all'estero, quando non risulti dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza prescrivere che siano previamente disposte - nei sensi e nei limiti di cui in motivazione - nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita o in quello di ultima dimora.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1974.