Sentenza n.113 del 1980
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SENTENZA N.113

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione del regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari) promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1975 dalla Corte d'appello di Roma, nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e il Pio Istituto S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma e Tripodi Mario, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 1980 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Considerato in diritto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti del Pio Istituto di S. Spirito e OO.RR. di Roma, per ottenerne la condanna al pagamento di contributi, la Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (recante < Approvazione del regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari >), a norma del quale < le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra né privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali le leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo. I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo oltre il proprio anche il contributo dell'ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere >.

2. - La questione è inammissibile per irrilevanza.

Invero l'azione promossa dall'INPS, fondata sul presupposto che in mancanza di altra copertura assicurativa, i lavoratori debbano godere della previdenza affidata ad esso Istituto, tende ad ottenere il pagamento, da parte del Pio Istituto di S. Spirito in Roma, dei contributi previdenziali per il personale sanitario cui si riferisce il citato art. 11 della legge n. 1035 del 1939.

Ciò posto occorre osservare che la previdenza per i sanitari trova una disciplina sua propria nella legge n. 1035 del 1939, la quale si discosta dal sistema generale posto dal r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 (recante < Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale >), ed ha istituito all'uopo una apposita Cassa di previdenza, alla quale affluiscono i con tributi relativi ai sanitari stessi: l'art. 6 di detta legge statuisce in linea di principio che la iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i sanitari contemplati < dal precedente art. 1 >, fra i quali sono i < medici chirurghi ed i veterinari dipendenti dai Comuni, dalleProvince e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza >.

A tale regola generale fa eccezione l'art. 11, del quale qui si discute, per quanto attiene ai sanitari dipendenti dalle I.P.A.B. e già godenti di altri trattamenti pensionistici.

E', allora, evidente, in tale sistema normativo, che la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 produrrebbe l'unica conseguenza di ripristinare la obbligatorietà della iscrizione alla Cassa in questione dei sanitari ivi preveduti, ai sensi degli artt. 1 e 6.

Ne consegue che una tale declaratoria d'illegittimità costituzionale non dispiegherebbe nessun effetto nel giudizio a quo, promosso non già dalla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari (la quale non è neppure parte nel giudizio a quo), ma dall'INPS nei confronti del Pio Istituto di S. Spirito ed OO.RR. di Roma, per ottenere, come si è detto, la condanna al pagamento di contributi in proprio favore per un primario medico dipendente dal Pio Istituto.

Sussiste pertanto un difetto di rilevanza della questione constatabile prima facie dall'esame degli atti, che, secondo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, rende la questione sollevata inammissibile (sentenze nn. 1 del 1977; 122 del 1976; 20,139 e 301 del 1974; 1 e 171 del 1973).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (recante < Approvazione del regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari >), sollevata dalla Corte di appello di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16/07/80.