Sentenza n. 142 del 1979
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SENTENZA N. 142

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, e artt. 41 e 42 del Regolamento, approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 (pena pecuniaria commisurata al danno forestale), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1976 dal pretore di Monsummano Terme, nel procedimento penale a carico di Romitelli Mario ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Mario Romitelli ed altro, imputati della contravvenzione forestale prevista e punita dagli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, 41 e 42 del relativo regolamento, approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, il pretore di Monsummano Terme, con ordinanza emessa il 26 novembre 1976, sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme citate, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Riteneva il giudice a quo che le disposizioni denunziate, commisurando la pena pecuniaria da irrogarsi al valore del danno commesso o delle piante tagliate, valore accertato in sede amministrativa, senza alcuna possibilità di controllo sia da parte dell'imputato che da parte del magistrato, violassero e il diritto di difesa ed il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale né vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, già ritenuta tale dall'ordinanza n. 67 del 1971 di questa Corte che si richiamava alla precedente sentenza n. 200 del 1970.

In realtà é la premessa da cui muove il giudice a quo a palesarsi errata, essendosi dimostrato nelle ricordate pronunzie che gli apprezzamenti tecnici, operati dagli organi amministrativi in ordine al danno forestale, non vincolano né limitano né i poteri del giudice né i diritti delle parti nel corso del procedimento giurisdizionale.

2. - É inammissibile, d'altra parte, la questione di legittimità costituzionale del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, difettando l'atto denunziato di forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione. Questo infatti, approvato e qualificato come "regolamento per l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267", é stato adottato udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto.

Dinanzi a questi univoci elementi nulla sta ad indicare che al decreto in questione si sia attribuita una forza diversa e maggiore rispetto a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni emanate dal potere esecutivo, circostanza che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze nn. 72, 91 e 118 del 1968; 124 del 1973; 44, 78, 227 del 1974 e da ultima 74 del 1978), dovrebbe invece risultare dalla concorrenza di elementi obbiettivi, certi ed inequivoci.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 42 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione;

- manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1979.