ORDINANZA N. 67
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata al danno forestale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 settembre 1969 dal pretore di Bronte nel procedimento penale a carico di Pruiti Calogero, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;
2) ordinanza emessa il 28 aprile 1969 dal pretore di Tortorici nel procedimento penale a carico di Lazzara Antonino, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con le ordinanze dei pretori di Bronte e di Tortorici, si é sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata al danno accertato dagli agenti forestali), in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che le due norme, secondo le ordinanze, comprometterebbero il diritto di difesa dell'imputato poiché questi non può intervenire all'attività d'accertamento del danno forestale;
che non c'é stata costituzione di parti.
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 1970, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lg.lgt. 27 luglio 1945, n. 475, proposta in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione;
che questo articolo contiene una norma analoga a quelle contenute negli artt. 26 e 29 della legge 1923, n. 3267, sottoposti ora, per analoghi motivi, al giudizio della Corte costituzionale;
che pertanto gli argomenti, con i quali si é dichiarata l'infondatezza nella sentenza n. 200 del 1970, valgono anche rispetto alla questione sollevata ora con le predette ordinanze, né sussistono motivi che inducono a mutare avviso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata al danno forestale), proposta, dalle ordinanze citate in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1971.