ORDINANZA N. 254
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040 (art. 49 c.c.n.l. 24 maggio 1956), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1974 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Centro Femminile di Sanità e gli eredi di Monni Tullio, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Visto l'atto di costituzione degli eredi di Monni Tullio;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che la Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce l'art. 49 del c.c.n.l. 24 maggio 1956 contenente norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli istituti di cura privati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Considerato che con sentenze nn. 120, 129, 150, 242 del 1974 e 45, 65, 101 e 196 del 1975 ed altre successive questa Corte ha ritenuto inammissibili tutte le questioni relative ai contratti collettivi in oggetto perché esse coinvolgono un problema di interpretazione e di compatibilità di clausole contrattuali o con la Costituzione, o con la legge di delegazione, direttamente risolvibile dal giudice a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce l'art. 49 del c.c.n.l. 24 maggio 1956, sollevata dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.