Sentenza n. 65 del 1975
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SENTENZA N. 65

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 6 del contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959 per gli operai edili della provincia di Pavia, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1974 dal pretore di Mede nel procedimento penale a carico di Angeleri Filippo, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto in fatto

In data 4 dicembre 1973 il pretore di Mede emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti di Filippo Angeleri "per avere, contrariamente al combinato degli artt. 34 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 e 6 del c.c.p.l. 26 settembre 1959, recepiti in legge per effetto del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, omesso l'accantonamento presso la Banca del Monte di Credito di Pavia del trattamento economico dovuto per festività nazionali e infrasettimanali, ferie e gratifiche natalizie in favore di undici lavoratori occupati nel periodo dall'1 febbraio 1972 al 31 marzo 1973, effettuandolo, invece, presso la Banca popolare di Novara".

Nel giudizio la difesa dell'imputato proponeva questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 della Costituzione) dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il comma terzo dell'art. 6 del c.c.p.l. 26 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959.

Il pretore, in accoglimento alla richiesta, ha sollevato, con ordinanza del 15 gennaio 1974, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e all'eccepito eccesso di delega rispetto alla legge 14 luglio 1959, n. 741, dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il comma terzo dell'art. 6 del c.c.p.l. 26 settembre l9S9 relativo agli operai edili della provincia di Pavia.

Nella motivazione dell'ordinanza il pretore si é richiamato alla sentenza n. 129/1963 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 34, per il riferimento alle casse edili di cui all'ultima parte del terzultimo comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959, che disciplina l'istituzione di tali casse per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini; dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la provincia di Salerno, in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

Gli stessi motivi sviluppati dalla Corte costituzionale nella su richiamata sentenza si adatterebbero, a parere del proponente, alla prospettata fattispecie.

Non vi é stata costituzione delle parti e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza del pretore di Mede solleva la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740 - Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili e affini delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese - nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo provinciale di lavoro 26 settembre 1959, relativo agli operai della provincia di Pavia, che impone agli imprenditori del settore di accantonare in un conto presso la Banca del Monte di Credito di Pavia una percentuale del 22,30% della paga dovuta per ogni singolo lavoratore dal quale conto sono poi da trarre i compensi per ferie, gratifiche natalizie, festività nazionali e infrasettimanali.

2. - L'ordinanza si richiama alla sentenza della Corte n.129 del 1963, con cui é stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 34, pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzultimo comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 21 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali casse per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, nonché all'articolo unico del d.P.R 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la provincia di Salerno, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

3. - La fattispecie, alla quale si riporta l'ordinanza del pretore di Mede, é sostanzialmente diversa da quella che sta a fondamento della richiamata sentenza n. 129 del 1963, alla quale poi sono seguite le sentenze nn. 31,59,78,79 del 1964, n. 100 del 1965 ed altre.

Infatti, a differenza dei casi riguardanti i contratti integrativi nei quali si sono avute le pronunce di questa Corte con le sentenze suindicate, il contratto integrativo 26 settembre 1959 per gli operai delle industrie della provincia di Pavia e di cui é causa non contiene alcuna norma istitutiva di una cassa edile alla quale debbano essere versate le previste percentuali di paga dovute per gratifica natalizia, ferie e festività.

Trattasi di una disposizione non estranea, come lo é invece quella relativa alla costituzione delle casse edili contenuta nei contratti cui si riferiscono la sentenza n. 129 del 1963 e le successive, alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, a cui, come rilevato, ha riguardo la legge delegante.

4. - La Corte osserva che l'eccepita incostituzionalità della disposizione, nella parte in cui predetermina l'istituto di credito a cui le percentuali d'obbligo devono essere versate, esula dalla propria competenza e pertanto la questione deve essere dichiarata inammissibile, sulla base delle sentenze n. 107 del 1962, n. 129 del 1963 e n. 120 del 1974.

In tali sentenze questa Corte ha statuito che l'eventuale contrasto di norme delegate attributive di efficacia erga omnes a clausole della contrattazione collettiva per effetto della legge 1959, n. 741, con norme imperative di legge a e, a maggior ragione, con precetti costituzionali, non dà luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione, rimessa secondo i principi al giudice ordinario".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo provinciale di lavoro 26 settembre 1959 per gli operai edili della provincia di Pavia), sollevata dal pretore di Mede, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -  Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.