SENTENZA N. 31
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi con due ordinanze emesse il 24 agosto 1963 dal Pretore di Palermo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Barresi Ernesto e di Costantino Giuseppe, iscritte ai nn. 195 e 196 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale avanti il Pretore di Palermo a carico di Barresi Ernesto, imputato della contravvenzione prevista dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere accantonato presso la Cassa edile palermitana le somme dovute per 29 operai da lui impiegati per lavori edilizi, in base alla clausola 9 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro del 30 settembre 1959, é stata sollevata eccezione di incostituzionalità del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte relativa al riconoscimento dell'obbligo di iscrizione a detta Cassa. Il Pretore, affermata la rilevanza della questione sollevata, ebbe a ritenerla fondata nella considerazione che l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nello stabilire che i rapporti di lavoro costituiti per le attività edili, per le quali, relativamente agli operai, é stato stipulato, per la Provincia di Palermo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto stesso, e quindi anche a quella consacrata nel n. 9, che istituisce una Cassa edile, in conformità all'art. 62 del contratto collettivo nazionale, ha sorpassato, ponendosi in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, i limiti della delega conferita al Governo dalla citata legge n. 741, in quanto l'obbligo erga omnes di iscrizione alla Cassa non rientra nel compito ad esso assegnato di fissare i minimi salariali e normativi. In conseguenza ha emesso ordinanza di rinvio a questa Corte, in data 24 agosto 1963.
2. - Con altra ordinanza in pari data emessa dallo stesso Pretore nel corso del giudizio contro Costantino Giuseppe, anch'egli imputato di analoga contravvenzione, veniva sollevata per gli stessi motivi questione di eccesso di delega e, previa sospensione del giudizio, sono stati trasmessi gli atti a questa Corte.
Le due ordinanze, debitamente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 299. Nessuna delle parti si é costituita avanti alla Corte, e pertanto, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, il giudizio si é svolto in camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. - L'identità delle questioni sottoposte dalle due ordinanze induce a deciderle con unica sentenza.
2. - Con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, questa Corte ha ritenuto che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno inteso includere anche quelle fra esse che impongono ai non appartenenti alle associazioni stipulanti l'obbligo dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti dai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile costituita dall'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno.
Che nella specie il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, denunciato dalle ordinanze in esame, rende obbligatorio per la Provincia di Palermo, l'accordo collettivo stipulato il 30 settembre 1959 fra associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte, e perciò pure nella costituzione di una Cassa edile, consacrata nella clausola 9, in riferimento all'art. 62 del citato contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.
Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con tale sentenza della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960 che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto contratto nazionale abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, ed ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà propria delle relative organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da Provincia a Provincia.
Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico) si rende necessaria un apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire meno l'efficacia erga omnes delle norme stesse;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes la clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 1964.