SENTENZA N. 92
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge riapprovata dal Consiglio regionale dell'Abruzzo il 25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto 1974, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1974.
Udita nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 la relazione del Presidente;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 13 agosto 1974 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali", per violazione dell'art. 117 della Costituzione, assumendo che detta normativa travalica i limiti della competenza legislativa regionale, disciplinando la materia della previdenza sociale.
La difesa dello Stato ha rilevato che il provvedimento impugnato istituisce "un'indennità giornaliera regionale" a favore dei "coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri... loro mogli e figli, ... residenti nella regione" nei casi di inabilità assoluta temporanea derivante da infortunio o malattia professionale sul lavoro dell'agricoltura, di cui agli artt. 210, 211 del t.u. sugli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30 giugno 1965. Esso disciplina inoltre la misura e le condizioni di liquidazione della indennità, nonché i rapporti tra Regione ed INAIL. Apparirebbe quindi insufficiente l'obiezione avanzata dalla Regione in sede di riapprovazione del disegno di legge, secondo cui la normativa in questione si inquadrerebbe finalisticamente nella disciplina dell'agricoltura regionale, specie alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre riconosciuto la delimitazione della competenza legislativa regionale per contenuti oggettivi anziché in base ad un criterio finalistico (sentenze n. 24 del 1957; 47 del 1959; 2 del 1960; 66 del 1964; 72 del 1965; 29 del 1968).
Il ricorrente ha quindi concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge regionale.
Si é costituito in giudizio il Presidente della Regione Abruzzo, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Abbamonte a seguito delle delibere di Giunta del 19 e 25 settembre 1974, con atto depositato il 5 ottobre 1974, ben oltre il termine di 20 giorni, decorrente dal deposito del ricorso, di cui all'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
La difesa della Regione ha chiesto preliminarmente che la Corte muti il proprio orientamento interpretativo in ordine alla non applicabilità, nei giudizi costituzionali, delle norme sulla sospensione dei termini processuali durante le ferie estive degli avvocati, e conseguentemente possa considerare ammissibile la costituzione in giudizio.
Ad avviso della resistente il ricorso dello Stato sarebbe inammissibile perché tardivo. La Regione ha esposto infatti che il Commissario del Governo, dopo aver rimesso al Consiglio l'originario disegno di legge, adottato il 20 dicembre 1973, aveva nuovamente rinviato al Consiglio regionale, per lo stesso vizio d'incompetenza già ravvisato, il provvedimento riapprovato il 24 aprile 1974.
Soltanto contro una successiva riapprovazione del Consiglio, avvenuta in data 25 luglio 1974, lo Stato aveva ricorso, ma, ad avviso della Regione, ciò era avvenuto tardivamente per essersi consumato il relativo potere, che non era stato tempestivamente esercitato contro la seconda approvazione consiliare.
Nel merito la Regione Abruzzo ha affermato che il provvedimento in questione disciplina la materia dell'agricoltura, come dovrebbe dedursi dal fatto che gli interessi tutelati attengono alla agricoltura e che la legge vuole limitare al massimo l'esodo dalle campagne, assicurando la stabilità nella composizione delle famiglie dei coltivatori e l'adeguatezza dei livelli retributivi in ogni circostanza.
La Corte costituzionale, con ordinanza 109 del 1975, dichiarata inammissibile per tardività la costituzione in giudizio della resistente, sospesa ogni altra decisione, ha richiesto alla Regione Abruzzo di trasmettere le deliberazioni sopra richiamate.
Espletato tale incombente, la causa é stata nuovamente discussa alla pubblica udienza del 14 gennaio 1976.
Considerato in diritto
La Corte costituzionale deve decidere se la legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali", sia costituzionalmente illegittima per aver disciplinato, secondo l'assunto del ricorrente, materia previdenziale che esula dalle competenze legislative attribuite alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione.
Occorre preliminarmente rilevare che questa Corte, con ordinanza 109 del 1975, dichiarata inammissibile per tardività la costituzione in giudizio della resistente, aveva chiesto alla Regione di trasmettere copia di tutte le delibere del Consiglio regionale d'Abruzzo attinenti l'impugnato disegno di legge. La Corte, infatti, si era posta il quesito concernente l'eventuale inammissibilità del ricorso dello Stato, in quanto non sarebbe stata tempestivamente impugnata la delibera di definitiva approvazione della legge regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
Dalla documentazione ora acquisita risulta che a seguito del rinvio al Consiglio regionale della prima delibera adottata il 20 dicembre 1973, il Consiglio riapprovò il disegno di legge in esame, con una lieve modifica concernente la parte finanziaria, senza tuttavia che il relativo verbale, del 24 aprile 1974, desse atto che l'approvazione fosse avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, così come richiesto dal quarto comma dell'art. 127 della Costituzione. La votazione per alzata di mano, attestata nel citato verbale, non é infatti idonea a dimostrare la sussistenza del quorum prescritto.
Pertanto, palesatosi inconsistente il dubbio che lo Stato, omettendo di ricorrere contro la delibera ora descritta, sia decaduto dal diritto d'impugnazione, il relativo ricorso é ammissibile.
Le censure proposte dallo Stato sono fondate.
Il disegno di legge impugnato disciplina materia previdenziale, stabilendo a favore dei coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri residenti nella Regione Abruzzo forme integrative delle indennità previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, sugli infortuni sul lavoro. In particolare la normativa in esame autorizza la Regione a concedere un'indennità giornaliera di importo variamente determinato nei casi di inabilità temporanea assoluta che derivi dagli infortuni o malattie sul lavoro agricolo di cui agli artt. 210 e 211 del predetto testo unico. É altresì disposto che con apposita convenzione sia consentito all'INAIL di erogare le prestazioni previste e di farsi poi rimborsare dalla Regione l'importo delle somme così corrisposte.
L'impugnato provvedimento ha un contenuto, oggettivamente determinato, esulante dalle competenze legislative attribuite alle Regioni ordinarie dall'art. 117 della Costituzione, che non contempla la materia previdenziale. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale la delimitazione della competenza legislativa delle Regioni é fissata per contenuti normativi oggettivi, e non in riferimento ai fini che il legislatore regionale abbia inteso perseguire (sentenze 124 del 1957, 66 del 1961, 26 del 1962, 66 del 1964).
Pertanto non é pertinente il rilievo che mediante le provvidenze previste la Regione Abruzzo intendesse realizzare una incentivazione dell'agricoltura nel proprio ambito territoriale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1976.