SENTENZA N. 153
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1973 dalla Corte d'assise di Milano nel procedimento penale a carico di Vesce Emilio Salvatore, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Emilio Salvatore Vesce la Corte di assise di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Dopo aver considerato che ai sensi della norma denunciata la cognizione di alcuni reati commessi a mezzo stampa spetta alla Corte d'assise con obbligo di procedere con rito direttissimo, il giudice a quo sottolinea che l'obbligatorietà di detto rito non consente ai difensori delle parti di assistere all'estrazione dei giudici popolari, perché implicitamente esclude che essi siano avvisati almeno 10 giorni prima del giorno stabilito per questa operazione.
La Corte di assise ritiene invece che simile facoltà costituisce parte del generale diritto di difesa e che la sua esclusione provoca una lesione della norma costituzionale che tale diritto garantisce e che viene specificata nell'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sull'ordinamento dei giudizi di assise.
Considerato in diritto
1. - La Corte di assise di Milano denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (statuente l'obbligatorietà del rito direttissimo per la cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise. L'inapplicabilità ai difensori degli imputati di tali reati della norma del citato articolo 25, quarto comma, disponente che essi devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'estrazione dei giudici popolari, affinché, volendo, possano assistere alle operazioni e la conseguente preclusione ai medesimi dell'esercizio di questa facoltà, violerebbero l'art. 24 della Costituzione.
2. - La questione proposta investe implicitamente e necessariamente quella della legittimità costituzionale dell'applicazione del rito direttissimo alla cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa.
In varie sentenze (n. 56 del 1961; 146 del 1969; 109 del 1970; 172 del 1972, sentenze confermate da due ordinanze di manifesta infondatezza), la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità in ordine alle norme che stabiliscono e regolano tale applicazione, ravvisando la ratio di esse nella esigenza dell'immediato intervento del giudice e della rapida definizione dei relativi giudizi, assicurando ai denunziati e ai querelati pieno contraddittorio ed ampia possibilità di difesa.
Non si vede comunque come possa ritenersi violato l'articolo 24 della Costituzione per mancata presenza dei difensori alle operazioni predette, conseguenza ineluttabile dell'applicazione del rito direttissimo, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non necessario, conservando pieno vigore le norme relative all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione dei giudici, le quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli imputati e della loro difesa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1975.