Ordinanza n. 6 del 1974
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ORDINANZA N. 6

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1971 dal pretore di Agropoli nel procedimento penale a carico di Bercini Giancarlo, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura penale, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono al pretore che non compia atti istruttori, di emettere decreto di citazione a giudizio senza comunicare avviso di procedimento all'imputato, senza invitarlo a designare un difensore di fiducia e senza interrogarlo previamente sul fatto oggetto dell'imputazione.

Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate infondate con le sentenze n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967, per quanto riguarda l'emissione del decreto di citazione a giudizio senza interrogatorio, e n. 197 del 1972, per quanto riguarda l'omissione dell'avviso di procedimento e dell'invito a nominare un difensore;

che non sono stati addotti né sussistono motivi per discostarsi dalle dette decisioni.

Visti gli artt. 26, seconda comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 24 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 33 del 20 aprile 1966, n. 46 del 12 aprile 1967 e n. 197 del 14 dicembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Luigi BROSIO - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1974.