Sentenza n. 33 del 1966
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SENTENZA N. 33

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 398, comma terzo, del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1965 dal Pretore di Iseo nel procedimento penale a carico di Belli Angelo, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

2) ordinanza emessa il 26 marzo 1965 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Fedozzi Egidio, iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

3) ordinanza emessa il 9 marzo 1965 dal Pretore di Codigoro nel procedimento penale a carico di Pedrini Graziano ed altri, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965;

4) ordinanza emessa l'8 maggio 1965 dal Pretore di Chieti nel procedimento penale a carico di Cocco Sabatino, iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965;

5) ordinanza emessa il 23 giugno 1965 dal Comandante del porto di Trapani nel procedimento penale a carico di Denaro Salvatore, iscritta al n. 148 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;

6) ordinanza emessa il 5 luglio 1965 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Milanello Nevio, iscritta al n. 151 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;

7) ordinanza emessa l'8 luglio 1965 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Martinengo Tiziano, iscritta al n. 162 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione del Giudice Antonio Manca.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un giudizio penale a carico di Belli Angelo il Pretore di Iseo, con ordinanza del 23 febbraio 1965, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, commi terzo e quarto, del Codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto era stato emesso il decreto di citazione al giudizio senza il previo interrogatorio dell'imputato.

Nell'ordinanza si osserva: che, in base alla disposizione citata (modificata dall'art. 19 della legge del 18 giugno 1955, n. 517), secondo l'interpretazione costante della Corte di cassazione, nei procedimenti davanti al Pretore, l'interrogatorio dell'imputato, o la contestazione dell'accusa in un mandato rimasto senza effetto, sono prescritti, a pena di nullità, soltanto nel caso in cui si debba emettere sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale, per amnistia o per insufficienza di prove; che, data tale interpretazione, non sarebbe infondato il dubbio circa l'illegittimità delle disposizioni anzidette, in quanto l'imputato, fuori delle ipotesi espressamente prevedute dal ricordato art. 398, può essere rinviato a giudizio ignorando l'apertura, a suo carico, di un procedimento penale.

Secondo l'ordinanza il dubbio non sarebbe superato dal considerare che, nel caso ipotizzato, all'imputato é ampiamente garantito il diritto di difesa nel dibattimento, e che l'imputato stesso potrebbe sempre presentare le sue discolpe al Pretore in qualsiasi momento, anche quindi, in sede pre-dibattimentale. Difatti, quanto al primo punto, sarebbe da obbiettare che il diritto alla difesa deve essere garantito anche in fase istruttoria: diritto che verrebbe pregiudicato impedendo il proscioglimento in tale fase. E sarebbe da obbiettare, quanto al secondo punto, che l'incolpato potrebbe non venire a conoscenza del procedimento prima della citazione, o quando si verificasse un errore nell'individuazione dell'imputato stesso.

Il Pretore soggiunge che, nel caso in esame, non si tratterebbe di una particolare modalità dell'esercizio del diritto di difesa, bensì di privazione del medesimo in uno stato del procedimento. Donde il contrasto col secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Non avrebbero poi rilevanza il carattere facoltativo dell'istruttoria nei processi davanti al Pretore, perché ciò non eliminerebbe il fatto della sussistenza di una fase istruttoria, nella quale l'imputato non potrebbe intervenire.

Ritenendo quindi la questione non manifestamente infondata ha rimesso gli atti a questa Corte, sospendendo di decidere.

La stessa questione, con sostanziale identità di motivazione, é stata sollevata: dal Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 26 marzo 1965 (n. 72 del Registro ordinanze del 1965) nel corso del giudizio penale a carico di Fedozzi Egidio; dal Pretore di Codigoro, con ordinanza del 9 marzo 1965 (n. 74 del Registro ordinanze del 1965) nel corso del giudizio penale a carico di Pedrini Graziano ed altri; dal Pretore di Chieti, con ordinanza dell'8 maggio 1965 (n. 134 del Registro ordinanze del 1965) nel corso del procedimento penale a carico di Cocco Sabatino; dal Comandante del porto di Trapani, con ordinanza del 23 giugno 1965 (n. 148 del Registro ordinanze del 1965) nel corso del giudizio penale a carico di Denaro Salvatore; dal Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza del 5 luglio 1965 (n. 151 del Registro ordinanze del 1965) nel corso del giudizio penale a carico di Milanello Nevio e dal Pretore di Padova, con ordinanza dell'8 luglio 1965 (n. 162 del Registro ordinanze del 1965) nel corso del giudizio penale a carico di Martinengo Tiziano.

Le predette ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente: del 15 maggio 1965 le ordinanze 70 e 72; del 5 giugno 1965 la 74; del 17 luglio 1965 la 134; del 28 agosto 1965 la 148 e la 151 e del 4 settembre 1965 la 162.

In questa sede nessuna parte si é costituita.

 

Considerato in diritto

 

Le cause indicate nell'epigrafe, trattandosi della stessa questione, possono essere riunite e decise con unica sentenza.

1. - Nelle ordinanze di rimessione si esprime il dubbio se possa ritenersi compatibile con il secondo comma dell'art. 24 e con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 398 del Codice di procedura penale (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517) nella parte in cui dispone che il Pretore non può, a pena di nullità, pronunziare sentenza di non doversi procedere per perdono giudiziale, per insufficienza di prove, o per amnistia, se l'imputato non é stato interrogato sul fatto, o se questo non é stato contestato in un mandato rimasto senza effetto.

Il dubbio, secondo i giudici del merito, si ricollegherebbe all'interpretazione che, di tale disposizione, é stata costantemente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che, per converso, il compimento degli atti predetti non sarebbe obbligatorio nei casi in cui il Pretore emette il decreto di citazione per il dibattimento. In quest'ipotesi, data l'accennata interpretazione, si riscontrerebbe un'illegittima menomazione del diritto di difesa.

2. - Occorre premettere peraltro che, nonostante il carattere generico della motivazione delle ordinanze, l'indagine, ora sottoposta all'esame della Corte, non é da ritenere estesa, in generale, a tutte le facoltà spettanti al Pretore nei procedimenti di sua competenza. La controversia invece in rapporto alla disposizione denunziata nei termini anzidetti, rimane circoscritta nell'ambito dei casi in cui si ritenga di procedere al compimento degli atti istruttori indicati nel secondo comma dell'art. 398. Il quale, come risulta sia dalla collocazione nel titolo III del libro secondo, sia dal titolo dell'articolo stesso, riguarda, in particolare, i poteri attribuiti al Pretore nel "procedimento con istruzione sommaria".

Resta quindi estranea all'attuale giudizio ed impregiudicata ogni questione attinente ad altre facoltà che, secondo il sistema, si ritengono proprie dei procedimenti pretoriali ed inoltre ogni discussione concernente la disposizione, di carattere generale, contenuta nel primo comma dell'art. 231 del Codice di procedura penale, richiamato in una delle ordinanze (peraltro come deduzione di parte privata), in collegamento con l'art. 398.

3. - Ciò premesso la Corte é d'avviso che la questione, così delimitata, deve ritenersi fondata.

Non si può disconoscere, infatti, che nel caso di atti istruttori compiuti dal Pretore (a parte la questione teorica sulla configurazione di quest'organo giurisdizionale), si é in presenza di uno stato del processo, in cui l'espressa menzione contenuta nel precetto costituzionale ed il rigore con cui deve essere inteso (secondo quanto ha ritenuto questa Corte) esigono l'inviolabilità del diritto alla difesa.

É pure comune opinione che l'interrogatorio della persona indiziata (al quale, per evidenti esigenze di giustizia, viene equiparata la contestazione del fatto con mandato rimasto senza effetto) oltre una fonte di prova, costituisca anche uno dei mezzi con cui si può esercitare tale diritto. La contestazione dell'accusa, infatti, e la presenza della persona indiziata, offrono a quest'ultima, con la conoscenza dell'imputazione, il modo di prospettare, tempestivamente ed utilmente, al giudice le proprie deduzioni difensive. All'interrogatorio inoltre é pure connessa la difesa tecnica, poiché si deve osservare il disposto dell'art. 368, che impone la nomina del difensore, col conseguente obbligo del deposito, nella cancelleria, del relativo verbale, ai sensi del primo comma dell'art. 304 quater, modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517: obbligo esteso anche all'istruttoria sommaria, secondo quanto ha ritenuto questa Corte con le sentenze n. 11 e n. 52 del 1965.

4. - Se quindi il Pretore, in base al primo comma del citato articolo 231, ritiene necessario compiere, nei confronti di colui che é indicato come imputato ai sensi dell'art. 78 del Codice processuale, in tutto, o in parte, gli atti di istruzione, menzionati nel secondo comma dell'art. 398, in tal caso la facoltà di prescindere dalla contestazione del fatto prima di emettere il decreto di citazione, non può non ritenersi in contrasto con la garanzia del diritto di difesa: facoltà che deroga a quanto dispone, invece, per l'istruzione sommaria del Pubblico Ministero, l'ultimo comma dell'art. 396, secondo il quale, a pena di nullità, non si può fare la richiesta di citazione al giudizio se non si procede all'accennata contestazione nelle forme prescritte.

5. - Non giova richiamarsi in contrario alla celerità ed alla semplicità, che si ritengono connaturali allo svolgimento dei processi davanti al Pretore; giacché queste esigenze, nel caso ora in esame, non possono che rimanere subordinate ad una esigenza preminente, qual é quella del contraddittorio e della difesa, particolarmente per l'ipotesi, accennata anche nelle ordinanze, che l'imputato non sia in grado, per varie circostanze, di conoscere l'esistenza dell'istruttoria nei suoi confronti.

6. - D'altra parte, per la decisione della causa, appare in conferente il richiamo - contenuto in una delle ordinanze - al carattere facoltativo che, nei processi di competenza del Pretore, avrebbe il compimento di atti istruttori e, quindi, di riflesso, anche la contestazione dell'accusa. L'attuale controversia, infatti, come si é in precedenza accennato, muove dal presupposto che si proceda in concreto a tali atti e che, in conseguenza, in base a quanto si é detto, la garanzia della difesa deve essere rispettata. Dovendosi, peraltro, notare, in proposito, che si tratta pur sempre di una delle facoltà attribuite al giudice dall'ordinamento, condizionata necessariamente dalle obbiettive esigenze di giustizia, e preordinata, nel procedimento penale, all'accertamento della verità, anche nell'interesse della persona indiziata.

7. - Le considerazioni finora esposte pongono in luce altresì che la situazione ora prospettata, non può neppure essere considerata come un giustificabile adattamento dell'esercizio della difesa alla particolare struttura del procedimento, come in altri casi, diversi da quello attuale, ha ritenuto questa Corte (da ultimo con la sentenza n. 170 del 1963). Giacché si tratta, invece, della possibilità che rimanga del tutto inoperante la garanzia costituzionale in uno stato del processo, nel quale, come si é rilevato, siffatta garanzia é espressamente richiesta.

Donde la illegittimità della disposizione impugnata, in riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, restando assorbito ogni altro rilievo contenuto nelle ordinanze, circa la sussistenza di un contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunisce le cause indicate in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398 del Giudice di procedura penale (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517) limitatamente alla parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1966.