SENTENZA N. 49
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1970 dal tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di Forgione Giovanni, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.
Visti gli atti di costituzione di Forgione Giovanni e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Luigi Colella, per il Forgione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni Forgione, maggiore degli anni 14 e minore degli anni 18, imputato di omicidio colposo, il tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza emessa nell'udienza del 17 dicembre 1970, ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, in relazione agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24 marzo 1971.
Ad avviso del tribunale per i minorenni di Roma, la disposizione contenuta nell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, in base alla quale per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con il rito sommario, potrebbe costituire violazione del principio di eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, sancito nell'articolo 3 della Costituzione, in quanto la norma denunziata rende possibile che una categoria di cittadini, quelli maggiori degli anni 14 e minori degli anni 18, non goda delle garanzie del rito formale, previsto per i maggiori degli anni 18.
Non sembra, ad avviso del collegio giudicante, che la mancanza di un ufficio del giudice istruttore presso il tribunale per i minorenni possa confutare validamente la tesi della incostituzionalità della norma, poiché tale carenza non é la causa, ma l'effetto della volontà del legislatore di escludere il rito formale da tutti i procedimenti riguardanti i minori degli anni 18.
In ordine al riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. lo stesso collegio ritiene che potrebbe ravvisarsi, nella contestata disciplina, la violazione del principio della non derogabilità del giudice naturale precostituito per legge nella fase istruttoria del processo penale.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si é costituito l'imputato Giovanni Forgione, rappresentato dal padre Antonio Forgione e difeso dall'avvocato Luigi Colella, presentando le sue deduzioni il 27 febbraio 1971.
La difesa, in ordine all'asserito contrasto del primo comma dell'art. 13 del r.d.l. 1934, n. 1404, con l'art. 3 Cost., ha dedotto che la norma denunziata ingenera, nel prescrivere che "per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria" una discriminazione gratuita, con conseguente limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, in dipendenza di "un mero dato anagrafico", che non legittima, tra cittadini sottoposti a procedimento penale, l'esclusione per una categoria di essi - i maggiori degli anni 14 e minori degli anni 18 - dalle garanzie previste dal rito formale, soprattutto quando l'accusa riguardi reati gravissimi che richiedono indagini accurate.
L'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della menzionata legge, appare, a parere della difesa, ancora più evidente se si tiene conto della irreversibile giurisprudenza della Corte costituzionale, in forza della quale l'istituto della istruzione sommaria viene via, via ricondotto nei suoi limiti di attività contingente e privo di poteri decisionali.
Per quanto attiene al contrasto della norma con l'art. 25, primo comma, Cost., la stessa difesa dell'imputato rileva che il principio costituzionale "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" va esteso anche al "giudice istruttore", quale organo giurisdizionale posto al di sopra delle parti e munito di quei poteri, dei quali l'art. 13 del citato r.d.l. rende possibile "l'usurpazione" da parte del P.M.
Richiamandosi alla sentenza del 4 marzo 1964 n. 25, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione", la stessa difesa ritiene che tale decisione sarebbe stata superata, nel suo orientamento, dalla successiva sentenza n. 52 del 16 giugno 1965, con la quale veniva dichiarata, sempre in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la illegittimità dell'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile la non applicazione alla istruzione sommaria degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater dello stesso codice, riconoscendo implicitamente che i diritti di difesa dell'imputato minore degli anni 18 e maggiore degli anni 14 non trovano sufficiente tutela nella prevista istruzione sommaria.
3. - Nel presente giudizio é altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato le sue deduzioni il 15 marzo 1971. Nel richiedere il rigetto della proposta questione di legittimità costituzionale, l'Avvocatura fa riferimento, per quanto concerne la violazione del principio di eguaglianza, alla ricordata sentenza n. 25 del 1964, la quale riconosce legittime ed apprezzabili le ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare il solo rito istruttorio sommario nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni; e, per quanto concerne l'asserita violazione dell'articolo 25, primo comma, della Costituzione, osserva come la locuzione "giudice naturale" coincide con quella di "giudice precostituito per legge".
Fa rilevare, infine, che la legittimità del rito istruttorio sommario é stata riconosciuta, in ipotesi particolari e circoscritte, dalla Corte costituzionale, citando al riguardo la sentenza n. 117 del 1968 concernente la scelta del tipo di istruttoria ex art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale.
Considerato in diritto
Con l'ordinanza del tribunale per i minorenni di Roma é sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), in riferimento ai principi affermati dall'art. 3, primo comma - eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - e dall'art. 25, primo comma - inderogabilità del giudice naturale precostituito per legge - della Costituzione. Tale violazione di principi si avrebbe per il fatto che l'art. 13, primo comma, del ricordato r.d.l. 1404 del 1934 determinerebbe, col prevedere che per i "reati di competenza del tribunale dei minorenni si procede sempre con istruzione sommaria", non solo una disparità di trattamento, sul piano della eguaglianza, tra i minori degli anni 18 e maggiori degli anni 14 e coloro che hanno raggiunto la piena capacità penale, per la conseguente esclusione delle maggiori garanzie che sarebbero proprie della istruzione formale, ma anche una sottrazione dei primi al giudice naturale dell'istruzione formale (il giudice istruttore) rappresentando, per il nostro sistema processuale, l'istruzione sommaria l'eccezione e l'istruzione formale la regola.
La questione non é fondata.
1. - La Corte ha avuto già occasione di dichiarare non fondata, sia pure in riferimento al secondo comma dell'art. 24 Cost., la questione della legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge istitutiva del tribunale per i minorenni (sent. n. 25 del 1964).
In tale sentenza sono stati approfonditi e sviluppati gli aspetti particolari che la istruzione sommaria assume nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni e sono state ritenute valide ed apprezzabili le ragioni che hanno indotto il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad adottare il solo rito istruttorio sommario in tale procedimento.
Il legislatore ha introdotto, nel nostro sistema processuale, accanto alla istruzione formale, anche l'istruzione sommaria, conferendo a quest'ultima dimensioni e latitudini diverse secondo la particolare natura del rapporto processuale. Mentre per i giudizi di competenza del tribunale ordinario e della Corte di assise ha, come regola, reso obbligatorio il rito formale (art. 295 codice di procedura penale), consentendo l'adozione del rito sommario in casi predeterminati (art. 389, primo, secondo e terzo comma, cod. proc. pen.), per i giudizi di competenza pretorile (art. 389, ultimo comma, cod. proc. pen.) e per i giudizi di competenza del tribunale per i minorenni ha prevista l'adozione del solo rito sommario. I due riti, per volontà del legislatore, hanno vita autonoma nel vigente sistema processuale, per cui la legittimità costituzionale del rito sommario, in sé e per sé considerato, é fuori discussione. La stessa ordinanza, del resto, non contesta la legittimità del rito sommario, sotto questo aspetto, ma contesta la legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge minorile, in quanto non affianca, come previsto nei procedimenti davanti al giudice ordinario, al rito sommario anche il rito formale come regola.
2. - Uno dei motivi a sostegno della incostituzionalità del più volte ricordato art. 13, primo comma, della legge, s'impernia sulla considerazione che i minori degli anni 18 e maggiori degli anni 14 non godrebbero nella fase istruttoria, in dipendenza di un mero dato anagrafico, quale é l'età, delle garanzie proprie della istruzione formale.
L'ordinanza non ha tenuto conto della sentenza della Corte in tema di diritti della difesa nell'istruzione, sia essa formale o sommaria. Nella sentenza n. 122 del 1966 la Corte ha statuito che il "procedimento minorile non é svincolato, se non nei punti espressamente disciplinati dalla legge speciale, dal rispetto delle norme dettate dal codice di procedura penale".
In tema di diritti della difesa la Corte ha eliminato ogni differenza sostanziale tra le due forme di istruzione (sentenze n. 52 del 1965 é n. 11 del 1965).
Inoltre, in quest'ultima sentenza, la Corte ha, in particolare, stabilito che l'unica differenza tra le due forme di istruzione é rappresentata dalla diversità degli organi che vi procedono e non già dal fatto che l'una - quella sommaria - abbia carattere eccezionale nei riguardi dell'altra, o sia diversa per sua natura, o in relazione alle finalità perseguite o in dipendenza del diverso modo con cui si conclude. Sono modi questi, di considerare e caratterizzare l'istruzione sommaria che non possono avere influenza alcuna sulle garanzie costituzionali per la difesa.
D'altra parte, non può disconoscersi che il pubblico ministero assume, nel processo minorile, un ruolo e una fisionomia del tutto singolare che si ricollega al fine proprio della legge istitutiva del tribunale dei minorenni. Esso non é soltanto l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale in funzione della eventuale realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche, ed é questo un aspetto rilevante, l'organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse - dovere dello Stato al ricupero del minore: a questo interesse é addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva. Anche sotto questo profilo la scelta del legislatore corrisponde ad un accettabile criterio di ragionevolezza, che serve a legittimarla.
3. - Per quanto attiene alla prospettata violazione dell'art. 25, primo comma, Cost. - non derogabilità del giudice naturale precostituito per legge - devesi osservare che la questione non ha ragione d'essere, una volta riconosciuta la legittimità costituzionale del rito sommario nelle diverse applicazioni volute dal legislatore, e, quindi, anche come rito esclusivo, così come previsto per i procedimenti a carico dei minorenni e, del resto, anche per i procedimenti di competenza pretorile.
Il tribunale dei minorenni di Roma nello sviluppare l'eccezione sotto questo aspetto, si é implicitamente richiamato alla sentenza n. 117 del 1968 di questa Corte.
Ben diversa é l'impostazione pertinente a tale decisione. Si é trattato, infatti, di decidere se il principio della non derogabilità del giudice naturale trovasse applicazione anche nella fase istruttoria del processo penale, allorché é dalla legge prescritto che si proceda con istruzione formale. La Corte ha deciso in senso affermativo, e, in conseguenza del riconoscimento di una non dubbia natura giurisdizionale alla attività processuale del giudice istruttore, ha stabilito che l'imputato veniva distolto dal suo giudice naturale tutte le volte che, pur non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 398 c.p.p., l'istruttoria veniva trattenuta dal pubblico ministero. Tutto ciò, però, in riferimento alla previsione normativa delle due forme di istruzione nei procedimenti di competenza del tribunale ordinario e della Corte di assise e alla loro disciplina giuridico - processuale. Per quanto riguarda i procedimenti penali a carico dei minori la legge non prevede alternative di istruttoria che possono dar luogo allo stesso problema esaminato nella citata sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Roma con l'ordinanza 17 dicembre 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1973.