ORDINANZA N. 22
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Cavallari Delia, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con sentenza n. 76 del 1970 (cfr. pure le precedenti sentenze n. 27 del 1959; n. 45 del 1960; n. 126 del 1962; nn. 23 e 68 del 1964; n. 32 del 1969);
che non sono stati addotti né sussistono motivi nuovi che inducano ad accogliere una soluzione diversa.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal pretore di Forlì, con l'ordinanza del 9 novembre 1970, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione, e già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 76 del 20 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1972.