Ordinanza n. 22 del 1972

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 ORDINANZA N. 22

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

  composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Cavallari Delia, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con sentenza n. 76 del 1970 (cfr. pure le precedenti sentenze n. 27 del 1959; n. 45 del 1960; n. 126 del 1962; nn. 23 e 68 del 1964; n. 32 del 1969);

che non sono stati addotti né sussistono motivi nuovi che inducano ad accogliere una soluzione diversa.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal pretore di Forlì, con l'ordinanza del 9 novembre 1970, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione, e già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 76 del 20 maggio 1970.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1972.