ORDINANZA N. 81
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del D. L.5 marzo 1942, n. 186 (sull'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza), promossi con due ordinanze emesse il 18 ottobre 1966 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Milano sui ricorsi di Squassi Luigi e di Peirani Guglielmina contro l'Ufficio del registro di Milano, iscritte ai nn. 71 e 72 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967.
Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che la Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Milano, con due ordinanze emesse in pari data, il 18 ottobre 1966, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del D. L. 5 marzo 1942, n. 186;
che la norma é stata denunciata perché la provvisoria esecuzione del provvedimento giudiziario di primo grado non sarebbe giustificata "da un particolare motivo giuridico" e perché in particolare la sopratassa del 10 per cento, gravante su chi non esegua entro 30 giorni quel provvedimento, violerebbe le "condizioni d'eguaglianza del cittadino" (art. 3 Cost.), limitando inoltre il suo diritto di impugnazione dello stesso provvedimento (art. 24 della Costituzione);
che l'Amministrazione delle finanze dello Stato si é costituita con deduzioni depositate l'11 aprile 1967 e il 18 aprile 1967, chiedendo, anche in una breve memoria depositata il 29 maggio 1968, una dichiarazione di manifesta infondatezza;
Considerato che, con sentenza n. 76 del 2 dicembre 1965 di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale del secondo comma della norma denunciata, proposta in riferimento agli artt. 3, 24 (e 113) della Costituzione, é stata dichiarata non fondata perché la sopratassa trova la sua giustificazione nella particolarità della disciplina di quel tipo di tributo e nella sua connessione con lo "speciale procedimento coattivo di riscossione tipico delle imposte di registro" per cui il rapido pagamento della sopratassa "può essere uno stimolo all'esercizio" dell'impugnativa;
che in precedenti pronunce (31 marzo 1961 n. 21 e 7 luglio 1962 nn. 86 e 87) questa Corte ha escluso la illegittimità costituzionale di norme relative all'esecutorietà degli atti amministrativi in materia fiscale con motivazioni che valgono a fortiori per l'esecutorietà degli atti giurisdizionali di primo grado nella stessa materia e sul punto in esame;
che non s'adducono né sussistono motivi perché ci si discosti dalle predette decisioni;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze riportate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del D.L. 5 marzo 1942, n. 186 (sull'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1968.