Sentenza n. 76 del 1965
 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 76

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del R.D.L.5 marzo 1942, n. 186, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno sul ricorso di Costantini Oscar contro l'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno, con ordinanza del 20 giugno 1963, ha denunciato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, l'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186.

Questa norma impone una sopratassa del dieci per cento al contribuente che non paghi l'imposta complementare di registro entro 30 giorni dalla notifica della decisione presa, sulla misura dell'imposta, dalla Commissione distrettuale. Il termine coincide con quello posto a chi, contro questa decisione, voglia ricorrere alla Commissione provinciale; perciò, secondo l'ordinanza di rinvio, costituisce una forma di coazione che compromette la posizione di eguaglianza dei contribuenti, ai quali tutti, invece, dovrebbe esser garantita la possibilità anche materiale di chiedere in giudizio la tutela delle proprie ragioni (artt. 3, 24, 113 della Costituzione).

2. - L'Amministrazione delle finanze dello Stato, costituitasi il 4 agosto 1964 con atto dell'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito sostenendo:

1) che la disposizione impugnata non ha niente in comune con le norme, come quelle relative al solve et repete, da cui é colpito il diritto di difesa (artt. 24 e 113 della Costituzione); essa non mette ostacoli alla possibilità di adire le commissioni provinciale e centrale, ma abilita la pubblica Amministrazione a realizzare, anche in pendenza di gravame, il pagamento del tributo in virtù della forza esecutoria dell'avvenuto accertamento; principio di esecutorietà che é in regola con la Costituzione (sentenze n. 21 del 1961 e n. 86 del 1962);

2) che la sopratassa, imposta dalla seconda parte della norma denunciata, non ha carattere afflittivo, ma riparatorio del danno susseguente al mancato pagamento dell'imposta; perciò non contrasta con l'art. 3 della Costituzione.

3. - La causa é andata in udienza il 10 novembre 1965, ma successivamente la Corte costituzionale, in camera di consiglio, ha ritenuto di non poterla decidere se prima non fosse stata definita un'altra questione da ritenersi pregiudiziale: la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 legge 5 luglio 1965, n. 798. Perciò la Corte, con ordinanza 11 novembre 1965, ha sollevato dinanzi a sé tale questione, che poi é stata discussa congiuntamente con la questione principale nella udienza del 1 dicembre 1965.

4. - Nella discussione orale, come precedentemente in un atto depositato il 23 novembre, l'Amministrazione finanziaria dello Stato si é rimessa, rispetto alla questione principale, alle deduzioni scritte del 4 agosto 1964.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione pregiudiziale é stata definita con sentenza del 1 dicembre 1965, n. 75.

Con la presente sentenza si decide la questione relativa all'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186, sollevata dalla Commissione delle imposte di Ascoli Piceno.

2. - La questione é infondata.

La norma impugnata, imponendo una sopratassa del dieci per cento a chi non paghi entro 30 giorni l'imposta di registro, non viola l'art. 3 della Costituzione. La sopratassa infatti grava ugualmente su tutti i contribuenti tenuti al pagamento di quell'imposta; colpisce l'inadempimento, non rispetto ad ogni tipo di tributo, ma solo rispetto a quei tributi che hanno certi presupposti e determinate caratteristiche (atto tra vivi di trasferimento di beni, persone che vi hanno partecipato o che vi sono interessate, effetti ritardati dell'atto ecc.): il che giustifica la particolarità di tale disciplina; é connessa allo speciale procedimento coattivo di riscossione, tipico delle imposte di registro.

L'art. 4, secondo comma, non contrasta neanche con gli artt. 24 e 113 della Costituzione: la norma non pone ostacoli al diritto di difesa poiché il contribuente può esercitare l'azione in giudizio sia che abbia versato sia che non abbia versato l'imposta e la relativa sopratassa; né l'assillo di adempiere entro 30 giorni per evitare quest'ultima esercita un'influenza negativa sulla proposizione del ricorso, che invece segue una strada propria e diversa; anzi l'avvenuta applicazione o l'avvenuto pagamento della sopratassa può essere uno stimolo all'esercizio dell'azione; ché, se il giudice escluderà in tutto o in parte l'esistenza dell'obbligazione tributaria, al contribuente dovrà essere restituita in tutto o in parte la somma eventualmente già versata anche come sopratassa (art. 4, ultimo comma, della legge impugnata); questa infatti non ha carattere penale, ma é sanzione amministrativa ed accessoria rispetto al debito d'imposta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186, proposta dalla Commissione provinciale delle imposte di Ascoli Piceno, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 1965.