SENTENZA N. 5
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e degli artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recanti norme per la bonifica integrale, promosso con ordinanza emessa il 20 agosto 1965 dal conciliatore di Irsina nel procedimento civile vertente tra Marino Giacomo, D'Alessandro Vita Maria, Rizzi Gerardo ed i Consorzi di bonifica della Media Valle del Bradano e di Metaponto, iscritta al n. 191 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella (Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965.
Visti gli atti di costituzione di Marino, D'Alessandro e Rizzi e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1966 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Oronzo Melpignano, per Marino, D'Alessandro e Rizzi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Avverso le cartelle di pagamento dei contributi di bonifica accertati per l'anno 1964, emesse dall'Esattoria di Irsina, Marino Giacomo, D'Alessandro Vita Maria e Rizzi Gerardo convenivano in giudizio dinanzi al Conciliatore di Irsina i Consorzi di bonifica della Media Valle del Bradano e di Metaponto per ivi sentir dichiarare non dovuti i richiesti contributi. Veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e degli artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Si sosteneva che l'art. 13 della predetta legge del 1928 aveva delegato il Governo ad emanare norme intese a modificare ed integrare le disposizioni vigenti in materia di bonifica, senza fissare né i principi d'imposizione dei contributi dovuti dagli utenti né la durata degli stessi. Il Governo, poi, avvalendosi della delega, con gli artt. 11 e 59 del R.D. del 1933, aveva, a sua volta, delegato i Consorzi a determinare nei loro statuti i criteri d'imposizione e di ripartizione dei contributi, violando così il principio che vieta la subdelegazione.
Si deduceva inoltre che i criteri di imposizione e di ripartizione dei contributi si troverebbero soltanto previsti dagli artt. 11 e 59 della legge delegata e neanche determinati dalla stessa legge che, comunque, sarebbe viziata per il difetto della legge delegante. Donde la violazione degli artt. 76 e 23 della Costituzione.
Il Conciliatore, ritenendo la questione non manifestamente infondata, rimetteva gli atti a questa Corte con ordinanza 20 agosto 1965, regolarmente notificata agli interessati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1965, n. 273.
Nel giudizio si costituivano le parti private, rappresentate e difese dall'avv. Oronzo Melpignano, il quale, con deduzioni depositate il 16 novembre 1965, esponeva che la legge delega ed il regolamento di esecuzione non avevano fissato i criteri di imposizione dei tributi, ma soltanto demandato il tutto ai Consorzi di bonifica, che fissano la misura dei contributi non in virtù di principi stabiliti dalla legge o dal regolamento ma dai rispettivi consigli di amministrazione.
Interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 13 novembre 1965, seguite da una memoria depositata il 23 novembre 1966. In ordine alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, l'Avvocatura richiamava i criteri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 37 del 1957, n. 53 del 1961 e n. 127 del 1963) circa i requisiti di legittimità delle delegazioni legislative anteriori alla entrata in vigore della Costituzione. In base a detti criteri sosteneva che la delegazione contenuta nell'art. 13 della legge del 1928, n. 3134, doveva considerarsi pienamente conforme all'ordinamento costituzionale dell'epoca, così come legittimo doveva considerarsi l'uso della delega da parte del Governo che si mantenne nei limiti segnati dalla legge delega stessa. Né vi fu subdelegazione ai Consorzi da parte del Governo, giacché il legislatore delegato attribuì ai Consorzi il potere amministrativo di imposizione concreta dei contributi, circoscritto entro i criteri fissati dalla legge stessa (artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933).
In ordine alla violazione dell'art. 23 della Costituzione si assumeva che i contributi di bonifica risultano imposti "in base alla legge", e cioè al citato R.D. 13 febbraio 1933, e che la previsione legislativa e la determinazione dei criteri entro i quali deve essere circoscritto il potere amministrativo attribuito ai Consorzi soddisfano in pieno alla "riserva relativa" di cui all'art. 23.
D'altra parte, concludeva l'Avvocatura, la questione é stata risolta, per gli artt. 11 e 59 in relazione all'art. 23 della Costituzione, dalla sentenza di questa Corte n. 55 del 3 maggio 1963, né l'ordinanza di rimessione adduce nuovi motivi.
Considerato in diritto
La censura secondo cui l'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, non avrebbe conferito una legittima delega legislativa, stante la mancanza dei principi di imposizione dei contributi a carico dei singoli utenti e della durata degli stessi, é infondata.
Era chiaro che, affidando al Governo il potere di disciplinare con nuove norme la materia della bonifica idraulica ed agraria e della trasformazione fondiaria ed agraria, la legge comprendeva nella delega, come parte integrante e necessaria di tale materia, il capitolo relativo ai contributi. E questo nel caso in esame bastava ai fini della legittimità della delega. Una ulteriore specificazione dei criteri di imposizione e della durata dei contributi non era necessaria nel tempo in cui quella delega fu conferita. Con diverse sentenze (ultima quella del 4 luglio 1963, n. 127) questa Corte ha ritenuto che non può essere motivo di illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione la inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e la fissazione di termini.
Per quanto si riferisce all'uso della delega, non esiste il denunziato eccesso. Non é esatto, infatti, che con gli artt. 11 e 59 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il potere normativo circa i contributi sia stato subdelegato ai Consorzi. A questi é stato conferito il potere di imposizione concreta dei contributi, ma l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge, come é stato ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 55 del 3 maggio 1963: sentenza con la quale é stata dichiarata infondata la questione relativa al contrasto dei citati articoli 11 e 59 con l'art. 23 della Costituzione. E poiché non sono stati dedotti motivi nuovi o contrastanti con quelli della richiamata decisione, la stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, contenente provvedimenti per la bonifica integrale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1967.