Sentenza n. 14 del 1965
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SENTENZA N. 14

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 26 ottobre 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 31 successivo ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1964, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sorto per effetto degli artt. 4, 10, terzo comma, 23, secondo comma, e 49, secondo comma, del regolamento del Consiglio regionale approvato nella seduta del 30 luglio 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Feliciano Benvenuti, per il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 26 ottobre 1964 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo giorno 31, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha chiesto, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la risoluzione del conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sorto per effetto di alcune norme del regolamento del Consiglio regionale, approvato nella seduta del 30 luglio 1964 e trasmesso in copia al Presidente del Consiglio dei Ministri con comunicazione del Commissario del Governo in data 27 agosto 1964.

Il ricorrente deduce che il Consiglio regionale con le disposizioni contenute negli artt. 4, 10, terzo comma, 23, secondo comma, e 49, secondo comma, del predetto regolamento ha esorbitato dai limiti della competenza attribuitagli dallo Statuto (legge costituzionale, 31 gennaio 1963, n. 1), del quale risulterebbero violati gli artt. 18, secondo comma, 14, ultimo comma, 16, primo comma, 4, 5, 8 e 29, con conseguente invasione della sfera di competenza riservata allo Stato.

In particolare la difesa dello Stato osserva:

I) L'art. 18 dello Statuto consente che il Consiglio regionale disciplini con suo regolamento interno la elezione del presidente, di due vice presidenti e del segretario del Consiglio, ma precisa (secondo comma) che l'elezione del presidente deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti o, dopo la seconda votazione, a maggioranza relativa dei voti validi espressi. Su quest'ultimo punto il Consiglio non poteva emanare alcuna norma regolamentare e tanto meno una norma, quale quella impugnata, che contrasta con la disposizione statutaria. L'art. 4 del regolamento, infatti, statuisce che la maggioranza relativa dei voti validi espressi si determina "computando fra questi anche le schede bianche", laddove la scheda bianca, in quanto non contiene l'indicazione di alcuna persona, non può essere considerata valida espressione di voto.

II) L'art. 10, terzo comma, del regolamento dispone che "allo scadere del quadriennio, di cui all'art. 14 dello Statuto, l'ufficio di presidenza rimane in carica fino alla nomina del nuovo ufficio di presidenza". Tale norma contrasta con l'art. 14 dello Statuto, il quale, disponendo che il Consiglio dura in carica quattro anni e che la presidenza provvisoria del nuovo Consiglio é assunta dal consigliere più anziano di età, non lascia posto ad una disposizione regolamentare, la quale, fra l'altro, prevedendo che continui ad esercitare le funzioni di presidente, vice presidente o segretario, chi, in ipotesi, non faccia più parte dell'Assemblea, viola i principi fondamentali del sistema rappresentativo.

III) L'art. 23, secondo comma, del regolamento consente che un gruppo consiliare sia costituito "anche da un solo consigliere, se eletto in una lista della minoranza etnica slovena" e viola, con ciò, la par condicio dei consiglieri; deroga ad altro principio regolamentare, giacché ammette che lo stesso consigliere partecipi a più commissioni; crea, infine, un inammissibile collegamento fra consigliere e gruppo etnico, in contrasto con l'art. 16 dello Statuto nel quale é consacrato il principio fondamentale che "i consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato".

IV) Il secondo comma dell'art. 49 del Regolamento statuisce che "la forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta". Tale disposizione esorbita dai limiti istituzionali della potestà regolamentare e dai confini della competenza attribuita agli organi regionali, ai quali non é conferita alcuna funzione in materia di polizia. Né sono invocabili le corrispondenti disposizioni contenute nei regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, atteso che le assemblee legislative dello Stato, come la Corte ha di recente affermato, godono di una posizione costituzionale e di guarentigie che non competono alle assemblee regionali.

Il ricorrente conclude chiedendo che la Corte annulli le disposizioni impugnate.

2. - Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 novembre 1964 si é costituita nel giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta (autorizzato con deliberazione di questa in data 10 novembre 1964), rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciano Benvenuti e Giorgio Franco.

In linea pregiudiziale la Regione eccepisce la inammissibilità del ricorso per il difetto di un atto nel quale possa ravvisarsi l'invasione di una competenza costituzionale dello Stato: l'esame delle singole censure mosse alle norme regolamentari impugnate (in particolare quelle relative all'art. 4, all'art. 10, terzo comma, e all'art. 23, secondo comma) dimostra, ad avviso della difesa della Regione, che in nessun punto il ricorrente ha potuto indicare un principio o una norma attributiva di competenza allo Stato; né per la configurabilità del conflitto di attribuzione é sufficiente l'asserito contrasto del regolamento con norme costituzionali, non potendosi affermare che ogni violazione di legge costituzionale costituisca anche violazione della competenza statuale.

Nel merito la Regione deduce:

I) la seconda disposizione dell'art. 4 del regolamento ha un contenuto complesso. Giacché si parla di "maggioranza relativa", era indispensabile che si precisasse sia il modo di valutazione della maggioranza dei voti sia il modo di valutazione del quorum: e perciò la norma regolamentare ha stabilito che la maggioranza si calcola tenendo conto del numero dei votanti e, quindi, computando non solo i voti validi, ma anche le schede bianche. L'art. 18 dello Statuto rendeva necessaria siffatta precisazione, senza della quale non avrebbe senso parlare di una "maggioranza relativa" dei voti validi. Né varrebbe obbiettare che la norma statutaria vada interpretata nel senso che debba considerarsi eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti validi: in tal modo si consentirebbe, infatti, l'elezione del presidente anche con un numero infimo di voti e, d'altra parte, ove siffatta interpretazione fosse esatta, il computo delle schede bianche non avrebbe alcun rilievo, con la conseguenza che la norma regolamentare non apparirebbe illegittima, ma inutile.

II) Per quanto riguarda l'art. 10 del regolamento, é da tener presente che può verificarsi la necessità che nel periodo intercorrente fra la cessazione del vecchio consiglio e la riunione del nuovo l'assemblea debba riunirsi (come può accadere per la scelta dei rappresentanti regionali per la elezione del Presidente della Repubblica), e ciò non sarebbe possibile ove non vi fosse un ufficio di presidenza capace di convocare il consiglio. La obbiezione basata sulla norma statutaria relativa alla decadenza del consiglio alla scadenza del quadriennio trascura i principi costituzionali in tema di prorogatio.

III) L'art. 18 dello Statuto stabilisce che le commissioni permanenti sono istituite "a norma di regolamento" e demanda perciò al regolamento la piena libertà di disciplinare la materia. L'art. 23 del regolamento, ponendo una disposizione dettata da ovvi motivi di opportunità, si muove nell'ambito dell'attribuita potestà e non contravviene al principio secondo il quale i consiglieri rappresentano l'intera Regione, giacché l'appartenenza ad un gruppo consiliare non significa rappresentatività parziale.

IV) Il secondo comma dell'art. 49 del regolamento, letto in connessione con il non impugnato primo comma, va interpretato nel senso che, ove per la disciplina interna del consiglio si renda necessario ricorrere alla forza pubblica, il relativo provvedimento spetta al presidente.

La norma, così intesa, non intende precludere alla forza pubblica l'ingresso in aula per l'esercizio delle sue funzioni di polizia di sicurezza e non vi é quindi invasione della competenza statale. L'identità di formulazione del secondo comma dell'art. 49 e delle corrispondenti disposizioni contenute nei regolamenti delle assemblee legislative dello Stato non vuoi comportare che identici siano i poteri del presidente del consiglio regionale, giacché il primo comma condiziona e limita la portata del secondo.

La Regione conclude chiedendo che la Corte dichiari l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso.

3. - Nella memoria depositata l'11 dicembre 1964 l'Avvocatura dello Stato, richiamata la sentenza n. 66 del 1964 di questa Corte, con la quale vennero definiti natura e limiti della potestà regolamentare riconosciuta ai consigli regionali, osserva che il regolamento spiega una efficacia esterna ed é perciò suscettibile di invadere la competenza statale. Le sfere di competenza regionale si muovono nell'ambito della più ampia sfera di competenza dello Stato con la conseguenza che ogni esorbitanza dalle prime si traduce in una invasione della seconda. Il regolamento - si aggiunge - non ha la efficacia formale della legge e perciò quando a suo mezzo si verifica una violazione della competenza regionale con conseguente invasione di quella statale sorge il conflitto di attribuzione, anche se nella sostanza vi é questione di legittimità costituzionale.

Nel merito la difesa dello Stato ribadisce le considerazioni già svolte nell'atto di costituzione, e in particolare aggiunge:

I) poiché l'art. 18 dello Statuto disciplina compiutamente il punto in contestazione, il consiglio, ponendo l'art. 4 del regolamento, ha per ciò solo esorbitato dai limiti della sua competenza. La norma impugnata non sfugge al dilemma: o é conforme alla disposizione statutaria, ed in tal caso é ultronea; o é difforme, ed in questo caso é non solo fuori della competenza riconosciuta al consiglio, ma é anche in contrasto con la norma costituzionale.

II) Anche per quanto riguarda l'art. 10, terzo comma, del regolamento é da osservarsi che la fattispecie normativa é compiutamente regolata dall'art. 14 dello Statuto, secondo il quale allo scadere del quadriennio i consiglieri cessano ipso iure dalla carica. Non vi é dunque posto per alcuna disposizione regolamentare e tanto meno per quella impugnata, che risulta contraria ai principi del sistema rappresentativo e non può trovare fondamento nell'istituto della prorogatio che va applicato solo nelle ipotesi espressamente previste.

III) In relazione al secondo comma dell'art. 23 del regolamento, é esatta l'affermazione della Regione, secondo la quale il consiglio é libero di provvedere in base all'art. 18 dello Statuto, ma é da obbiettarsi che il consiglio é tenuto a rispettare i principi della Costituzione (art. 3) e dello Statuto (art. 16).

IV) La norma contenuta nell'art. 49, secondo comma, del regolamento, in quanto disciplina l'intervento in aula della forza pubblica esorbita dai limiti del regolamento e della competenza degli organi regionali e nessun raffronto é possibile fare fra i poteri del presidente del consiglio regionale e i poteri dei presidenti dei due rami del Parlamento. Non sembra esatta l'interpretazione restrittiva che della norma impugnata dà la difesa della Regione, ma l'Avvocatura aggiunge che si riterrebbe paga ove essa fosse avallata dall'autorità della Corte.

L'Avvocatura dello Stato, infine, chiede che a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte annulli anche l'art. 51 del regolamento, nel quale é disposto che in caso di oltraggio al consiglio o ad uno dei suoi membri il Presidente ordina l'arresto del colpevole e la sua traduzione innanzi all'autorità competente. Tale disposizione esula, ad avviso dell'Avvocatura, dal complesso dei precetti regolamentari intesi a garantire il libero svolgimento dei lavori consiliari, contrasta con l'art. 13 della Costituzione, e, in quanto attribuisce al presidente poteri di polizia, invade la competenza dello Stato.

In data 12 gennaio 1965, fuori del termine massimo previsto dall'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la difesa della Regione ha depositato una memoria illustrativa delle tesi esposte nell'atto di costituzione.

Nella pubblica udienza del 20 gennaio 1965 le parti hanno insistito nelle rispettive tesi e conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - La difesa della Regione assume che, avendo il Consiglio regionale esercitato, con l'emanazione del suo regolamento interno, una competenza che solo ad esso spetta, manca un atto che abbia invaso una competenza costituzionalmente garantita della quale lo Stato possa rivendicare la titolarità, ed eccepisce che, specie per quanto riguarda gli artt. 4, 10 e 23 del regolamento, sono state sollevate questioni non attinenti al rispetto delle sfere di attribuzione dei due enti, ma di mera legittimità costituzionale: dal che deriverebbe l'inammissibilità del ricorso.

L'eccezione é infondata.

Il Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia, in forza dell'art. 21 dello Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), ha indubbiamente competenza esclusiva ad emanare il proprio regolamento, ma il relativo potere - come qualunque altro potere normativo attribuito alle Regioni - é circoscritto nei limiti formali e sostanziali ricavabili dallo Statuto e dalla Costituzione. L'inosservanza di tali limiti si risolve sempre in un vizio di incompetenza dell'atto e comporta inevitabilmente invasione della competenza dello Stato, che del potere costituente é unico titolare e, come tale, é legittimato ad agire per la risoluzione dell'insorto conflitto di attribuzione.

La coincidenza fra vizi di legittimità costituzionale e vizi di incompetenza é stata dalla Corte affermata, con giurisprudenza costante, a proposito dell'impugnativa diretta di leggi regionali da parte dello Stato, riconoscendosi che la Regione eccede dalla propria competenza non soltanto se legifera in materia non compresa nell'elencazione statutaria, ma anche quando emana disposizioni legislative in contrasto con la Costituzione (cfr. sentenze nn. 30 e 50 del 1959), con ciò stesso "incidendo sulla sfera di competenza dello Stato" (cfr. sentenza n. 32 del 1960). E questa conclusione, in quanto deriva dalla posizione che é propria delle Regioni rispetto allo Stato, é valida anche per i conflitti di attribuzione, nei quali lo Stato, deducendo un vizio di incompetenza dell'atto regionale posto in essere in violazione di un principio costituzionale, agisce per ciò stesso a difesa della competenza che gli spetta nella sua unità organica, a tutela dell'ordinamento costituzionale e, quindi, dei poteri allo Stato stesso conferiti (cfr. sentenza n. 58 del 1959).

2. - Passando all'esame delle singole norme impugnate, risulta fondata la denunzia dell'art. 4 del regolamento.

L'art. 18 dello Statuto F.-V.G. - a differenza di corrispondenti disposizioni di altri Statuti speciali (art. 4 dello Statuto siciliano; art. 19 dello Statuto sardo; art. 19 dello Statuto della Valle d'Aosta) che demandano ai regolamenti interni l'intera disciplina relativa all'elezione dell'ufficio di presidenza - detta, nel secondo comma, espresse disposizioni riguardanti l'elezione del presidente del consiglio, stabilendo che, dopo la seconda votazione, non é più necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, ma é sufficiente la "maggioranza relativa dei voti validi espressi". L'art. 4 del regolamento non si limita a riprodurre tale norma, ma aggiunge che tra i voti validi espressi vanno computate anche le schede bianche.

Secondo la difesa della Regione la disposizione regolamentare lungi dal porsi in contrasto con quella costituzionale, ne rappresenterebbe la necessaria integrazione: l'art. 18 dello Statuto, infatti, avrebbe omesso di determinare il quorum al quale la maggioranza relativa dei voti validi espressi debba essere rapportata.

Ma tale assunto é infondato. Nella norma statutaria il riferimento ai voti validi espressi perentoriamente esclude che si debba tener conto delle schede bianche, un problema di interpretazione potendosi porre solo se la legge (come nei casi ai quali la difesa della Regione a torto si richiama) parlasse di maggioranza di votanti o di voti. Né sussiste alcuna lacuna, che il regolamento debba e possa colmare, dal momento che, se é vero che il concetto di maggioranza relativa implica un termine di paragone, questo termine risulta, implicitamente ma inequivocabilmente, indicato nei voti riportati dagli altri, singoli designati. L'art. 4 del regolamento, invece, stabilendo in definitiva che la maggioranza deve essere calcolata, con la sola esclusione dei voti invalidi, rispetto al numero dei votanti (voti validi espressi più schede bianche), introduce una disciplina che nettamente diverge da quella voluta dalla legge costituzionale. E se é da riconoscere che quest'ultima comporta la possibilità che il presidente venga eletto anche con un basso numero di voti, ciò significa solo che lo Statuto ha considerata preminente su ogni altra l'esigenza che il consiglio regionale, ove le prime due votazioni abbiano avuto esito negativo, sia posto comunque in grado di eleggere il suo presidente: esigenza la cui soddisfazione - per altri consigli regionali realizzata attraverso il ballottaggio - é giustificata dalla considerazione che l'elezione del presidente, costituendo per norma statutaria e per necessità di cose il primo atto dell'assemblea, condiziona l'ulteriore attività del consiglio.

3. - L'art. 10 del regolamento é stato impugnato nella parte (comma terzo) in cui stabilisce che l'ufficio di presidenza, scaduto il quadriennio fissato dall'art. 14 dello Statuto per la durata del consiglio regionale, resta in carica fino alla nomina del nuovo ufficio di presidenza.

Nei rispettivi scritti difensivi l'Avvocatura dello Stato e la difesa della Regione hanno a lungo discusso sul se, in difetto di una espressa statuizione costituzionale, sia ammissibile la prorogatio dei poteri del consiglio nell'intervallo fra la scadenza del quadriennio e la convocazione del nuovo consiglio. Ma é da ritenere che nel caso in esame non ci sia ragione di porre un siffatto problema. La norma impugnata, infatti, non riguarda la proroga del consiglio regionale, ma si limita a disciplinare la durata in carica dell'ufficio di presidenza, in riferimento ai compiti di carattere amministrativo strumentali rispetto ai servizi dell'assemblea, che il precedente comma gli affida (e che, ovviamente, nell'intervallo fra le due legislature dovranno essere espletati nei limiti dell'ordinaria amministrazione).

Da ciò deriva che l'art. 10 del regolamento non si pone in contrasto col primo comma dell'art. 14 dello Statuto, che, fissando la durata del consiglio, disciplina materia ben diversa.

Non vi é, peraltro, neppure violazione del quarto comma dello stesso articolo, secondo il quale la presidenza provvisoria del nuovo consiglio regionale é assunta dal consigliere più anziano "fra i presenti" e la segreteria dai due consiglieri più giovani (cfr. art. 2 del regolamento), essendo evidente che questa norma riguarda esclusivamente la costituzione della presidenza della seduta del nuovo consiglio: e se si considera che nel corso di questa, come primo suo atto (art. 18 dello Statuto, art. 3 del regolamento), l'assemblea deve procedere all'elezione del nuovo ufficio di presidenza - con il che quello precedente cessa dalla carica - si può escludere che sussista la dedotta illegittimità costituzionale.

L'art. 10, terzo comma, del regolamento, dettato nell'ambito della potestà regolamentare del consiglio e diretto a disciplinare l'organizzazione interna dei servizi, si sottrae pertanto ad ogni censura.

4. - Il secondo comma dell'art. 23 del regolamento stabilisce che un gruppo consiliare - per la formazione del quale é di regola chiesta l'adesione di almeno tre consiglieri - può essere costituito da un solo consigliere "se eletto in una lista della minoranza etnica slovena". Tale norma é stata impugnata dallo Stato in quanto violatrice della par condicio fra i consiglieri e del principio, espresso nell'art. 16 dello Statuto, secondo il quale i consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

La Corte ritiene che l'illegittimità dell'art. 23 del regolamento derivi da un motivo di carattere preliminare, accolto il quale diventa superfluo esaminare le argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato e quelle dedotte dalla difesa della Regione.

Non é dubbio che rientra nella potestà regolamentare del consiglio regionale (art. 21 dello Statuto) disciplinare la costituzione e composizione dei gruppi consiliari e delle commissioni permanenti (art. 18, ultimo comma, dello Statuto), secondo quei criteri che, nella sua discrezionalità, il consiglio stesso reputi i più idonei al regolare svolgimento dei lavori dell'assemblea. Ma é altrettanto certo che la norma in esame, per il suo carattere eccezionale, tende ad un fine ben diverso, che é da ravvisare in quello di predisporre una particolare tutela in favore della minoranza etnica slovena. E ciò al consiglio non era consentito. La Corte ha più volte ribadito, fin dalla sentenza n. 32 del 1960, che spetta unicamente allo Stato dettare norme sulla tutela delle minoranze etnico-linguistiche, e questo potere, in difetto di espresse statuizioni costituzionali, non può essere esercitato dalle Regioni. Lo Statuto F.-V. G. non solo non conferisce alla Regione una competenza in siffatta materia, ma afferma (art. 3) il principio generale della parità di diritti e di trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale essi appartengono. E ciò é sufficiente per concludere che l'art. 23 del regolamento, nella parte impugnata, eccede dalla competenza del consiglio regionale.

5. - L'art. 49, secondo comma, del regolamento dispone che la forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non per ordine del presidente del consiglio e dopo che la seduta sia tolta o sospesa.

Se tale norma andasse interpretata nel senso che alle forze di polizia vada precluso l'esercizio dei loro compiti istituzionali se non intervenga il previo consenso del presidente del consiglio, indubbiamente essa invaderebbe la sfera di competenza che in questa materia é di esclusiva spettanza dello Stato; e nessun argomento, come giustamente pone in luce l'Avvocatura dello Stato, potrebbe essere tratto dalle corrispondenti norme del regolamento della Camera dei Deputati (art. 58) e del Senato della Repubblica (art. 48), giacché le assemblee legislative dello Stato godono di prerogative che, come la Corte ha accertato (cfr. sentenza n. 66 del 1964), non competono ai consigli delle Regioni.

Ma la Corte é d'avviso che alla norma in esame debba essere data una diversa interpretazione, così come prospettata dalla difesa della Regione, secondo la quale il secondo comma dell'art. 49 del regolamento non rappresenta altro che una specificazione di quei poteri di polizia del consiglio demandati, nel primo comma, al presidente dell'assemblea: nel senso, cioè, che, appunto come mezzo per l'esercizio di tali poteri, il presidente possa richiedere l'intervento della forza pubblica e che ciò possa egli fare solo dopo aver tolto o sospeso la seduta in corso. E in questi limiti la norma rientra nella sfera regolamentare attribuita al consiglio e non viola alcun precetto costituzionale.

6. - Il mancato accoglimento del ricorso dello Stato nella parte relativa al secondo comma dell'art. 49 del regolamento rende inutile decidere - ai fini dell'esame dell'illegittimità derivata dell'art. 51 del regolamento denunziata dall'Avvocatura dello Stato nella memoria - se ed in quali limiti il potere conferito alla Corte dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, possa essere esercitato anche nei giudizi relativi ai conflitti di attribuzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;

dichiara che spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia stabilire, nel regolamento interno del consiglio, che l'ufficio di presidenza resti in carica fino all'elezione del nuovo ufficio (art. 10 del regolamento) e, nei limiti di cui in motivazione, determinare i poteri di polizia del consiglio demandati al presidente (art. 49, secondo comma, del regolamento);

dichiara che non spetta alla Regione stabilire che, dopo la seconda votazione, la maggioranza relativa richiesta per l'elezione del presidente vada determinata calcolando fra i voti validi espressi anche le schede bianche; e che non spetta alla Regione emanare una disposizione eccezionale per la costituzione dei gruppi consiliari ai quali aderiscano consiglieri eletti nelle liste della minoranza etnica slovena;

annulla l'ultima parte del primo comma ("computando tra questi anche le schede bianche") dell'art. 4 del regolamento interno approvato nella seduta consiliare del 30 luglio 1964;

annulla la seconda parte del secondo comma ("o anche da un solo consigliere, se eletto in una lista della minoranza etnica slovena") dell'art. 23 del predetto regolamento.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 1965.