Sentenza n. 35 del 1959
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SENTENZA N. 35

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. ALDO Sandulli

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. di norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato col R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1958 dal Pretore di Zogno nel procedimento penale a carico di Locatelli Giuseppe, iscritta al n. 20 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1959 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento penale pendente dinanzi al Pretore di Zogno, a carico di Locatelli Giuseppe, imputato tra l'altro della contravvenzione all'art. 106 del T.U. della legge comunale e provinciale, in relazione all'art. 113 del Codice della strada, per avere adibito il suo autoveicolo a noleggio da rimessa nel Comune di Brambilla senza essere munito della licenza prescritta dal regolamento di detto Comune, all'udienza dell'11 febbraio 1958, la difesa del Locatelli sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del Codice della strada, assumendolo in contrasto con l'art. 41, primo comma, della Costituzione. Il Pretore, ritenendo la questione non manifestamente infondata, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, regolamentare notificata, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1958 n. 101.

Il 21 aprile si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato. Il Locatelli Giuseppe non si é costituito.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato, riportandosi alle sentenze di questa Corte nn. 29

, 33, 50 e 103 del 1957, sostiene che la questione proposta dal Pretore di Zogno é infondata.

La competenza regolamentare attribuita ai Comuni dallo art. 113 del Codice della strada tende a disciplinare l'esercizio di un pubblico servizio, qual'é indubbiamente quello eseguito dalle autovetture di piazza e da quelle da noleggio di rimessa. L'esercizio di un pubblico servizio comporta di per sé la imposizione di alcuni limiti, tendenti, attraverso la determinazione delle persone o delle ditte abilitate ad esercitarlo, a creare le garanzie necessarie per il migliore funzionamento del servizio stesso. La situazione particolare che viene assicurata ai noleggiatori di ciascun comune, di potere essi soli, esclusa la concorrenza di conducenti e noleggiatori di altri comuni, esercitare l'attività di noleggio nel territorio comunale trova la sua giustificazione negli obblighi ad essi incombenti e nella necessità che sia assicurata stabilmente nel comune la disponibilità di un determinato numero di vetture. Sotto questo aspetto i limiti al riguardo previsti dai regolamenti comunali, in applicazione dell'art. 113 del Codice della strada, non sono in contrasto col generico precetto dell'art. 41 della Costituzione, perché l'esercizio di un pubblico servizio non può essere affidato alla libera iniziativa economica privata, e perché il 1 comma dell'art. 41 va interpretato tenuto conto di tutto il contesto dell'articolo, il quale esplicitamente demanda al legislatore di fissare all'attività prevista i necessari limiti affinché non sia in contrasto con l'utilità sociale. L'Avvocatura conclude chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

L'ordinanza del Pretore di Zogno denuncia la esistenza, fra l'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione e l'art. 41 della Costituzione, di un contrasto del quale i motivi non risultano neanche sommariamente indicati. Poiché l'ordinanza fa esclusivo riferimento al primo comma dell'art. 41, il quale dichiara libera la iniziativa economica privata, il contrasto sarebbe da stabilirsi fra questo generale principio di libera iniziativa economica e le limitazioni che ad esso verrebbero imposte, relativamente ai pubblici servizi di piazza e da noleggio, dalle norme dei regolamenti comunali in virtù del citato art. 113. Il difetto essenziale di una tale impostazione é appunto nel considerare isolatamente la norma del primo comma dell'art. 41, senza ricollegarla agli altri due commi, coi quali costituisce un tutto unitario e dove é previsto che la legge ordinaria possa, a tutela degli interessi della società, regolare e disciplinare con opportune limitazioni il principio della libera iniziativa economica privata, genericamente dichiarato nel primo comma.

Sulla materia questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di pronunciarsi (sentenze nn. 29, 33, 50, 103 del 1957 e n. 32 del 1959), riconoscendo legittime le limitazioni volta a volta dettate dalla legge alla libertà della iniziativa economica privata se disposte, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 41, ad impedire che tale libera iniziativa si svolga in contrasto con l'utilità sociale o rechi danno alla sicurezza, libertà e dignità umana e ad ottenere che sia invece indirizzata e coordinata a fini sociali. Nella presente controversia la Corte non può che adottare gli stessi criteri. Le facoltà conferite ai Comuni dallo impugnato art. 113 di dettare speciali prescrizioni regolamentari per gli autoveicoli di piazza e da noleggio rientrano appunto nel quadro delle limitazioni senza delle quali la iniziativa privata, lasciata del tutto priva di disciplina e di controlli, verrebbe appunto a svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, contrasto che nella delicata materia dei pubblici servizi potrebbe assumere particolare gravità. Inoltre é da considerare che la norma dello art. 113 si inserisce nel generale sistema della disciplina dei pubblici servizi e delle potestà relative, attinenti al principio di autonomia degli enti locali, nella tutela dei propri particolari interessi, quando essa si attui nel rispetto della legge e dei superiori interessi da essa garantiti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza dell'11 febbraio 1958 dal Pretore di Zogno, sulla legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1959.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1959.