Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 13 giugno 2006
C-173/03, Traghetti
del Mediterraneo SpA – Repubblica italiana
Nel procedimento C-173/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Genova con ordinanza 20 marzo
2003, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2003, nella causa
Traghetti del Mediterraneo
SpA, in liquidazione,
contro
Repubblica italiana,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans
(relatore), K. Schiemann e J. Makarczyk,
presidenti di sezione, dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R.
Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger,
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 dicembre
2004,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. G. Aiello e G. De Bellis, avvocati
dello Stato;
– per
il governo greco, dalle sig.re E. Samoni
e Z. Chatzipavlou, nonché dai sigg. M. Apessos, K. Boskovits e K. Georgiadis, in qualità di agenti;
– per
l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente,
assistito dagli avv.ti P. Sreenan, SC, e P. McGarry, BL;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra S. Terstal,
in qualità di agente;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Caudwell,
in qualità di agente, assistita dai sigg. D. Anderson, QC, e M. Hoskins, barrister;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11
ottobre 2005,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul
principio e sulle condizioni per la sussistenza della responsabilità
extracontrattuale degli Stati membri per i danni arrecati ai singoli da una
violazione del diritto comunitario, allorquando tale violazione è imputabile a
un organo giurisdizionale nazionale.
2 Tale
domanda è stata proposta
nell’ambito di una causa intentata contro
Contesto normativo nazionale
3 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della legge 13
aprile 1988, n. 117 [sul] risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio
delle funzioni giudiziarie e [sulla] responsabilità civile dei magistrati (GURI
n. 88 del 15 aprile 1988, pag. 3; in prosieguo: la «legge
n. 117/88»), detta legge si applica «a tutti gli appartenenti alle
magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che
esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle
funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione
giudiziaria».
4 L’art. 2
della legge n. 117/88 prevede:
«1. Chi ha subito
un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un
provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave
nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire
contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di
quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell’esercizio
delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di
interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle
prove.
3. Costituiscono
colpa grave:
a) la grave
violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l’affermazione,
determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la
negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza
risulta incontrastabilmente dagli atti del
procedimento;
d) l’emissione
di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti
dalla legge oppure senza motivazione».
5 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, prima frase,
della legge n. 117/88, costituisce peraltro un diniego di giustizia «il
rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo
ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la
parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi
inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in
cancelleria».
6 Gli articoli seguenti della legge n. 117/88
precisano le condizioni e le modalità per proporre un’azione di risarcimento
del danno ai sensi degli artt. 2 o 3 di detta legge, così come
le azioni che possono essere intraprese, a posteriori, nei confronti del
magistrato che si sia reso colpevole di dolo o colpa grave nell’esercizio delle
sue funzioni, se non addirittura di un diniego di giustizia.
I fatti all’origine
della controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
7
8
9 Con sentenza del Tribunale di Napoli 26 maggio 1993,
confermata in appello dalla sentenza 13 dicembre 1996 della Corte d’appello di
Napoli, tale domanda di risarcimento veniva tuttavia respinta dai giudici
italiani, poiché le sovvenzioni concesse dalle autorità di tale Stato erano
legittime in quanto perseguivano obiettivi di interesse generale connessi, in
particolare, allo sviluppo del Mezzogiorno ed in quanto, in ogni caso, non
recavano pregiudizio all’esercizio di attività di trasporto marittimo diverse e
concorrenti rispetto a quelle censurate dalla TDM. Pertanto, nessun atto di
concorrenza sleale poteva essere imputato alla Tirrenia.
10 Ritenendo, da parte sua, che queste due sentenze
fossero viziate da errori di diritto, in quanto fondate, in particolare, su
un’interpretazione erronea delle norme del Trattato in materia di aiuti di
Stato, il curatore fallimentare della TDM proponeva contro la sentenza della
Corte d’appello di Napoli un ricorso in cassazione, nell’ambito del quale
invitava
11 Con sentenza 19 aprile 2000, n. 5087 (in
prosieguo: la «sentenza 19 aprile 2000»),
12 Per giungere a tale conclusione,
13 Secondo lo stesso giudice, la distorsione della
concorrenza che deriverebbe dall’esistenza di tale concessione non
comporterebbe, tuttavia, l’illegittimità automatica dell’aiuto accordato. In
effetti, l’attribuzione di una tale concessione di servizio pubblico
comporterebbe sempre, implicitamente, un effetto distorsivo
della concorrenza e
14 Dall’altro lato, quanto al motivo relativo alla
violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato,
15 In tali circostanze,
16 Infatti, ritenendo che la sentenza 19 aprile 2000
fosse fondata su un’errata interpretazione delle norme del Trattato in materia
di concorrenza e di aiuti di Stato e sulla premessa erronea dell’esistenza di
una giurisprudenza costante della Corte in materia, il curatore fallimentare
della TDM, società nel frattempo messa in liquidazione, citava
17 A tal riguardo, fondandosi, segnatamente, sulla
decisione della Commissione 21 giugno 2001, 2001/851/CE, relativa agli aiuti di
Stato corrisposti dall’Italia alla compagnia marittima Tirrenia
di Navigazione (GU L 318, pag. 9) – decisione riguardante, sì, sovvenzioni
concesse successivamente al periodo controverso nella causa principale, ma
adottata al termine di un procedimento avviato dalla Commissione delle Comunità
europee prima dell’udienza dibattimentale della Corte suprema di cassazione
nella causa conclusasi con sentenza 19 aprile 2000 –
18
19 In risposta a tali argomentazioni,
20 Pertanto, nutrendo dubbi quanto alla soluzione da
dare alla controversia dinanzi ad esso pendente nonché quanto alla possibilità
di estendere al potere giudiziario i principi sanciti dalla Corte, nelle
sentenze citate al punto precedente, relative alle violazioni del diritto
comunitario commesse nell’esercizio di un’attività legislativa, il Tribunale di
Genova ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
uno Stato [membro] risponda a titolo di responsabilità extracontrattuale nei
confronti dei singoli cittadini degli errori dei propri giudici
nell’applicazione del diritto comunitario o della mancata applicazione dello
stesso e in particolare del mancato assolvimento da parte di un giudice di
ultima istanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai
sensi dell’art. 234, comma 3, del Trattato.
2) Nel
caso in cui debba ritenersi che uno Stato membro risponda degli errori dei
propri giudici nell’applicazione del diritto comunitario e in particolare
dell’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte di un giudice
di ultima istanza ai sensi dell’art. 234, comma 3, del Trattato, se osti
all’affermazione di tale responsabilità – e sia quindi incompatibile con i
principi del diritto comunitario – una normativa nazionale in tema di
responsabilità dello Stato per errori dei giudici che:
– esclude
la responsabilità in relazione all’attività di interpretazione delle norme di
diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito dell’attività
giudiziaria,
– limita
la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice».
21 A seguito della pronuncia della sentenza 30
settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler
(Racc. pag. I-10239), il cancelliere della Corte ha inviato copia di tale
sentenza al giudice del rinvio chiedendogli se, alla luce del contenuto della
sentenza, ritenesse utile mantenere la sua domanda pregiudiziale.
22 Con lettera 13 gennaio 2004, pervenuta alla
cancelleria della Corte il 29 gennaio seguente, il Tribunale di Genova, sentite
le parti della causa principale, ha ritenuto che la summenzionata sentenza Köbler fornisse una risposta esauriente alla prima delle
due questioni da esso proposte, di modo che non è più necessario che
23 Esso ha, invece, ritenuto utile mantenere la sua
seconda questione affinché
Sulla questione pregiudiziale
24 In
via preliminare, occorre rilevare che la causa pendente dinanzi al giudice del
rinvio ha per oggetto un’azione diretta a far sorgere la responsabilità dello
Stato per una decisione, non impugnabile, emessa da un organo giurisdizionale
supremo. La questione proposta dal giudice del rinvio deve quindi essere intesa
come vertente, in sostanza, sulla questione se il diritto comunitario e, in
particolare, i principi sanciti dalla Corte nella summenzionata sentenza Köbler, ostino ad una
normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, che, da un lato,
esclude ogni responsabilità dello Stato membro per i danni causati ai singoli a
seguito di una violazione del diritto comunitario commessa da un organo
giurisdizionale nazionale di ultimo grado allorquando tale violazione risulta
da un’interpretazione delle norme di diritto o da una valutazione dei fatti e
delle prove ad opera di tale organo giurisdizionale e che, dall’altro lato,
limita, peraltro, tale responsabilità ai soli casi del dolo e della colpa grave
del giudice.
25 Per
26 Per
quanto riguarda, peraltro, la limitazione di detta responsabilità ai soli casi
del dolo o della colpa grave del giudice, anch’essa sarebbe di natura da
condurre ad un’esenzione di fatto da ogni responsabilità dello Stato, poiché,
da un lato, la nozione stessa di «colpa grave» non sarebbe lasciata alla libera
valutazione del giudice chiamato a statuire su un’eventuale domanda di
risarcimento dei danni causati da una decisione giurisdizionale, ma sarebbe
rigorosamente delimitata dal legislatore nazionale, che enumererebbe
preliminarmente – ed in modo tassativo – le ipotesi di colpa grave.
27 Secondo
28 Al contrario, secondo il governo italiano,
sostenuto, su tale punto, dall’Irlanda e dal governo del Regno Unito, una
normativa nazionale come quella di cui alla causa principale sarebbe
perfettamente conforme ai principi stessi del diritto comunitario dal momento
che essa realizzerebbe un giusto equilibrio tra la necessità di preservare
l’indipendenza del potere giudiziario e gli imperativi della certezza del
diritto, da un lato, e la concessione di una tutela giurisdizionale effettiva
ai singoli nei casi più evidenti di violazioni del diritto comunitario
imputabili al potere giudiziario, dall’altro lato.
29 In tale ottica, ove dovesse essere riconosciuta, la
responsabilità degli Stati membri per i danni risultanti da tali violazioni
dovrebbe dunque essere limitata ai soli casi in cui si possa identificare una
violazione sufficientemente grave del diritto comunitario. Tuttavia, essa non
potrebbe sussistere qualora un organo giurisdizionale nazionale abbia deciso
una controversia sulla base di un’interpretazione degli articoli del Trattato
che si rispecchi adeguatamente nella motivazione fornita da tale organo
giurisdizionale.
30 A tal riguardo, occorre ricordare che, nella
summenzionata sentenza
Köbler, pronunciata successivamente alla data in
cui il giudice del rinvio s’è rivolto alla Corte, quest’ultima ha ricordato che
il principio per il quale uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni
arrecati ai singoli per violazioni del diritto comunitario che gli sono
imputabili ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del
diritto comunitario, qualunque sia l’organo di tale Stato la cui azione od
omissione ha dato origine alla trasgressione (v. punto 31 di detta sentenza).
31 Al riguardo, fondandosi in particolare sul ruolo
essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che derivano
ai singoli dalle norme comunitarie, nonché sulla circostanza che un organo
giurisdizionale di ultimo grado costituisce, per definizione, l’ultima istanza
dinanzi alla quale essi possono far valere i diritti che il diritto comunitario
conferisce loro,
32 È vero che, considerate la specificità della
funzione giurisdizionale nonché le legittime esigenze della certezza del
diritto, la responsabilità dello Stato, in un caso del genere, non è
illimitata. Come
33 Considerazioni analoghe, connesse alla necessità di
garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che
il diritto comunitario conferisce loro, ostano, allo stesso modo, a che la
responsabilità dello Stato non possa sorgere per il solo motivo che una
violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale
nazionale di ultimo grado risulti dall’interpretazione delle norme di diritto
effettuata da tale organo giurisdizionale.
34 Da un lato, infatti, l’interpretazione delle norme
di diritto rientra nell’essenza vera e propria dell’attività giurisdizionale
poiché, qualunque sia il settore di attività considerato, il giudice, posto di
fronte a tesi divergenti o antinomiche, dovrà normalmente interpretare le norme
giuridiche pertinenti – nazionali e/o comunitarie – al fine di decidere la
controversia che gli è sottoposta.
35 Dall’altro lato, non si può escludere che una
violazione manifesta del diritto comunitario vigente venga commessa, appunto,
nell’esercizio di una tale attività interpretativa, se, per esempio, il giudice
dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata
manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente
giurisprudenza della Corte in tale materia (v., a questo riguardo, la
summenzionata sentenza
Köbler, punto 56), o se interpreta il diritto
nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto
comunitario vigente.
36 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52
delle sue conclusioni, escludere, in simili circostanze, ogni responsabilità
dello Stato a causa del fatto che la violazione del diritto comunitario deriva
da un’operazione di interpretazione delle norme giuridiche effettuata da un
organo giurisdizionale equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il
principio sancito dalla Corte nella citata sentenza Köbler. Tale constatazione vale, a maggior ragione, per
gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello
nazionale l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche.
37 Si deve giungere ad analoga conclusione nel caso di
una legislazione che escluda, in maniera generale, la sussistenza di una
qualunque responsabilità dello Stato allorquando la violazione imputabile ad un
organo giurisdizionale di tale Stato risulti da una valutazione dei fatti e
delle prove.
38 Da un lato, infatti, una simile valutazione
costituisce, così come l’attività di interpretazione delle norme giuridiche, un
altro aspetto essenziale dell’attività giurisdizionale poiché,
indipendentemente dall’interpretazione effettuata dal giudice nazionale
investito di una determinata causa, l’applicazione di dette norme al caso di
specie spesso dipenderà dalla valutazione che egli avrà compiuto sui fatti del
caso di specie così come sul valore e sulla pertinenza degli elementi di prova
prodotti a tal fine dalle parti in causa.
39 Dall’altro lato, una tale valutazione – che richiede
a volte analisi complesse – può condurre ugualmente, in certi casi, ad una manifesta
violazione del diritto vigente, sia essa effettuata nell’ambito
dell’applicazione di specifiche norme relative all’onere della prova, al valore
di tali prove o all’ammissibilità dei mezzi di prova, ovvero nell’ambito
dell’applicazione di norme che richiedono una qualificazione giuridica dei
fatti.
40 Escludere, in tali casi, ogni possibilità di
sussistenza della responsabilità dello Stato poiché la violazione contestata al
giudice nazionale riguarda la valutazione effettuata da quest’ultimo su fatti o
prove equivarrebbe altresì a privare di effetto utile il principio sancito
nella summenzionata sentenza Köbler, per quanto riguarda le manifeste violazioni del
diritto comunitario che sarebbero imputabili agli organi giurisdizionali
nazionali di ultimo grado.
41 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi
87-89 delle sue conclusioni, ciò avviene, in particolare, in materia di aiuti
di Stato. Escludere, in tale settore, qualunque responsabilità dello Stato
poiché la violazione del diritto comunitario commessa da un organo
giurisdizionale nazionale risulterebbe da una valutazione dei fatti rischia di
condurre a un indebolimento delle garanzie procedurali offerte ai singoli in
quanto la salvaguardia dei diritti che essi traggono dalle pertinenti
disposizioni del Trattato dipende, in larga misura, da successive operazioni di
qualificazione giuridica dei fatti. Orbene, nell’ipotesi in cui la
responsabilità dello Stato fosse esclusa in maniera assoluta, a seguito delle
valutazioni operate su determinati fatti da un organo giurisdizionale, tali
singoli non beneficerebbero di alcuna protezione giurisdizionale ove un organo
giurisdizionale nazionale di ultimo grado commettesse un errore manifesto nel
controllo delle summenzionate operazioni di qualificazione giuridica dei fatti.
42 Riguardo, infine, alla limitazione della responsabilità
dello Stato ai soli casi di dolo o di colpa grave del giudice, occorre ricordare,
come rilevato al punto 32 della presente sentenza, che
43 Tale
violazione manifesta si valuta,
in particolare, alla luce di un certo numero di criteri quali il grado di
chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere scusabile o
inescusabile dell’errore di diritto commesso, o la mancata osservanza, da parte
dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio
pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE, ed è presunta, in
ogni caso, quando la decisione interessata interviene ignorando manifestamente
la giurisprudenza della Corte in materia (sentenza Köbler, cit., punti 53-56).
44 Pertanto, se non si può escludere che il diritto
nazionale precisi i criteri relativi alla natura o al grado di una violazione,
da soddisfare affinché possa sorgere la responsabilità dello Stato per
violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale
nazionale di ultimo grado, tali criteri non possono, in nessun caso, imporre
requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di una manifesta
violazione del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della
summenzionata sentenza
Köbler.
45 Il diritto al risarcimento sorgerà, dunque, se tale
ultima condizione è soddisfatta, non appena sarà stato stabilito che la norma
di diritto violata ha per oggetto il conferimento di diritti ai singoli e che
esiste un nesso di causalità diretto tra la violazione manifesta invocata e il
danno subito dall’interessato (v., segnatamente, a tale riguardo, le
summenzionate sentenze
Francovich e a., punto 40; Brasserie du pêcheur e Factortame,
punto 51, nonché Köbler, punto 51). Come risulta, in
particolare, dal punto 57 della citata sentenza Köbler, tali tre condizioni sono, in effetti, necessarie
e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento, senza
tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato possa essere accertata a
condizioni meno restrittive in base al diritto nazionale.
46 Alla luce di quanto sopra considerato, si deve
quindi risolvere la questione proposta dal giudice del rinvio, come riformulata
con la sua lettera 13 gennaio 2004, nel senso che il diritto comunitario osta
ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità
dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione
del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado
per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle
norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale
organo giurisdizionale. Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione
nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo
o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la
sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi
in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale
precisata ai punti 53-56 della citata sentenza Köbler.
Sulle spese
47 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
Il diritto comunitario
osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la
responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di
una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale
di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione
delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da
tale organo giurisdizionale.
Il diritto comunitario
osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale
responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale
limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello
Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione
manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30
settembre 2003, causa C-224/01, Köbler.
(Seguono le firme)