ORDINANZA N. 72
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Augusto Antonio BARBERA
Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-quater, nel procedimento vertente tra Siemens Healthcare srl ed il Ministero della salute ed altri con ordinanza del 24 novembre 2023, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2024, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 9 aprile 2024.
Visti gli atti di costituzione di Siemens Healthcare srl e della Regione Toscana, nonché gli atti di intervento di Medtronic Italia spa, FRL Medical Service srl e Instrumentation Laboratory spa e del Presidente del Consiglio dei ministri;
viste le istanze di fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla ammissibilità degli interventi depositate da Medtronic Italia spa e da Instrumentation Laboratory spa;
uditi nella camera di consiglio dell’11 aprile 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio e il Giudice relatore Marco D’Alberti;
deliberato nella camera di consiglio dell’11 aprile 2024.
Ritenuto che, con ordinanza del 24 novembre 2023, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-quater, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
che il giudice rimettente riferisce di dover decidere sull’impugnazione dei provvedimenti regionali con i quali, in applicazione della previsione di legge, è stato disposto, nei confronti dell’impresa ricorrente (azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale), il recupero degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispostivi medici, relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, insieme agli atti generali presupposti;
che Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa sono intervenute nel presente giudizio incidentale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e hanno depositato istanze, ai sensi dell’art. 5 delle medesime Norme integrative, di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l’ammissibilità dell’intervento;
che entrambe le società riferiscono di essere aggiudicatarie di appalti pubblici, indetti da numerose aziende sanitarie in tutto il territorio nazionale, aventi ad oggetto la fornitura di dispositivi medici, e sostengono, conseguentemente, di essere portatrici di un interesse inerente all’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, in quanto destinate a subire effetti immediati e diretti derivanti dalla pronuncia di questa Corte;
che le due intervenienti riferiscono, altresì, di aver presentato autonomi ricorsi innanzi allo stesso TAR, avverso i medesimi atti amministrativi da cui origina il giudizio a quo, e di aver formulato in quella sede analoghe censure di illegittimità costituzionale nei riguardi della disposizione di legge che forma oggetto del presente giudizio;
che esse, inoltre, fanno anche presente di essersi «formalmente costituit[e]» nel giudizio a quo.
Considerato che Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa non rivestono la qualifica di parti nel presente giudizio incidentale in quanto esse, come emerge dagli atti processuali allegati all’ordinanza del giudice rimettente, al momento della rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non erano ancora intervenute nel giudizio a quo;
che, infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale «i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell’ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale» (tra le tante, sentenza n. 119 del 2020 e ordinanza n. 14 del 2022);
che l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, è ammissibile solo per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (tra le tante, sentenza n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all’udienza del 4 giugno 2019);
che, nella specie, Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all’oggetto del giudizio principale, bensì di un mero interesse riflesso all’accoglimento della questione, in quanto assoggettate alla disposizione censurata;
che nemmeno rileva, per costante giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che le predette società abbiano presentato, innanzi al medesimo TAR rimettente, autonomi ricorsi ove sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale di identico tenore rispetto a quelle relative al presente giudizio incidentale, nel quale chiedono di intervenire, «poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale […] e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione» (ordinanza n. 202 del 2020);
che per le considerazioni sopra esposte devono essere dichiarati non ammissibili gli interventi di Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non ammissibili gli interventi spiegati da Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 aprile 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO – Marco D’ALBERTI, Redattori
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024