Ordinanza allegata alla sent. n. 157 del 2023
ORDINANZA
Ritenuto che è intervenuto nel giudizio il dott. Cosimo Maria Ferri, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero il proprio intervento, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Considerato che questa Corte ha più volte affermato che nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito dello stesso (sentenza n. 230 del 2017 e ordinanza n. 269 del 2019), come tipicamente avviene quando l'interveniente sia parte di un giudizio comune - e in particolare del giudizio comune che ha originato il conflitto - i cui esiti o i cui effetti la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare (sentenza n. 169 del 2018, n. 259 del 2019, n. 107 del 2015, n. 221 e n. 224 del 2014): ipotesi nella quale gli interessi dell'interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni;
che tale ipotesi ricorre nella specie, essendo il dott. Ferri parte - in veste di incolpato - del giudizio disciplinare nel cui ambito è stato sollevato l'odierno conflitto e sul cui esito la pronuncia di questa Corte è suscettibile di influire, stante il rilievo che - per affermazione della stessa ricorrente - le intercettazioni della cui legittimità e utilizzabilità si discute assumono quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di incolpazione;
che, alla luce di tali considerazioni, l'intervento del dott. Cosimo Maria Ferri è, dunque, ammissibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento del dott. Cosimo Maria Ferri.
F.to: Silvana Sciarra, Presidente