Estratto dibattimentale del 23 novembre 2022 (sent. n. 259 del 2022)

SENTENZA N. 259

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Daria de PRETIS

Giudici: Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Omissis).

6.− È intervenuta in giudizio, infine, l’Enel Produzione spa (di seguito: Enel), sostenendo l’impugnativa del Governo limitatamente alle questioni dalla terza all’ottava.

Preliminarmente, la società giustifica la propria legittimazione, da un lato, in quanto titolare nella Regione Basilicata di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche con scadenza nel 2029 e, dunque, direttamente incisa dalla normativa censurata.

Dall’altro lato, invoca il superamento dell’orientamento contrario all’ammissibilità di interventi in giudizio di soggetti privi di potestà legislativa, in virtù delle modifiche operate dalla delibera di questa Corte dell’8 gennaio 2020 alle Norme integrative per i giudizi davanti a essa, applicabili ratione temporis. In particolare, deporrebbero per l’ammissione: il rinvio, contenuto nel modificato art. 23 (recante le norme procedurali del giudizio in via di azione), all’art. 4, ove consente l’intervento, nel giudizio incidentale, di terzi con posizione qualificata, e l’introduzione dell’istituto dell’amicus curiae, che confermerebbe l’utilità di apporti di conoscenza forniti da soggetti diversi dalle parti necessarie del giudizio. In base a queste considerazioni l’interveniente ritiene che elementi utili debbano, in primis, provenire da terzi in posizione processuale particolarmente qualificata.

(Omissis).

2.– In via preliminare, va dichiarato inammissibile l’intervento di Enel.

Come costantemente affermato da questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi.

Tale orientamento è stato confermato anche dopo le modifiche del 2020 alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale in quanto esse, diversamente da quanto dedotto dall’Enel, «non [hanno inciso] sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale» (così, ordinanza letta all’udienza del 25 febbraio 2020, allegata alla sentenza n. 56 del 2020 e di seguito nello stesso senso, tra le altre, sentenze n. 221 e n. 121 del 2022ordinanza letta all’udienza del 22 marzo 2022, allegata alla sentenza n. 117 del 2022ordinanza n. 134 del 2022ordinanza letta all’udienza dell’8 giugno 2021, allegata alla sentenza n. 187 del 2021).

Quanto al supposto trattamento deteriore rispetto alle opiniones, occorre ricordare che la ratio dell’intervento nel giudizio costituzionale è radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae (sentenze n. 221 n. 121 del 2022), come diversi sono i termini per l’ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali.

(Omissis).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l’intervento di Enel produzione spa;

(Omissis).