Ordinanza n. 133 del 2022

ORDINANZA N. 133

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 (recte: art. 1, comma 1), della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-11 marzo 2019, depositato in cancelleria il 12 marzo 2019, iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema;

deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1 (recte: art. 1, comma 1) della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021), in riferimento all’art. 81, primo e terzo comma, della Costituzione;

che la disposizione impugnata prevede che «[i]n base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste per l’anno 2019 entrate e spese di competenza per euro 10.106.141.621,37 e di cassa per euro 9.121.772.268,85, per l’anno 2020 entrate e spese di competenza per euro 8.731.538.626,70, per l’anno 2021 entrate e spese di competenza per euro 8.326.043.052,67, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge»;

che, secondo il ricorrente, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la Regione autonoma Sardegna avrebbe impegnato in favore dello Stato euro 250.245.000 a titolo di contributo alla finanza pubblica;

che tale importo sarebbe stato sottostimato, in quanto determinato senza tenere conto del concorso di cui all’art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e pari a euro 285.309.000;

che, pertanto, la norma in esame genererebbe minori entrate per il bilancio dello Stato in misura equivalente a tale ammontare per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021;

che, in tal modo, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 81, primo comma, Cost., che sancisce l’obbligo dello Stato di assicurare «l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio»;

che risulterebbe altresì violato l’art. 81, terzo comma, Cost., il quale imporrebbe la necessità della copertura finanziaria anche con riguardo alle disposizioni che, come quelle in oggetto, prevedono riduzioni di entrata e che, in precedenza, non sarebbero rientrate, almeno testualmente, nell’ambito dell’obbligo di copertura finanziaria;

che si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, deducendo l’inammissibilità e, comunque, la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che il ricorrente non avrebbe tenuto conto di quanto affermato nelle sentenze n. 77 del 2015 e n. 6 del 2019 di questa Corte, le quali avrebbero chiarito come lo Stato non possa imporre, per gli anni dal 2018 in avanti, il contributo di finanza pubblica di cui all’art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito;

che, infatti, quest’ultimo sarebbe stato abrogato dall’art. 1, comma 454, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», per cui esso si sarebbe imposto alle Regioni autonome solo fino al 2017;

che, pertanto, lo Stato non aveva alcun titolo per onerare la resistente del predetto contributo anche per le annualità successive;

che, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica stipulato il 7 novembre 2019 tra il Governo e la Regione autonoma Sardegna, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato il 16 luglio 2021 atto di rinuncia al ricorso, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 luglio 2021;

che in data 17 novembre 2021 la Regione autonoma Sardegna ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 (recte: art. 1, comma 1) della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021), in riferimento all’art. 81, primo e terzo comma, della Costituzione;

che, previa delibera del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2021, il ricorrente, con atto depositato il 16 luglio 2021, ha rinunciato al ricorso;

che la Regione autonoma Sardegna, con atto depositato il 17 novembre 2021, ha accettato tale rinuncia;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2022.