Sentenza n. 103 del 2021

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SENTENZA N. 103

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 162-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di E. L.d.S.S. e altro, con ordinanza del 10 dicembre 2019, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti l’atto di costituzione di E. L.d.S.S., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;

uditi l’avvocato Carlo Monaldi per E. L.d.S.S. e l’avvocato dello Stato Salvatore Faraci, quest’ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;

deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 10 dicembre 2019, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2020, il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede la possibilità in capo al giudice di determinare la misura dell’ammenda ai fini dell’oblazione in considerazione delle condizioni economiche dell’imputato e della gravità del fatto contestato.

2.– L’ordinanza del Tribunale di Cagliari è stata pronunciata nel corso di un processo penale nei confronti di E. L.d.S.S. e di P. M., imputati della contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen. (Acquisto di cose di sospetta provenienza). Il difensore di uno degli imputati ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 162-bis cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., giacché tale norma, in spregio alla ratio sottesa all’art. 133-bis cod. pen., non consente al giudice di individualizzare il trattamento sanzionatorio, sicché, nel caso di specie, la possibilità di ottenere l’effetto estintivo dell’oblazione passerebbe attraverso la dazione di euro 5.000,00, importo uguale sia per le persone abbienti che per quelle indigenti.

2.1.– Quanto alla rilevanza, il giudice a quo espone che gli imputati versano entrambi in una documentata condizione di manifesta indigenza. Osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen., l’oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative comporta il pagamento, prima dell’apertura del dibattimento, di una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Orbene, poiché, nella specie, è contestato il reato di cui all’art. 712 cod. pen., il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda in misura non inferiore a 10 euro, gli imputati per poter essere ammessi all’oblazione dovrebbero pagare la somma di 5.000,00 euro. Infatti, posto che l’art. 712 cod. pen. non prevede il massimo della pena pecuniaria, tale importo va determinato ai sensi dell’art. 26 cod. pen., che fissa appunto il limite massimo dell’ammenda nella somma di 10.000,00 euro. E, ad avviso del Tribunale, la somma di 5.000,00 euro sarebbe inesigibile dagli imputati, date le loro comprovate modeste condizioni economiche.

2.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva che l’art. 162-bis cod. pen., non prevedendo l’opportunità per il giudice di determinare la pena tenendo in considerazione la capacità economica dell’imputato, violerebbe l’art. 27, terzo comma, Cost. Il Tribunale di Cagliari ritiene infatti che un trattamento sanzionatorio sproporzionato e irragionevole in un caso come quello di specie, avente una modesta offensività, confliggerebbe con il principio della funzione rieducativa della pena, il quale impone l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio, attraverso la considerazione della figura del reo in ogni momento della dinamica punitiva.

2.3.– La norma censurata, secondo il rimettente, contrasterebbe altresì con l’art. 3 Cost., atteso che, per una questione meramente economica, ed in ragione della potenziale irrogazione di una pena decisamente sproporzionata rispetto alle loro capacità economiche, gli imputati non potrebbero ricorrere alla causa estintiva dell’oblazione, ovvero, pur ricorrendovi, sentirebbero una frustrazione tale da percepire come illegittima la pena loro inflitta.

Di fronte alla commissione di un medesimo reato, la causa di estinzione di cui all’art. 162-bis cod. pen. sarebbe allora non accessibile a chiunque, ma solamente alle persone abbienti o che comunque versino in discrete condizioni economiche. Il rimettente evidenzia ancora come per un medesimo fatto commesso in concorso da più persone potrebbe essere applicata una pena per nulla incisiva per certi imputati, perché particolarmente abbienti, ed allo stesso tempo molto gravosa per altri, perché indigenti. Ulteriore paradosso ravvisato nell’ordinanza di rimessione è che, in caso di commissione di più contravvenzioni, dunque con lesione più intensa del bene giuridico tutelato, il giudice, considerati gli artt. 78 e 81, terzo comma, cod. pen., non potrebbe irrogare un’ammenda superiore ad euro 3.098,00, sicché la domanda di oblazione presentata nell’ambito di un procedimento instaurato per più fatti di incauto acquisto potrebbe essere concessa dietro il pagamento di una somma inferiore a quella da corrispondere nel caso di contestazione unica.

3.– E. L.d.S.S. ha depositato memoria di costituzione, trascrivendo le deduzioni svolte nella memoria del 7 ottobre 2019 prodotta nel giudizio a quo e chiedendo di accogliere la questione di legittimità costituzionale come sollevata.

4.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o sia comunque rigettata per la sua infondatezza.

4.1.– Ad avviso della difesa statale, l’ordinanza di rimessione presenterebbe profili d’inammissibilità in relazione alla motivazione dell’effettiva rilevanza della questione per la descrizione lacunosa del procedimento principale e della fattispecie concreta sottoposta a giudizio. Non verrebbe specificata la fase in cui si trova il procedimento principale ai fini della verifica del termine per la proponibilità delle domande di oblazione avanzate, né indicata la sussistenza dei presupposti di cui al terzo ed al quarto comma dell’art. 162-bis cod. pen. Altrettanto carente, secondo l’Avvocatura generale, sarebbe la descrizione della fattispecie di incauto acquisto contestata ai due imputati.

4.2.– L’atto di intervento sottolinea, peraltro, l’infondatezza della questione, richiamando la sentenza n. 207 del 1974 di questa Corte, che negò l’illegittimità costituzionale dell’art. 162 cod. pen. in rapporto all’art. 3 Cost., rilevando come all’interesse dello Stato a definire i procedimenti aventi ad oggetto contravvenzioni, il cui trattamento sanzionatorio edittale non contempla l’obbligatorio ricorso a pene detentive e che attengono tutte a condotte di contenuta offensività, corrisponda il vantaggio per l’imputato di addivenire automaticamente a godere dell’estinzione del reato commesso, diversamente da quanto avviene con il ricorso ad altri riti speciali. E poiché il contravventore ammesso all’oblazione gode di una serie di effetti favorevoli ulteriori, non sarebbe irragionevole che sia il legislatore ad individuare in modo fisso l’entità della sanzione da versare per la contravvenzione commessa, con l’esclusione di qualunque concreta determinazione della pena da parte del giudice, come della possibilità di valutazione delle connotazioni fattuali della condotta e delle condizioni economiche del reo. Queste ultime, d’altro canto, sono state espunte dall’ambito edittale della pena dopo la modifica apportata agli artt. 24 e 26 cod. pen. dall’art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4.3.– Vengono ancora smentite le illogicità del sistema che il Tribunale di Cagliari allega a supporto delle proprie argomentazioni, quanto alla diversa incidenza che l’entità della somma richiesta per l’oblazione potrebbe rivestire nei confronti dei concorrenti nella medesima contravvenzione, a seconda delle capacità economiche di costoro, visto che le cause estintive riferiscono l’estinzione al rapporto giuridico base della pretesa punitiva, la quale, pure essendo unico il reato, è invece plurima rispetto ai concorrenti. Il principio di personalità della causa estintiva, di cui all’art. 182 cod. pen., non può, dunque, portare all’irragionevolezza del meccanismo dell’oblazione per la diversa afflittività dell’accesso ad esso nei confronti dei diversi autori di un medesimo reato.

Quanto alla diversa incidenza che l’entità della somma richiesta per l’oblazione potrebbe rivestire nei confronti dei concorrenti nella medesima contravvenzione, a seconda delle capacità economiche di costoro, osserva che il principio di personalità della causa estintiva, di cui all’art. 182 cod. pen. non può portare all’irragionevolezza del meccanismo dell’oblazione per la diversa afflittività dell’accesso ad esso nei confronti dei diversi autori di un medesimo reato.

Infine, quanto al paradosso ravvisato dal giudice a quo, secondo cui la somma da versare per oblare una pluralità di contravvenzioni sarebbe inferiore a quella necessaria per estinguere una sola di essa, la difesa statale sostiene che lo stesso sarebbe frutto di un erroneo presupposto interpretativo, in quanto, secondo costante principio giurisprudenziale, nelle ipotesi di concorso formale o di reato continuato, la somma occorrente per addivenire all’oblazione, ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen., si determina senza alcun riferimento all’art. 78 cod. pen.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede in capo al giudice la possibilità di determinare la misura dell’ammenda ai fini dell’oblazione in considerazione delle condizioni economiche dell’imputato e della gravità del fatto contestato.

Il rimettente è chiamato a decidere sulla domanda degli imputati di oblazione ai sensi della censurata disposizione, attraverso il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista per il reato contestato. E poiché, nella specie, tale reato è quello di cui all’art. 712 cod. pen. (Acquisto di cose di sospetta provenienza), gli imputati dovrebbero pagare la somma di euro 5.000,00, in considerazione del fatto che la sanzione pecuniaria massima prevista per quel reato, alternativa a quella della pena dell’arresto, non essendo determinata nel massimo edittale, va quantificata in euro 10.000,00 in base all’art. 26 cod. pen.

1.1.– Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata contrasterebbe con l’art. 27, terzo comma, Cost., poiché il trattamento sanzionatorio per casi come quello sottoposto al suo esame, in quanto sproporzionato e irragionevole, confliggerebbe con il principio della funzione rieducativa della pena. La stessa norma contrasterebbe altresì con l’art. 3 Cost., atteso che, in ragione della potenziale irrogazione di una pena sproporzionata rispetto alle rispettive capacità economiche, gli imputati non abbienti non potrebbero ricorrere alla causa estintiva dell’oblazione, o comunque percepirebbero come illegittima la sanzione loro inflitta.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità delle questioni in relazione alla motivazione della rilevanza, e comunque ne ha chiesto la dichiarazione di non fondatezza.

3.– Le questioni sono inammissibili per distinte e concorrenti ragioni.

3.1.– È, in primo luogo, fondata l’eccezione formulata dalla difesa statale per omessa descrizione della fattispecie concreta e conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza.

L’ordinanza di rimessione difetta, infatti, non solo della descrizione del fatto contestato – essendosi il giudice a quo limitato a riferire che gli imputati devono rispondere del reato di cui all’art. 712 cod. pen., del quale si afferma comunque la modesta offensività – ma anche di ogni indicazione circa la sussistenza delle altre condizioni cui l’art. 162-bis cod. pen. subordina l’ammissibilità dell’oblazione nel caso di reati contravvenzionali puniti alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria.

L’art. 162-bis cod. pen., invero, dispone, al primo comma, che «il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento»; al terzo comma, che «[l’]oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore»; e, al quarto comma, che «[i]n ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto».

Orbene, al di là della affermazione della modesta offensività del reato contestato, il Tribunale rimettente non ha argomentato sulla sussistenza delle altre condizioni, soggettive e oggettive, alle quali è subordinato l’accoglimento della domanda di oblazione. In particolare, difetta ogni indicazione in ordine alla tempestività della istanza formulata dagli imputati nel giudizio a quo, al bene oggetto dell’incauto acquisto e alla eventuale sussistenza di conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte dell’imputato.

Proprio con riferimento ad una questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 162-bis cod. pen., questa Corte ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, perché il giudice a quo, in relazione alla descrizione della fattispecie concreta, aveva riferito soltanto che si procedeva per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e che l’imputato aveva presentato istanza di ammissione all’oblazione, «entrando subito dopo nel merito della non manifesta infondatezza della questione, senza dunque in alcun modo accennare alla sussistenza delle condizioni imprescindibili per l’ammissibilità all’oblazione facoltativa di cui all’art. 162-bis cod. pen. e senza conseguentemente motivare sulla rilevanza della questione» (ordinanza n. 183 del 2005).

In conformità a tale precedente specifico, sussiste, quindi, una prima ragione di inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Cagliari (ex multis, ordinanze n. 210 e n. 92 del 2020, n. 103 e n. 71 del 2019, n. 85 e n. 7 del 2018, n. 210 e n. 46 del 2017, n. 237 del 2016).

3.2.– Le questioni sono, peraltro, inammissibili anche per l’omessa ricostruzione del contesto normativo entro il quale la disposizione censurata è ricompresa e per il tipo di pronuncia richiesta, che comporterebbe, ove accolta, la necessità di rideterminare le coordinate dell’oblazione ex art. 162-bis cod. pen., fino al punto di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa.

3.2.1.– Giova premettere che oggetto mediato delle censure di sproporzione e di irragionevolezza sollevate dal Tribunale di Cagliari sono, in realtà, la mancata quantificazione della sanzione pecuniaria massima per la contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen. e l’eccessività della misura massima dell’ammenda, pari ad euro 10.000,00, stabilita integrativamente in base all’art. 26 cod. pen. È infatti con riguardo all’importo della metà del massimo così individuato che il rimettente formula i propri dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Ma proprio la riferibilità dei lamentati vulnera agli evocati parametri, rende evidente come ciò di cui si duole il giudice a quo non sia soltanto il meccanismo delineato dall’art. 162-bis cod. pen., quanto piuttosto la determinazione della somma da pagare per l’oblazione per effetto delle richiamate disposizioni, l’una di carattere speciale, l’altra di carattere generale.

Peraltro, questa Corte, con l’ordinanza n. 207 del 2019, non considerata dal rimettente, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 712 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., proprio «nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l’ammenda non superiore a 516 euro», evidenziando come la relativa cornice edittale permetta al giudice un’ampia modulazione della pena da irrogare nel caso concreto.

3.2.2.– Tanto premesso, il rimettente non valuta che l’irrilevanza delle condizioni economiche del contravventore ai fini della indicazione della somma da pagare per beneficiare dell’oblazione, della quale egli si duole, è frutto, in realtà, della scelta più generale compiuta dal legislatore con gli artt. 100 e 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Con tale intervento normativo, infatti, le condizioni economiche del reo, originariamente contemplate nel quadro edittale dagli artt. 24 e 26 cod. pen. (i quali disponevano che, quando in relazione a tali condizioni la multa o l’ammenda stabilita dalla legge poteva presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice aveva la facoltà di aumentarla sino al triplo), sono state trasferite al momento giudiziale di determinazione della pena.

L’art. 100 della legge n. 689 del 1981, in particolare, ha aggiunto l’art. 133-bis cod. pen., il quale include le condizioni economiche del reo tra i criteri generali di commisurazione della pena pecuniaria operanti già all’interno delle cornici edittali. Tale articolo, del resto, segue una disposizione che detta i criteri, oggettivi e soggettivi, dei quali il giudice deve fare applicazione ai fini della valutazione della gravità del reato, in vista della concreta determinazione della pena all’esito dello svolgimento del processo o dei procedimenti speciali, come disciplinati dal codice di procedura penale. È, quindi, da ricondurre a tale opzione sistematica la conseguenza applicativa, censurata dal rimettente, che porta a privare di significatività le condizioni economiche del reo in sede di determinazione della somma, corrispondente alla terza parte o alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, che il contravventore è ammesso a pagare, in virtù degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., ai fini dell’estinzione per oblazione delle contravvenzioni (così, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 8 marzo 2011, n. 8973, e 21 ottobre 1987, n. 10998).

3.2.3.– Sotto un diverso profilo, deve rilevarsi che, come da questa Corte già affermato, l’istituto dell’oblazione trova fondamento «nell’interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, e nell’interesse del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna con tutte le conseguenze di essa» (sentenze n. 192 del 2020, n. 530 del 1995 e n. 207 del 1974). Rispetto a tali esigenze, l’introduzione, come richiesto dal rimettente, della possibilità per il giudice di determinare la somma da pagare a titolo di oblazione in considerazione delle condizioni economiche dell’imputato, pur se rispondente alla diversa e meritevole esigenza di non discriminare chi si trova in condizioni di indigenza nell’accesso alla definizione semplificata dei procedimenti relativi a reati contravvenzionali, sanzionati alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria, darebbe luogo ad un intervento additivo di carattere significativamente manipolativo.

Posto che il beneficio che consegue per l’imputato dalla definizione del procedimento a suo carico mediante oblazione è l’estinzione del reato, la detta verifica richiederebbe, pur sempre, la individuazione di una somma minima correlata all’entità della pena pecuniaria prevista, la cui determinazione non può che essere riservata alla discrezionalità del legislatore; nella quale rientra, comunque, prevedere, o meno, l’estinzione per oblazione dei reati, in relazione al disvalore ad essi assegnato (ordinanza n. 462 del 1987), e parimenti determinare la frazione della pena pecuniaria che l’imputato deve pagare per beneficiare dell’oblazione ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen. (sentenza n. 76 del 2019).

Del resto, la mera previsione della necessità che il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell’imputato ai fini della determinazione, in riduzione (ma, in ipotesi, anche in aumento) rispetto alla frazione legislativamente prevista, finirebbe per rendere l’istituto dell’oblazione altro da quello delineato e disciplinato dal legislatore. Non può, invero, non considerarsi che l’effetto voluto dal rimettente potrebbe essere conseguenza di diverse modulazioni da parte del legislatore: da quella in cui la frazione prevista per l’oblazione sia correlata non già alla pena edittale ma a quella che il giudice, in concreto, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., ritenga adeguata nel caso di specie, tanto più quando la disposizione sanzionatoria non preveda un massimo edittale per la pena pecuniaria; a quella in cui le condizioni economiche degli imputati potrebbero rilevare ai fini della individuazione di una percentuale di riduzione o di aumento rispetto alla misura ordinaria stabilita per l’oblazione.

L’integrazione sollecitata dal rimettente, quindi, da un lato pone in discussione la struttura stessa dell’istituto dell’oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen., dall’altro interferisce con le scelte sistematiche operate discrezionalmente dal legislatore, nella configurazione degli illeciti penali e del loro trattamento sanzionatorio, nonché delle cause di estinzione dei reati e, più in generale, nella configurazione degli istituti processuali attraverso i quali dette cause possono operare.

Tali aspetti determinano l’inammissibilità delle questioni sollevate dal rimettente, poiché con esse si chiede a questa Corte un intervento che assumerebbe il carattere di una “novità di sistema”, che si pone invece al di fuori dell’area del sindacato di legittimità costituzionale ed è rimesso a scelte di riforma demandate al legislatore (sentenze n. 250 del 2018, n. 252 del 2012; ordinanze n. 266 del 2014, n. 136 del 2013).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2021.