ORDINANZA N. 69
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO
Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 299, comma 3-bis, 300, comma 2, del codice di procedura penale, e 222, primo comma, del codice penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza nel procedimento penale a carico di T. P., con ordinanza del 12 febbraio 2020, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021.
Ritenuto che con ordinanza del 12 febbraio 2020, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato – in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nonché al «principio di ragionevolezza» – questione di legittimità costituzionale dell’art. 299, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, imporrebbe al giudice di sentire il pubblico ministero anche in caso di perdita di efficacia della misura cautelare personale per intervenuto proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen.;
che il giudice a quo censura altresì, per contrasto con l’art. 32, primo comma, Cost., l’art. 300, comma 1 (recte: comma 2), cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di proscioglimento dell’imputato in stato di custodia cautelare, subordina – giusta il rinvio all’art. 312 cod. proc. pen. – l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (da eseguirsi oggi in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza – in seguito: REMS) alla previa richiesta del pubblico ministero;
che il rimettente denuncia infine – sempre per contrasto con l’art. 32 Cost. – l’art. 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui dispone che, in caso di proscioglimento per infermità psichica, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (da eseguirsi in una REMS) sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni;
che il giudice a quo deve vagliare una richiesta del pubblico ministero di revoca della misura di sicurezza del ricovero in una REMS, applicata in via provvisoria dallo stesso rimettente – ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. proc. pen – nei confronti di un imputato già sottoposto a misura cautelare, contestualmente alla sentenza con cui, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva prosciolto per infermità di mente;
che, secondo quanto esposto dal rimettente, la richiesta del pubblico ministero è fondata sulla dedotta nullità del provvedimento di applicazione provvisoria della misura di sicurezza, per essere stato lo stesso adottato in difetto di richiesta della pubblica accusa;
che, secondo il giudice a quo, la richiesta del pubblico ministero dovrebbe essere accolta, dal momento che, secondo il diritto vivente (sono citate le sentenze della Corte di cassazione, sezione sesta penale, 10 ottobre-5 dicembre 1995, n. 3472; sezione quinta penale, 28 novembre 1997-22 gennaio 1998, n. 5452; sezione seconda penale, 18 marzo-28 ottobre 1998, n. 1962; sezione seconda penale, 27 settembre-27 ottobre 2005, n. 39495; sezione seconda penale, 18 maggio-7 giugno 2006, n. 19549; sezione sesta penale, 24 settembre-6 ottobre 2008, n. 38138; sezione prima penale, 11 novembre-5 dicembre 2008, n. 45313), la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per proscioglimento dell’imputato, a norma dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen., non avrebbe potuto essere adottata in difetto del previo parere del pubblico ministero, richiesto dall’art. 299, comma 3-bis, del medesimo codice;
che, tuttavia, l’obbligo di acquisire tale parere prima di dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all’imputato prosciolto si porrebbe in contrasto sia con l’art. 13 Cost., in quanto «l’eventuale ultrattività del titolo cautelare non poggerebbe su gravi indizi di colpevolezza radicalmente esclusi dall’accertato proscioglimento dell’imputato», sia con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 5, paragrafo 1, CEDU, poiché la privazione della libertà personale dell’imputato avverrebbe qui al di fuori delle ipotesi consentite dalla disposizione convenzionale;
che sarebbe altresì vulnerato il canone di ragionevolezza, atteso che: a) l’imposizione del previo parere del pubblico ministero produrrebbe un inammissibile effetto di limitazione o differimento degli effetti della decisione giudiziale; b) non sarebbe possibile acquisire tale parere prima della decisione sulla responsabilità penale dell’imputato, della quale non si potrebbe prevedere l’esito; c) ove la declaratoria di immediata perdita di efficacia della misura cautelare dovesse essere posticipata rispetto al proscioglimento per consentire l’acquisizione del parere del pubblico ministero, l’imputato rimarrebbe sottoposto, ancorché per un breve lasso di tempo, a una misura restrittiva della libertà personale priva di giustificazione;
che – prosegue il rimettente – la richiesta di revoca dell’applicazione provvisoria del ricovero in una REMS dovrebbe essere accolta, anche sotto il distinto profilo che la misura di sicurezza non avrebbe potuto essere ordinata in difetto di richiesta della pubblica accusa, secondo il disposto degli artt. 300, comma 2, e 312, cod. proc. pen.;
che, tuttavia, l’art. 300, comma 2, cod. proc. pen., «ove interpretato nel senso che […] contenga un richiamo integrale alle disposizioni di cui all’art. 312 dello stesso codice» – e pertanto consenta l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una REMS all’imputato prosciolto per infermità mentale solo su richiesta del pubblico ministero – si porrebbe in contrasto con l’art. 32, primo comma, Cost.;
che, secondo la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 253 del 2003), la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (oggi, in una REMS) ha un contenuto essenzialmente terapeutico, sicché subordinarne l’applicazione alla richiesta del pubblico ministero – il quale invece, avendo chiesto la condanna dell’imputato, lo riterrebbe capace di intendere e di volere – violerebbe «il diritto alla cura della salute dell’imputato affetto da grave infermità mentale»;
che tale vulnus si produrrebbe «sia nel caso che si pervenga – sulla scorta della mancanza di richiesta del pubblico ministero [in ordine] all’applicazione della misura di sicurezza – alla eventuale ultrattività della misura custodiale sino alla definitività della sentenza (ciò che garantirebbe le esigenze di tutela della collettività ma a costo di privare il malato psichico del diritto alle cure adeguate alla sua malattia); sia nel caso che, in assenza della suddetta richiesta, venga dichiarata la mera perdita di efficacia della misura custodiale (e ciò anche in disparte dal fatto che in tale eventualità verrebbe meno qualsivoglia misura a tutela della collettività rispetto ai pericoli collegati alla prognosi di “pericolosità sociale” dell’incapace)»;
che – osserva infine il rimettente – a dispetto dell’entrata in vigore dell’art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, che dispone il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari a favore delle REMS, l’art. 222, primo comma, cod. pen., tuttora in vigore, prescrive che, nel caso di proscioglimento per infermità psichica, è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni (ipotesi in specie non ricorrente);
che il censurato art. 222, primo comma, cod. pen. «imporrebbe al giudice, in luogo di ordinare “immediatamente” la misura di sicurezza in una c.d. REMS, ai sensi dell’art. 312 cod. proc. pen., di [applicare], in via definitiva, la misura del ricovero in una REMS per la durata non inferiore a due anni: misura la cui effettiva applicazione, rimarrebbe, tuttavia, sospesa sino alla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento»;
che la previsione di una durata minima biennale della misura si porrebbe in contrasto con l’art. 32 Cost., in quanto la misura di sicurezza disposta nei confronti di un soggetto infermo di mente non dovrebbe avere un contenuto punitivo e dovrebbe essere applicata solo «per il tempo strettamente necessario a contemperare le esigenze di cura del paziente con quelle di tutela della collettività – corrispondente al lasso di tempo nel corso del quale il destinatario può essere considerato “socialmente pericoloso”», sicché nessun automatismo dovrebbe guidare il giudice nella determinazione del tempo necessario ad assicurare tali finalità (è citata la sentenza n. 139 del 1982 di questa Corte);
che dovrebbe dunque ritenersi «superata» la distinzione tra applicazione provvisoria e definitiva delle misure di sicurezza, e possibile per il giudice applicare, ai sensi dell’art. 300, comma 2, cod. proc. pen., anche in difetto di richiesta del pubblico ministero, una misura di sicurezza di durata non determinata, la cui esecuzione possa cessare non appena scemi la pericolosità sociale dell’infermo di mente;
che le questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti, in quanto inciderebbero sulla possibilità, per il giudice, di disporre la revoca della misura di sicurezza applicata con effetto immediato nella sentenza di proscioglimento; revoca che comporterebbe la permanenza dell’imputato in stato di custodia cautelare fino al momento dell’irrevocabilità della sentenza di proscioglimento;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate;
che sarebbero anzitutto inammissibili, per irrilevanza, le censure sollevate in riferimento agli artt. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., e 222, primo comma, cod. pen., in quanto tali disposizioni non dovrebbero essere applicate nel giudizio a quo;
che erroneamente il rimettente assumerebbe che l’applicazione della misura di sicurezza abbia comportato una «declaratoria implicita di perdita di efficacia della misura cautelare custodiale in atto» e, viceversa, che la revoca della misura di sicurezza comporterebbe una “reviviscenza” della custodia cautelare;
che una simile ricostruzione si porrebbe in aperto contrasto, da un lato, con il tenore degli artt. 300, comma 1, 532, comma 1, e 306, comma 1, cod. proc. pen., che impongono al giudice, in caso di proscioglimento, la declaratoria di immediata perdita di efficacia della misura cautelare e l’immediata rimessione in libertà dell’imputato; e, dall’altro lato, con l’autonomia strutturale tra misure cautelari e misure di sicurezza, risultante dalla giurisprudenza che nega l’applicabilità dell’art. 299 cod. pen. nel passaggio dall’una all’altra (è citata Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 2 maggio-12 giugno 2019, n. 26080) e che evidenzia la diversità di presupposti dei due istituti (sono citate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 aprile-19 giugno 2014, n. 26589 e la sentenza n. 228 del 1999 di questa Corte).
che del pari inammissibile sarebbe la questione relativa agli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. pen., risolvendosi la censura del rimettente – il quale denuncerebbe «l’ingiustificato “condizionamento” derivante ai poteri del giudice dalla previsione di una necessaria iniziativa del pubblico ministero» – nella sollecitazione di un intervento riservato alla discrezionalità del legislatore;
che, con la sentenza n. 4 del 1992, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’allora vigente art. 291, comma 1-bis, cod. proc. pen., che consentiva al giudice di disporre misure cautelari meno gravi solo se il pubblico ministero non avesse espressamente richiesto di provvedere in ordine alle misure indicate, evidenziando, tra l’altro, la coerenza di tale assetto normativo con «un modello processuale che dichiaratamente mira ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente, la terzietà del giudice»;
che tali principi si attaglierebbero anche al caso di specie, dovendosi ritenere che la necessità della richiesta del pubblico ministero per l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza sia conforme al modello “accusatorio” che costituisce cardine del vigente codice di rito e miri a preservare l’equidistanza del giudice dalle parti;
che, in definitiva, la previsione della richiesta del pubblico ministero quale «presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza» (ancora sentenza n. 228 del 1999) costituirebbe una scelta non solo afferente all’ambito di discrezionalità del legislatore ma anche pienamente coerente con «un principio basilare che informa l’intero sistema della procedura penale».
Considerato che, con l’ordinanza di rimessione in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza solleva tre distinte questioni di legittimità costituzionale;
che con la prima questione – prospettata in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nonché al «principio di ragionevolezza» – il rimettente censura l’art. 299, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, imporrebbe al giudice di sentire il pubblico ministero anche in caso di perdita di efficacia della misura cautelare personale per intervenuto proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen.;
che, rispetto a tale questione, è fondata l’eccezione dell’Avvocatura generale dello Stato di inammissibilità per irrilevanza;
che il rimettente deve infatti decidere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare l’applicazione provvisoria del ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (in seguito: REMS), disposta dallo stesso giudice a carico di un imputato ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. proc. pen. contestualmente alla sentenza con la quale, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva prosciolto per infermità mentale;
che l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ex artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. pen., costituisce vicenda distinta – seppur, nel caso di specie, contestuale – rispetto alla declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per intervenuto proscioglimento, ai sensi dell’art. 300, comma 1, del medesimo codice;
che di ciò si trae conferma dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove alla revoca di una misura cautelare faccia seguito l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex art. 312 cod. proc. pen., deve escludersi che i due provvedimenti integrino un’unica vicenda cautelare, nella quale il secondo si configuri come sostitutivo del primo, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., attesa la diversità dei presupposti indiziari e funzionali delle due misure (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 2 maggio-12 giugno 2019, n. 26080);
che la decisione del rimettente in ordine alla richiesta del pubblico ministero di revocare l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza non potrebbe comunque provocare il ripristino della precedente custodia cautelare, venuta meno ex lege ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen. al momento della pronuncia di proscioglimento dell’imputato;
che deve perciò escludersi che il rimettente sia chiamato, nel procedimento a quo, a fare nuovamente applicazione dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen., e che si ponga dunque in tale procedimento un problema di applicazione del censurato art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., il quale prescrive – in via generale – la necessità del parere del pubblico ministero in caso di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive o interdittive;
che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento a tale norma è ictu oculi irrilevante e, per tale ragione, manifestamente inammissibile;
che, con la seconda questione, il rimettente denuncia, per contrasto con l’art. 32, primo comma, Cost., l’art. 300, comma 1 (recte, come si evince dalla motivazione: comma 2), cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di proscioglimento dell’imputato in stato di custodia cautelare, subordina – giusta il rinvio all’art. 312 cod. proc. pen. – l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza alla previa richiesta del pubblico ministero;
che, ad avviso del giudice a quo, posto che la misura di sicurezza del ricovero in una REMS avrebbe un contenuto essenzialmente terapeutico, condizionarne l’applicazione alla richiesta del pubblico ministero violerebbe «il diritto alla cura della salute dell’imputato affetto da grave infermità mentale»;
che la questione è in questo caso rilevante, in quanto suscettibile di determinare l’esito della decisione del giudice a quo, chiamato a vagliare la richiesta del pubblico ministero di revoca dell’applicazione in via provvisoria del ricovero in una REMS all’imputato prosciolto, proprio perché adottata ex art. 300, comma 2, cod. proc. pen., ma in difetto della previa richiesta della pubblica accusa;
che il rimettente muove dal presupposto interpretativo, in sé non implausibile, secondo cui sarebbe necessaria la richiesta del pubblico ministero anche per l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza all’imputato contestualmente prosciolto per vizio di mente, atteso che l’art. 300, comma 2, cod. proc. pen. dispone che «se l’imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell’articolo 312», e quest’ultima disposizione richiede il parere del pubblico ministero per l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza;
che, tuttavia, il parametro costituzionale evocato è inconferente;
che non v’è dubbio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che le REMS siano strutture «a esclusiva gestione sanitaria» (sentenza n. 99 del 2019), e che durante il ricovero debba essere assicurata all’internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche (come già affermato dalla sentenza n. 253 del 2003 in relazione alla generalità delle misure di sicurezza per le persone inferme di mente), con lo scopo ultimo di assicurarne l’obiettivo della risocializzazione (sentenza n. 73 del 2020) attraverso un trattamento individualizzato volto anche al superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie;
che, cionondimeno, il ricovero nelle REMS è pur sempre la modalità oggi prevista dall’ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9), ossia di una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell’internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato (art. 202 cod. pen.);
che, conseguentemente, è sfornito di plausibilità l’assunto – implicito nella trama argomentativa del rimettente – di un interesse riconducibile alla sfera di tutela dell’art. 32 Cost., in capo all’imputato prosciolto per vizio di mente, a ottenere non già un trattamento (volontario o obbligatorio) strutturalmente funzionale alla tutela della sua salute mentale ai sensi degli artt. 33 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), bensì l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una REMS, interesse che sarebbe suscettibile di essere pregiudicato dall’eventuale inerzia del pubblico ministero nel richiedere l’applicazione in via provvisoria della misura;
che l’evidente inconferenza del parametro invocato a supporto della questione ne comporta la manifesta inammissibilità;
che, con la terza questione, il rimettente censura, ancora in riferimento all’art. 32 Cost., l’art. 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui dispone che, in caso di proscioglimento per infermità psichica, la misura di sicurezza del ricovero in una REMS sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni;
che anche tale questione all’evidenza difetta di rilevanza, come eccepito dall’Avvocatura generale dello Stato;
che, infatti, nel procedimento a quo si discute unicamente dell’applicazione provvisoria della misura di sicurezza, regolata dagli artt. 206 cod. pen., 312 e 313 cod. proc. pen., i quali non prevedono alcuna durata minima di tale applicazione provvisoria;
che, per contro, il censurato art. 222, primo comma, cod. pen. disciplina l’applicazione in via definitiva della misura di sicurezza, della quale non si discute nel procedimento a quo;
che, ad ogni buon conto, lo stesso art. 222 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che «spetta al giudice [della sorveglianza] il potere di revoca della misura di sicurezza – ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità – anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge (sentenza n. 110 del 1974)» (ordinanza n. 287 del 2009);
che, pertanto, anche la terza questione è manifestamente inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 299, comma 3-bis, 300, comma 2, del codice di procedura penale, e 222, primo comma, del codice penale, sollevate – in riferimento complessivamente agli artt. 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nonché al «principio di ragionevolezza» – dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2021.