ORDINANZA N. 266
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO;
Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 8 agosto 2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-18 ottobre 2019, depositato in cancelleria il 16 ottobre 2019, iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;
udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 il Giudice relatore Nicolò Zanon;
deliberato nella camera di consiglio del 18 novembre 2020.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 15-18 ottobre 2019 e depositato il 16 ottobre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 8 agosto 2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie), per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo in relazione alle disposizioni – in particolare l’art. 53 – ed ai principi di armonizzazione contabile dettati dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché per violazione dell’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
che l’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 15 del 2019 – nel sostituire l’art. 3 della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) – prevede, ai commi 2 e 3, lo stanziamento in appositi capitoli di spesa non impegnabili di somme costituenti «risorse liberate» in corrispondenza di contributi alla finanza pubblica disposti da precedenti manovre finanziarie statali e fatte oggetto di sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale in favore della medesima Regione autonoma Sardegna;
che, secondo il ricorrente, fino alla definizione di un apposito accordo con lo Stato, non sarebbero individuabili «risorse liberate» da iscrivere in bilancio regionale, anche se accantonate in apposito fondo;
che, in ogni caso, essendo pendenti giudizi civili ed amministrativi instaurati dalla Regione autonoma Sardegna contro il Ministero dell’economia e delle finanze avverso i provvedimenti di riparto dei contributi alla finanza pubblica tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’iscrizione e l’accertamento delle corrispondenti risorse nel bilancio regionale, difettando del necessario titolo giuridico, sarebbero qualificabili come operazioni contabili contrarie alla disciplina armonizzata prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;
che il comma 3 dell’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 15 del 2019, nel prevedere l’iscrizione e l’accertamento nel bilancio regionale di somme corrispondenti alla compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale – compartecipazione maturata dal 2010 al 2016 per effetto di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – non avrebbe tenuto conto, a giudizio del ricorrente, del fatto che tale pronuncia è stata appellata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sicché il previsto accertamento da parte della Regione non troverebbe una corrispondente spesa nel bilancio statale;
che, infine, il comma 4 dell’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 15 del 2019, disponendo l’iscrizione e l’accertamento in bilancio di una somma relativa alla restituzione del maggiore gettito della tassa automobilistica trattenuto con decreti interministeriali, non avrebbe tenuto conto del fatto che questi ultimi, per gli anni 2010 e 2011, si sarebbero perfezionati anteriormente all’entrata in vigore delle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali), sicché anche in tal caso, per il ricorrente, la Regione autonoma Sardegna non disporrebbe di alcun titolo giuridico per procedere all’accertamento delle relative somme a titolo di restituzione, con conseguente violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. e dell’art. 3 dello statuto reg. Sardegna, che impone a quest’ultima il rispetto della Costituzione, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica;
che la Regione autonoma Sardegna si è costituita in giudizio, argomentando in ordine alla non fondatezza del ricorso statale;
che, in particolare, con riferimento ai commi 2 e 3 dell’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 15 del 2019, ha dedotto che le norme regionali avrebbero inteso «evitare una appropriazione unilaterale al bilancio dello Stato di risorse statutariamente spettanti alla Regione autonoma della Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di sua competenza» e che, comunque, sarebbero state correttamente applicate le sentenze n. 6 del 2019 e n. 77 del 2015 della Corte costituzionale;
che, quanto alle prospettate violazioni dei principi contabili espressi dal d.lgs. n. 118 del 2011, la Regione autonoma Sardegna, con particolare riferimento all’impugnativa del comma 3 dell’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 15 del 2019, ha sostenuto che la pendenza di un’impugnazione comporterebbe solo l’obbligo (di cui ha assicurato l’adempimento) di prevedere un apposito “fondo rischi” nel proprio bilancio;
che, infine, quanto al successivo comma 4, la resistente ha garantito la modifica della norma «con il primo DDL utile», rappresentando, comunque, che la somma non sarebbe stata utilizzata per finanziare nuova spesa, ma accantonata nel «fondo a garanzia degli equilibri del bilancio della Regione - esercizio 2019»;
che nelle more del giudizio, e precisamente in data 7 novembre 2019, lo Stato e la Regione autonoma Sardegna hanno stipulato un accordo in materia di finanza pubblica, in virtù del quale le parti si sono impegnate a ritirare i ricorsi pendenti ivi indicati, tra i quali è incluso anche quello introduttivo del presente giudizio;
che, inoltre, la legge della Regione Sardegna 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie) ha abrogato le disposizioni introdotte dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 15 del 2019 e ha modificato il comma 4 del citato art. 4 della medesima legge regionale;
che, con atto depositato in data 28 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 aprile 2020, ritenendo che siano venute meno le ragioni che avevano indotto all’impugnazione delle disposizioni regionali indicate in ricorso;
che, con atto depositato in data 28 ottobre 2020, la Regione autonoma Sardegna ha dichiarato di accettare tale rinuncia.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 232, n. 221 e n. 216 del 2020).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020.