Ordinanza n. 176 del 2020

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ORDINANZA N. 176

ANNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’iter di approvazione della proposta di legge costituzionale Atto Camera n. 1585-B (Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari), promosso da Raffaele Fantetti, nella qualità di senatore, con ricorso depositato in cancelleria il 10 gennaio 2020, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2020, fase di ammissibilità.

Udito il Giudice relatore Franco Modugno nella camera di consiglio del 24 giugno 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 25 giugno 2020.

Ritenuto che, con atto depositato in data 10 gennaio 2020, il senatore Raffaele Fantetti, che si qualifica avvocato, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento all’approvazione, in via definitiva e in seconda deliberazione, da parte della Camera dei deputati, nella seduta dell’8 ottobre 2019, della proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B (Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari), e all’approvazione della medesima proposta di legge, in seconda deliberazione, da parte del Senato della Repubblica in data 11 luglio 2019;

che, in particolare, il ricorrente lamenta un pregiudizio derivante dalle disposizioni che riguardano il numero di deputati e di senatori da eleggersi nella circoscrizione Estero, per cui all’art. l «la parola: "dodici” è sostituita dalla seguente: "otto”» e all’art. 2 «la parola: "sei” è sostituita dalla seguente: "quattro”»;

che il ricorrente riferisce di essere senatore della Repubblica nell’attuale legislatura, eletto nella circoscrizione Estero, ripartizione Europa, e afferma di aver sempre votato contro l’approvazione della proposta di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari;

che, riguardo alla legittimazione a sollevare il conflitto, il ricorrente ritiene di poter adire questa Corte, avendo il ricorso ad oggetto il procedimento legislativo, disciplinato dall’art. 72 della Costituzione, in virtù di quanto da essa affermato nell’ordinanza n. 17 del 2019, che riconoscerebbe la legittimazione soggettiva del singolo parlamentare, considerandolo, «pur nella sua atomicità, come un potere dello Stato italiano, in quanto ordinamento avente forma elettivamente democratica e parlamentare»;

che il ricorrente si rivolge a questa Corte per sottoporre alla sua attenzione «l’insopportabile compressione - financo l’illegittima violazione - del principio di rappresentanza democratica che la revisione costituzionale introdotta dalla suddetta iniziativa legislativa apporta alla Circoscrizione Estero, ovvero agli oltre sei milioni di cittadini italiani attualmente residenti all’estero ed ufficialmente registrati nell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero […])»;

che, dunque, in particolare, egli intenderebbe far valere la violazione, da un lato, del diritto alla rappresentanza democratica in Parlamento, del quale numerosi elettori italiani residenti all’estero sarebbero titolari, e, dall’altro lato, del «principio supremo» della rappresentanza democratica, violazione che si produrrebbe con l’approvazione del taglio del numero dei parlamentari, realizzando l’assenza di proporzionalità nel rapporto tra elettori ed eletti, dato che «in nessun altro ordinamento democratico e parlamentare moderno è riscontrabile un rapporto tra eletto ed elettore di circa l a 1.500.000 per i Senatori e di circa l a 750.000 per i Deputati; con l’aggravante che, in base alla divisione della circoscrizione elettorale "Estero” in quattro ripartizioni (ex art. 6 Lg. 458/2001), per la ripartizione Europa, nella quale risultano attualmente risiedere circa tre milioni di iscritti AIRE, tale rapporto eletto-elettore raggiungerebbe livelli persino doppi»;

che il ricorrente richiama le sentenze n. 203 del 1989, n. 1146 e n. 15 del 1988, n. 18 del 1982, n. 1 del 1977, n. 175 del 1973, n. 12 del 1972 e n. 30 del 1971, al fine di sottolineare che, per la giurisprudenza costituzionale, anche una legge di rango costituzionale può essere giudicata illegittima, se contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento;

che, in conclusione, il ricorrente ritiene che occorra un intervento di questa Corte per ristabilire la primazia del principio di rappresentanza democratica di cui all’art. 1 Cost., dal momento che la «squilibrata rappresentanza tra eletti ed elettori» – determinata dall’approvazione della legge di revisione costituzionale – violerebbe direttamente la natura democratica della Repubblica parlamentare italiana, essendo, peraltro, in tesi, senza dubbio raggiunta la «"soglia di evidenza”» della violazione lamentata, richiesta dalla più recente giurisprudenza costituzionale ai fini dell’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato.

Considerato che il senatore Raffaele Fantetti ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento all’approvazione, in via definitiva e in seconda deliberazione, da parte della Camera dei deputati, nella seduta dell’8 ottobre 2019, della proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B (Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari), e all’approvazione della medesima proposta di legge, in seconda deliberazione, da parte del Senato della Repubblica in data 11 luglio 2019;

che il ricorrente chiede a questa Corte di ristabilire la primazia del principio di rappresentanza democratica (art. 1 della Costituzione) e l’adeguata tutela del diritto alla rappresentanza democratica degli elettori italiani residenti all’estero registrati nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che sarebbero pregiudicate dalla riduzione del numero di deputati e di senatori da eleggersi nella circoscrizione Estero prevista dall’art. 1, secondo cui «la parola: "dodici” è sostituita dalla seguente: "otto”» e dall’art. 2, secondo cui «la parola: "sei” è sostituita dalla seguente: "quattro”» del testo di legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, recante le predette modifiche in materia di riduzione del numero dei parlamentari;

che, in particolare, l’intervento di questa Corte, ad avviso del ricorrente, sarebbe necessario per rimediare all’assenza di proporzionalità nel rapporto tra elettori ed eletti che tale riduzione determinerebbe, causando la violazione del principio «supremo» di rappresentanza democratica che connota la Repubblica parlamentare italiana e del connesso diritto di rappresentanza democratica degli elettori registrati nell’AIRE;

che il ricorrente ritiene sussistente la propria legittimazione soggettiva a sollevare il conflitto, poiché il ricorso avrebbe ad oggetto il procedimento legislativo disciplinato dall’art. 72 Cost.;

che va rilevato, sotto il profilo soggettivo, che il ricorrente non denunzia la menomazione di sue prerogative, connesse allo svolgimento della funzione parlamentare;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «ai fini dell’ammissibilità del conflitto, è […] necessario che il singolo parlamentare alleghi "una sostanziale negazione o un’evidente menomazione” delle proprie funzioni costituzionali» (ordinanza n. 275 del 2019 e, nello stesso senso, ordinanza n. 86 del 2020);

che, dunque, è da ritenersi inammissibile il ricorso che non offra elementi tali da portare all’evidenza di questa Corte «la palese violazione delle prerogative dei senatori ricorrenti» (ordinanza n. 274 del 2019), essendo, infatti, richiesto al ricorrente «di motivare la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi» (ordinanza n. 181 del 2018 e, nello stesso senso, da ultimo, ordinanza n. 129 del 2020);

che, pertanto, risulta palese la carenza del requisito soggettivo per la proposizione del conflitto;

che quanto già rilevato rende superfluo l’esame degli ulteriori profilli di inammissibilità del conflitto;

che, in conseguenza, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Raffaele Fantetti nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2020.