Sentenza n. 64 del 2020

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SENTENZA N. 64

 

ANNO 2020

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente: Marta CARTABIA;

 

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra la General Beton Italy srl e il Comune di Romano d’Ezzelino con ordinanza del 5 febbraio 2019, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2019.

 

Visto l’atto di intervento della Regione Veneto;

 

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

 

deliberato nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

 

Ritenuto in fatto

 

1.– Con ordinanza del 5 febbraio 2019 (r.o. n. 95 del 2019), il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (d’ora innanzi: TAR Veneto) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 118, comma primo, e 119, commi primo, secondo e quarto, della Costituzione.

 

1.1.– La norma censurata è contenuta nella legge regionale che dà attuazione alla previsione di cui all’art. 16, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; d’ora innanzi: t.u. edilizia), in base alla quale le Regioni sono tenute a determinare la quota del costo di costruzione a carico del titolare di un nuovo permesso di costruire, in misura «variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione».

 

In particolare, nell’adottare le quote del costo di costruzione in conformità a tale previsione, la Regione Veneto ne ha disposto l’applicazione ai procedimenti in corso, relativi ai permessi di costruire nei quali l’entità del detto contributo non sia stata ancora determinata; quindi, con la disposizione censurata, ha stabilito: «[r]esta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».

 

2.– Il giudizio principale è stato promosso da General Beton Italy srl, la quale, dopo aver versato, il 5 novembre 2008, la quota del costo di costruzione richiesta dal Comune di Romano d’Ezzelino per il rilascio del permesso relativo ad un fabbricato plurifamiliare, ha ricevuto dallo stesso Comune un “atto di rettifica” del 4 dicembre 2014, con richiesta di versamento di un ulteriore importo a conguaglio; e ciò sul presupposto del fatto che la somma pagata all’atto del rilascio del titolo edilizio era stata erroneamente determinata nel 2 per cento del costo complessivo – in base a quanto previsto dalla legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l’assetto e l’uso del territorio) – anziché nel maggiore importo corrispondente al 5 per cento del detto costo, misura minima fissata dal citato art. 16, comma 9, del t.u. edilizia.

 

2.1.– Al rifiuto della società di corrispondere il conguaglio era seguita una seconda intimazione da parte dell’ente territoriale, alla quale la ricorrente aveva nuovamente dato riscontro negativo, evidenziando che nelle more era entrata in vigore la norma censurata; secondo la ricorrente, infatti, tale ultima consentiva che il Comune potesse pretendere il contributo per il costo di costruzione in base alle quote indicate dall’art. 16, comma 9, del t.u. edilizia solo ove la relativa determinazione fosse avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire, e non con successiva richiesta di conguaglio.

 

2.2.– Il Comune di Romano d’Ezzelino aveva pertanto notificato alla società un “atto di intimazione di pagamento” il 13 marzo 2017; e tale atto era stato impugnato innanzi al TAR Veneto, con contestuale richiesta di una pronunzia di accertamento negativo del diritto dell’ente territoriale a pretendere il maggior credito vantato.

 

3.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che la decisione della controversia impone la soluzione di un’unica questione di diritto, ovvero l’applicabilità o meno, al caso di specie, della censurata disposizione regionale.

 

Ove, infatti, quest’ultima fosse applicabile nel senso invocato dalla ricorrente, il Comune non avrebbe titolo a pretendere importi maggiori di quello già determinato in base alla legge reg. Veneto n. 61 del 1985.

 

3.1.– Al riguardo, il TAR Veneto assume che la norma censurata avrebbe sostanziale efficacia retroattiva, essendo applicabile anche ai casi in cui la richiesta di conguaglio da parte dell’amministrazione sia stata effettuata prima della sua entrata in vigore.

 

Osserva, inoltre, che essa non è suscettibile di alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, poiché esclude espressamente l’applicazione della norma statale di principio per il caso in cui i Comuni, erroneamente, non vi abbiano provveduto all’atto del rilascio del titolo edilizio.

 

4.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente denunzia l’illegittimità costituzionale della norma sotto sei distinti profili.

 

4.1.– In primo luogo, la norma censurata sarebbe illegittima per contrasto con l’art. 117, comma terzo, Cost.

 

Il rimettente premette che, nell’ambito della materia «governo del territorio», l’onerosità dell’attività edificatoria costituisce un principio fondamentale e che la medesima qualificazione va attribuita a tutte le disposizioni che, incidendo su tale principio, concorrono a determinarne l’effettiva portata, comprese le norme statali che stabiliscono le misure minime e massime dei costi connessi all’attività edificatoria.

 

Ciò posto, osserva che, nei casi previsti dalla legge, tale attività dev’essere assoggettata al pagamento di un contributo per il costo di costruzione in base alla disciplina applicabile al momento del rilascio del titolo, e che nel caso di specie quest’ultima va individuata nel citato art. 16, comma 9, del t.u. edilizia; di qui l’illegittimità della disposizione censurata, che sottrae all’applicazione di tale legge statale di principio i contributi erroneamente liquidati in base alla previgente disciplina regionale.

 

4.2.– In secondo luogo, il rimettente assume che lo stesso art. 16, comma 9, del t.u. edilizia costituirebbe principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 119, comma secondo, Cost., poiché l’obbligo al pagamento del contributo di costruzione «trova la sua ragione nella compartecipazione del soggetto che assuma l’iniziativa edificatoria ai costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione consegue».

 

Osserva, pertanto, che la difforme quantificazione del contributo, ricadendo sulla misura di un corrispettivo di diritto pubblico di spettanza del Comune che rilascia il titolo edilizio, e modificandola rispetto a quanto stabilito dal legislatore statale, condurrebbe ad una violazione degli artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo, Cost.

 

4.3.– Ad avviso del rimettente, inoltre, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 5, 117, comma terzo, e 118, comma primo, Cost., dei quali costituisce diretta attuazione l’art. 2, comma 3, del t.u. edilizia, laddove stabilisce che: «[l]e disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi».

 

Tale ultima previsione, infatti, recando una disciplina transitoria e cedevole, destinata a trovare applicazione nelle more dell’adeguamento delle legislazioni regionali ai principi contenuti nel testo unico, avrebbe la specifica finalità di impedire che l’inerzia delle Regioni ponga nel nulla l’operatività delle norme statali di principio nella materia «governo del territorio», preservando la riserva legislativa dello Stato ed al contempo garantendo una disciplina nazionale uniforme e conforme ai medesimi principi; tale finalità sarebbe frustrata dalla norma censurata, idonea a costituire un regime differenziato rispetto a quello applicabile sull’intero territorio nazionale.

 

4.4.– Ancora, la norma avrebbe l’effetto di impedire ai Comuni di ottenere il pagamento del contributo per il costo di costruzione in misura pari al minimo previsto dal legislatore statale, con conseguente violazione del principio di equiordinazione fra enti territoriali (art. 114 Cost.), del principio di autonomia finanziaria dei Comuni (art. 119, commi primo, secondo e quarto, Cost.) e del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.).

 

Il contributo per il costo di costruzione, infatti, concorrerebbe con tutte le altre entrate, aventi o meno natura tributaria, al finanziamento integrale delle spese necessarie ai Comuni per espletare le loro funzioni; la norma censurata, escludendo che i Comuni possano ottenere il contributo nella misura prevista tramite richiesta di conguaglio, inciderebbe su un credito già acquisito al patrimonio comunale per effetto del rilascio del permesso di costruire.

 

4.5.– La norma sarebbe inoltre illegittima con riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.

 

Al riguardo, il rimettente premette che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che l’atto di imposizione e liquidazione del contributo, quale corrispettivo di diritto pubblico richiesto per la compartecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, ha natura paritetica; il relativo importo, in quanto determinato interamente dalla legge, può essere rettificato dall’amministrazione in caso di errori, senza che di tanto il privato interessato possa lamentarsi, essendo anch’egli tenuto all’osservanza della norma di riferimento per la liquidazione.

 

La norma censurata, nell’assoggettare a disciplina peculiare un rapporto obbligatorio già sorto alla data della sua entrata in vigore, ed in particolare escludendone la modificabilità da parte del Comune una volta determinato l’importo in sede di rilascio del titolo, inciderebbe sul relativo regime giuridico, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».

 

4.6.– Infine è denunziata la violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza della disposizione censurata, che, disciplinando rapporti obbligatori di fonte legale integralmente definiti nel loro contenuto dalla medesima legge, ne regola diversamente gli effetti in dipendenza della circostanza, del tutto casuale, che il Comune abbia o meno fatto corretta applicazione della legge vigente al momento del rilascio del titolo.

 

5.– Con atto depositato il 16 luglio 2019 è intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale del Veneto, eccependo l’inammissibilità, ed in subordine l’infondatezza, delle questioni.

 

5.1.– Ricostruito il quadro degli interventi normativi che hanno determinato l’entità della quota per il costo di costruzione, ha sostenuto che la disposizione censurata non sarebbe applicabile alla fattispecie dedotta nel giudizio principale, con conseguente inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

 

5.2.– Nel merito, ha poi osservato che nella materia «governo del territorio» deve attribuirsi carattere di principio fondamentale alle sole norme statali che sanciscono l’onerosità degli interventi edilizi, se del caso mediante indicazione di una “forbice” di scelta per la determinazione del relativo valore, ma non alla determinazione di un coefficiente minimo al medesimo scopo, pena un’eccessiva compromissione della competenza legislativa regionale.

 

Ancora, ha osservato che tra le finalità dell’intervento vi era anche la salvaguardia del legittimo affidamento dei cittadini nei provvedimenti e negli atti della pubblica amministrazione; la disposizione regionale era volta, infatti, ad impedire che le eventuali determinazioni erronee del contributo operate dai Comuni all’atto del rilascio del titolo potessero comportare la successiva richiesta di ulteriori somme agli interessati, i quali peraltro si erano determinati a realizzare le opere edili sono dopo aver conosciuto gli esatti importi che avrebbero dovuto versare a corrispettivo.

 

Infine, con riferimento alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ha evidenziato che la competenza statale è limitata principalmente alla determinazione degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, e gli interventi normativi che incidono sull’autonomia degli enti territoriali devono svolgersi secondo canoni di proporzionalità e ragionevolezza, lasciando in capo alle Regioni la potestà legislativa per l’adozione di misure di dettaglio volte ad attuare i principi fondamentali. La disposizione censurata, per l’appunto, costituiva esplicazione della competenza regionale alla fissazione dei parametri di riferimento per il calcolo del contributo.

 

6.– In data 5 febbraio 2020 il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha depositato memoria integrativa, ribadendo le proprie difese, in particolare a sostegno dell’eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza.

 

Considerato in diritto

 

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 118, comma primo, e 119, commi primo, secondo e quarto, della Costituzione.

 

Tale norma è contenuta nella legge regionale che, attuando la previsione di cui all’art. 16, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», d’ora innanzi: t.u. edilizia), sostituisce la tabella allegata alla legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l’assetto e l’uso del territorio), stabilendo i nuovi parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo ai fabbricati oggetto di intervento.

 

La legge dispone che tali parametri si applichino «ai procedimenti in corso relativi ai permessi di costruire nei quali il comune non abbia ancora provveduto a determinare la quota del costo di costruzione»; quindi, con la disposizione qui censurata, precisa: «[r]esta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».

 

1.1.– Il giudice a quo denunzia anzitutto la violazione dell’art. 117, comma terzo, Cost.

 

La norma censurata, infatti, nel sottrarre alla diretta applicazione della disciplina statale in vigore al momento del rilascio del titolo edilizio le determinazioni della quota del costo di costruzione erroneamente effettuate in base alla disciplina regionale preesistente, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale della materia «governo del territorio» affermato dalla legge statale.

 

1.2.– Il rimettente denunzia inoltre la violazione dell’art. 119, comma secondo, Cost., poiché lo stesso art. 16, comma 9, del t.u. edilizia costituirebbe principio di coordinamento della finanza pubblica, determinando la misura di un contributo destinato a coprire i costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edificatorio cui si riferisce.

 

1.3.– La norma è censurata anche in relazione agli artt. 5, 117, comma terzo, e 118, comma primo, Cost., dei quali costituirebbe diretta attuazione l’art. 2, comma 3, del t.u. edilizia, laddove stabilisce che: «[l]e disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi».

 

Tale ultima previsione, infatti, farebbe riferimento a una disciplina transitoria e cedevole, destinata a trovare applicazione nelle more dell’adeguamento delle legislazioni regionali ai principi contenuti nel testo unico, che la norma censurata finisce con il disapplicare, costituendo un regime differenziato rispetto a quello applicabile sull’intero territorio nazionale.

 

1.4.– Un ulteriore profilo di censura riguarda poi l’effetto erosivo della norma sull’entità del contributo per il costo di costruzione spettante ai Comuni, da cui il rimettente fa conseguire una violazione del principio di equiordinazione fra enti territoriali (art. 114 Cost.), del principio di autonomia finanziaria dei Comuni (art. 119, commi primo, secondo e quarto, Cost.) e del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.).

 

1.5.– Ancora, è denunziato un contrasto della norma con l’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.

 

Secondo il TAR Veneto, infatti, l’atto di imposizione e liquidazione del contributo per il costo di costruzione dà vita a un rapporto obbligatorio il cui contenuto è determinato interamente dalla legge; la norma censurata, assoggettando tale rapporto a una disciplina peculiare, ed in particolare escludendone la modificabilità da parte del Comune dopo il rilascio del titolo, inciderebbe sul relativo regime giuridico, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».

 

1.6.– Infine, il rimettente denunzia la violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza della norma censurata, la quale, disciplinando rapporti obbligatori il cui contenuto è stabilito dalla legge, ne regola diversamente gli effetti in dipendenza del fatto che il Comune abbia o meno fatto corretta applicazione della legge vigente al momento del rilascio del titolo.

 

2.– Il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza.

 

Ha sostenuto, al riguardo, che la norma censurata non sarebbe applicabile al giudizio a quo, in quanto estranea alla determinazione del contributo per il costo di costruzione avvenuta in data anteriore alla sua entrata in vigore, e che la diversa interpretazione accolta dal TAR Veneto sarebbe contraria al generale principio di irretroattività della legge, di cui all’art. 11 disp. prel. cod. civ.

 

2.1.– L’eccezione è infondata.

 

La natura retroattiva della norma censurata è anzitutto desumibile da un’interpretazione letterale della stessa.

 

Nell’introdurre i nuovi parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione, l’art. 2, comma 2, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015 ne dispone l’applicazione anche ai procedimenti in corso, relativi ai permessi di costruire nei quali il Comune non abbia ancora provveduto a determinare detta quota; ed in continuità con tale previsione si colloca poi quella del comma successivo, qui censurato, che fa salve le determinazioni compiute «in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001» solo ove avvenute all’atto del rilascio del titolo edilizio, «e non con successiva richiesta di conguaglio».

 

Il dato letterale evidenzia pertanto la chiara volontà del legislatore regionale di non intaccare le determinazioni erroneamente compiute dai Comuni in base alla preesistente legge regionale, rendendo prive di effetto le successive richieste di conguaglio volte ad adeguare il contributo per il costo di costruzione alle previsioni della legge statale applicabile.

 

2.2.( Anche un’interpretazione di tipo sistematico e teleologico conduce al medesimo risultato.

 

In tal senso, è opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo inerente alla disciplina del contributo per il costo di costruzione.

 

Tale contributo fu introdotto dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), che, all’art. 3, prevedeva che il rilascio della concessione edilizia comportasse «la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione»; detto contributo, per gli edifici di nuova fabbricazione, era quantificato in «una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione» (art. 6, comma 3).

 

Successivamente, l’art. 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ridusse la quota in misura «non superiore al 10 per cento»; la preesistente “forbice” fu poi ripristinata dall’art. 7, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

 

Con l’entrata in vigore del t.u. edilizia, infine, la disciplina del contributo in questione è stata rimodellata dal citato art. 16, comma 9, che sul punto ha confermato la competenza regionale a determinarlo, fissando una quota compresa fra il cinque ed il venti per cento del costo di costruzione.

 

La Regione Veneto ha progressivamente adottato tabelle per la determinazione della quota del contributo con proprie leggi regionali, fino all’adozione della citata legge reg. Veneto n. 61 del 1985, che prevedeva una quota minima dell’uno e mezzo per cento.

 

La tabella allegata a tale ultima legge non è stata adeguata alla “forbice” prevista dal t.u. edilizia, all’entrata in vigore del quale il legislatore veneto ha ritenuto di adottare una disposizione transitoria, ovvero l’art. 13 della legge 1° agosto 2003, n. 16 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia).

 

Tale disposizione, prospettando l’entrata in vigore di una «legge regionale di riordino della disciplina edilizia», ha disposto per l’applicazione, in via immediata e sino all’adozione di tale nuova legge, sia del t.u. edilizia, sia delle previsioni della l. reg. n. 61 del 1985 «che regolano la materia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo».

 

La mancata specificazione dei limiti di sopravvivenza della preesistente legge regionale ha generato alcune incertezze interpretative anche con riferimento al tema del contributo per il costo di costruzione.

 

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa si è tuttavia ben presto orientata nel senso di ritenere immediatamente applicabile la norma statale, in quanto espressiva di una disciplina di principio, dettata al fine di assicurare uniformità nella determinazione del contributo in tutto il territorio nazionale.

 

2.3.( Ed è proprio sulla scorta di tale orientamento che il legislatore veneto è intervenuto con la norma censurata, evidentemente destinata a riguardare i casi nei quali i Comuni, all’atto del rilascio del titolo, avevano determinato il contributo in base alla quota prevista dalla legge regionale, più ridotta rispetto a quella prevista dal t.u. edilizia, salvo poi domandarne l’integrazione a conguaglio una volta consolidatasi l’opzione ermeneutica favorevole all’applicazione immediata e diretta della legge statale.

 

Significativa, in tal senso, è l’indicazione offerta dallo stesso legislatore regionale nei lavori preparatori, ed in particolare nel comunicato del Consiglio regionale del Veneto del 6 marzo 2015, in cui è così chiarita la finalità della legge: «non potranno esserci richieste di conguaglio successive all’atto del rilascio del permesso di costruire, cosa che alcuni Comuni, per timore di possibili responsabilità contabili, stavano iniziando a fare. Le uniche richieste retroattive saranno quelle previste in caso di errori materiali, ma non certo per le interpretazioni errate delle norme date nel passato da parte del funzionario comunale competente».

 

2.4.( Va quindi condivisa la tesi del rimettente secondo cui la norma censurata si applica anche alle richieste di conguaglio anteriori alla sua entrata in vigore; ne consegue una valutazione di sussistenza del requisito della rilevanza.

 

3.( Nel merito, la prima censura è fondata.

 

3.1.( Invero, la norma oggetto di scrutinio, non consentendo la richiesta di conguaglio ai Comuni che avevano liquidato un importo inferiore all’atto del rilascio del titolo, esclude che la quota del costo di costruzione sia determinata in base ai parametri fissati dall’art. 16, comma 9, del t.u. edilizia in relazione a fattispecie che ne avrebbero prevista la necessaria applicazione.

 

Tale effetto determina la disapplicazione di una norma statale di principio nella materia «governo del territorio».

 

Questa Corte ha infatti affermato che nell’ambito della normativa di principio di detta materia rientrano le disposizioni concernenti l’onerosità del titolo abilitativo (sentenze n. 231 del 2016 e n. 303 del 2003), ivi comprese quelle che «concorrono a determinare l’effettiva portata e la caratterizzazione positiva del principio medesimo», in quanto legate a quest’ultimo da un rapporto di coessenzialità (sentenza n. 1033 del 1988; nello stesso senso, sentenza n. 13 del 1980).

 

In tal senso appare evidentemente connotata la previsione di cui all’art. 16, comma 9, del t.u. edilizia, che, nel fissare una cornice entro la quale le singole Regioni possono determinare il contributo per il costo di costruzione, persegue un obiettivo di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.

 

In proposito, è appena il caso di osservare che, nell’ambito che qui occupa, solo con la previsione di una quota minima ed inderogabile il principio di onerosità del titolo edilizio acquisisce un connotato di effettività; e ciò in quanto, ove tale previsione mancasse, il legislatore regionale sarebbe libero di prevedere interventi edilizi che non comportano alcun costo, o comportano un esborso talmente irrisorio da eludere ogni profilo di corrispettività del contributo rispetto al titolo edilizio rilasciato.

 

3.2.( L’art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015 deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, comma terzo, Cost., nella parte in cui fa salve le determinazioni della quota del costo di costruzione in base all’art. 16, comma 9, del t.u. edilizia soltanto ove avvenute all’atto del rilascio del permesso di costruire, e non con una successiva richiesta di conguaglio.

 

La dichiarazione di illegittimità costituzionale va quindi pronunciata per quella parte della norma censurata che inizia con la parola «, purchè» e termina con la parola «conguaglio».

 

Restano assorbiti gli altri profili di censura.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente alle parole: «, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020.

 

F.to:

 

Marta CARTABIA, Presidente

 

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

 

Roberto MILANA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.