Ordinanza n. 272 del 2019

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ORDINANZA N. 272

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 9 maggio 2017 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento per l’anno 2017) e 28 marzo 2018 (Riparto del contributo alla finanza pubblica tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento per l’anno 2018), con ricorsi promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste, notificati il 7-10 luglio 2017 e il 30 maggio-4 giugno 2018, depositati in cancelleria l’11 luglio 2017 e il 1° giugno 2018, rispettivamente iscritti al n. 6 del registro conflitti tra enti 2017 e al n. 4 del registro conflitti tra enti 2018 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2017 e n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 7 luglio 2017 e depositato l’11 luglio 2017, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia e delle finanze, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’economia e delle finanze, adottare il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 maggio 2017 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento per l’anno 2017);

che, con successivo ricorso spedito per la notificazione il 30 maggio 2018 e depositato il 1° giugno 2018, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia e delle finanze, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’economia e delle finanze, adottare il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 marzo 2018 (Riparto del contributo alla finanza pubblica tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento per l’anno 2018);

che, con i citati ricorsi per conflitto di attribuzione, la Regione censura i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, rispettivamente relativi al 2017 e al 2018, con cui viene determinato e ripartito tra le autonomie speciali il contributo annuale alla finanza pubblica in capo a esse disposto dall’art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

che, ad avviso della ricorrente, i decreti in considerazione, imponendo e stabilizzando un contributo previsto in applicazione del patto di stabilità a cui la ricorrente non è più soggetta e non più dovuto a decorrere dal 2017, nonché il meccanismo dell’accantonamento a esso connesso, violerebbero anzitutto gli artt. 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione agli artt. da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), che stabiliscono le quote di compartecipazione regionale ai tributi erariali, la cui entità risulterebbe unilateralmente modificata dai decreti impugnati, in spregio alle procedure statutariamente previste al riguardo;

che, inoltre, risulterebbe contraddetto il principio di leale collaborazione, per la mancata adozione del metodo pattizio, che si imporrebbe nella regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali, e per l’aumento del debito dello Stato nei confronti della Regione, maturato per effetto della reiterazione annuale dell’accantonamento;

che sarebbero altresì violati gli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, primo comma, e 12, primo comma, dello statuto, nonché gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), a presidio dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale;

che risulterebbe leso anche il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sia perché il meccanismo dell’accantonamento, benché destinato a operare solo fino all’adozione delle norme di attuazione di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), finirebbe, in mancanza della previsione di un termine al riguardo, per applicarsi indefinitamente; sia perché i decreti ministeriali, ripetendo quanto previsto a livello legislativo, determinerebbero l’accantonamento in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi, senza tener conto della diversa allocazione delle tipologie di spesa da parte delle singole autonomie speciali e della dimensione della loro finanza;

che, infine, sarebbero violati gli artt. 136 e 137 Cost., per il contrasto con il giudicato costituzionale formatosi a seguito della sentenza n. 77 del 2015 di questa Corte, che avrebbe escluso l’illegittimità dell’art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, di cui i decreti ministeriali sarebbero applicativi, alla stregua della temporaneità di contributo e accantonamento e del loro venir meno a decorrere dal 2017;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che il concorso alla finanza pubblica previsto dall’art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, originariamente destinato a cessare nel 2017, sarebbe stato prorogato al 2018 dall’art. 1, comma 415, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», rimanendo così rispettoso del requisito della transitorietà;

che detto concorso non sarebbe stato travolto dal passaggio dal regime del patto di stabilità a quello dell’equilibrio di bilancio, applicabile alla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste a decorrere dal 2017, con la conseguenza che correttamente i decreti censurati avrebbero provveduto a determinarne l’ammontare;

che, d’altra parte, la sua imposizione si giustificherebbe quale misura di coordinamento della finanza pubblica, cui sarebbero soggette pure le autonomie speciali, rimettendo a una fase successiva l’attuazione del principio consensualistico, così come previsto dall’art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, fondante anche l’accantonamento e la relativa determinazione in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi.

Considerato che, in ragione della connessione soggettiva e oggettiva e della sostanziale identità delle censure proposte, i ricorsi vanno trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia;

che, con riguardo a entrambi i ricorsi indicati in epigrafe, sono intervenuti atti di rinuncia da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, depositati il 28 gennaio 2019, previa conforme deliberazione della Giunta regionale dell’11 gennaio 2019;

che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di deliberazione consiliare dell’11 giugno 2019;

che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2019.